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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 12510/2026

Testo disponibile della fonte

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presentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]1140 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1715/2024 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 09/12/2024 R.G.N. 551/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16059/20251.

Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA]Amato,N umero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 12510/2026ausiliaria specializzata presso il [OSCURATO:PERSONA] di MolfettaD,a ta pubblicazione 04/05/2026struttura inclusa nella fascia C) delle tabelle attuative dellemodalità di riparto dei fondi di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n.18/2020, condannando la ASL Bari al pagamento, in suo favore,della residua somma di € 148,85 a titolo di incentivo Covid oltreaccessori come per legge.Riteneva irrilevante che la Regione non avesse in concretoprovveduto alla integrale erogazione dei relativi fondi,trattandosi di questione attinente a rapporti interni traPubbliche Amministrazioni e che dunque non poteva fungere dafatto impeditivo del maggior credito azionato con il ricorso,tanto più che un finanziamento vi era stato ed era quello giàutilizzato per la corresponsione delle minori somme in favoredell’istante.2.

L’ASL impugnava tale decisione solo quanto al fatto che ilTribunale non aveva tenuto conto, nella liquidazione dellesomme rivendicate dalla lavoratrice a titolo di incentivo Covid,delle decurtazioni previste per gli oneri sociali e l’Irap.Sosteneva che applicando correttamente le decurtazionipreviste (oneri sociali e Irap) l’importo spettante alla lavoratricesarebbe stato significativamente inferiore.3.

La Corte d’appello di Bari, ritenuta la propria giurisdizione,escludeva che l’appellata potesse dirsi soggetta ad Irap, tenutoconto che l’attività autonomamente organizzata è riferibileall’[OSCURATO:PERSONA].Richiamava l’accordo regionale sindacale del 28/5/2020 edevidenziava che nello stesso si era dato atto dell’ammontaredello stanziamento, da intendere al “lordo di oneri e Irap chedovranno essere decurtati da ciascuna azienda” e poi era stataeffettuata la quantificazione mediante la suddivisione deiNumero registro generale 16059/2025lavoratori in 4 fasce, con la previsione di un limite massimoN umero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 12510/2026lordo ma senza alcun riferimento all’incidenza Irap, la cuDai ta pubblicazione 04/05/2026decurtazione, evidentemente, andava fatta a monte e nontraslata sul lavoratore.Riteneva applicabili, mutatis mutandis, i medesimi principiaffermati in tema di attività intramoenia (Cass. n. 20010/2022)e di incentivi di progettazione (Cass. n. 21398/2019).4.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorsoaffidato ad un motivo.5. [OSCURATO:PERSONA]Amato ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo l’ASL denuncia violazione dell’art. 1,comma 1, D.L. n. 18/2020 e dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché violazione dell’art. 81 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.Censura l’affermazione della Corte d’Appello di Bari (da pag. 7a pag. 9 della sentenza impugnata) là dove ha ritenuto che ilpremio “Covid”, come ripartito in fasce dalla tabella contenutanell’Accordo, non può che intendersi al lordo delle sole impostegravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali eimposte sul reddito), in quanto determinato a valle dellapreventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli“oneri ed Irap” gravanti sulle risorse assegnate.2.

Opportuna è la disamina delle disposizioni normative che quirilevano.2.1.

L’art. 1 del d.l. n. 18/2020, per quanto qui rileva, prevede,al comma 1 (come modificato dall'art. 1, comma 1, della L. n.27/2020, in sede di conversione e successivamente dall'art. 2,comma 6, lett. a), del D.L. n. 34/2020, convertito conmodificazioni dalla L. n. 77/2020) che: «1.

Per l'anno 2020, alloscopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamenteNumero registro generale 16059/2025alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolarNi umero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 12510/2026condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende Dea ta pubblicazione 04/05/2026degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamenteimpiegato nelle attività di contrasto alla emergenzaepidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, ifondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenzamedica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali perle condizioni di lavoro e incarichi del personale del compartosanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivantisono complessivamente incrementati, per ogni regione eprovincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, deldecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previstidalla legislazione vigente in materia di spesa di personale,dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegataal presente decreto» ed al comma 2 che: «2.

Per l'attuazionedel comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro avalere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno2020.

Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alledisposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie specialiil concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitariocorrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisognosanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gliimporti indicati nella tabella A allegata al presente decreto.

Taliimporti possono essere incrementati di un ammontareaggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppiodegli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprierisorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che siasalvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario dellaregione e della provincia autonoma, per la remunerazione delleprestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delleindennità previste dall'articolo 86, comma 6, del conNtrumaetrtoo re gistro generale 16059/2025Numero sezionale 1140/2026collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del coNmumpearor dti ora ccolta generale 12510/2026sanità - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplementDoa ta pubblicazione 04/05/2026ordinario alla [OSCURATO:PERSONA] n. 233 del 6 ottobre 2018.

Avalere sulle risorse di cui al presente comma destinate aincrementare i fondi incentivanti, le regioni e le provinceautonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nelcorso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio deiministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e deglioneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesacomplessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a caricodell'amministrazione, non superiore all'ammontare dellepredette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti».L’indicata normativa prevede, dunque, che la spesa complessivaprevista per incrementare i fondi incentivanti al fine dellaremunerazione delle prestazioni correlate alle particolaricondizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende edegli enti del Servizio sanitario nazionale direttamenteimpiegato nelle attività di contrasto alla emergenzaepidemiologica è «al lordo dei contributi e degli oneri a caricodell'amministrazione».2.2.

Come evidenziato dalla Corte territoriale, il fatto che lostanziamento previsto sia al lordo dei contributi e degli oneri acarico dell’amministrazione, non comporta anche unacorrispondente riduzione - pro quota - dell’importo spettante aisingoli lavoratori, il quale, secondo l’accordo sindacale, vadeterminato tenendo già conto della detrazione Irap, daeffettuare a monte e non a valle.Il ragionamento è corretto.2.3.

La questione dell’incidenza dell’Irap si pone, in teNrummeirno rie gistro generale 16059/2025Numero sezionale 1140/2026generali, in relazione ad ogni compenso corrisposto al peNrsumoenroa dli era ccolta generale 12510/2026perché ai sensi del d.lgs. n. 446/1997 determina uDna ta pubblicazione 04/05/2026innalzamento della base imponibile (v.

Cass. n. 21398/2019).2.4.

Vale, allora, il principio già affermato da questa Corte (v.ex plurimis Cass. n. 10402/2025; Cass. 9655/2025), da cui nonsi è discostata la Corte territoriale, secondo cui l’Irap non puòessere traslata sul dipendente sicché qualora quest’ultimo abbiadiritto ad un emolumento previsto dalla contrattazione collettivala somma non può essere ridotta dell’ammontarecorrispondente al maggiore onere Irap e non può assumerealcun rilievo il mancato rispetto delle regole di contabilitàpubblica, con la sola eccezione dei casi in cui lo stesso si risolvanella violazione di limiti massimi di spesa postiinderogabilmente a carico dell’amministrazione.2.5.

Il ricorso, poi, nella parte in cui denuncia la violazionedell’accordo sindacale è inammissibile perché non si è inpresenza di contrattazione nazionale e perché l’Aziendaricorrente non menziona neppure le regole di ermeneuticacontrattuale violate dal Giudice del merito.3.

Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.4.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.5.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass.,S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioniprocessuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del presente giudiziodi legittimità che liquida in euro 100,00 (cento) per esborsi edeuro 268,00 (duecentosessantotto) per compensi professionali,oltre accessori di legge e rimborso forfetario delle spese al N1u5me%ro ,re gistro generale 16059/2025Numero sezionale 1140/2026da corrispondersi all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] CaNrumoeprop doi r,a ccolta generale 12510/2026antistatario.

Data pubblicazione 04/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro della Corte Suprema di Cassazione, del 4 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 16059/2025Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 12510/2026Data pubblicazione 04/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]1140 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1715/2024 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 09/12/2024 R.G.N. 551/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16059/20251. Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA]Amato,N umero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 12510/2026ausiliaria specializzata presso il [OSCURATO:PERSONA] di MolfettaD,a ta pubblicazione 04/05/2026struttura inclusa nella fascia C) delle tabelle attuative dellemodalità di riparto dei fondi di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n.18/2020, condannando la ASL Bari al pagamento, in suo favore,della residua somma di € 148,85 a titolo di incentivo Covid oltreaccessori come per legge.Riteneva irrilevante che la Regione non avesse in concretoprovveduto alla integrale erogazione dei relativi fondi,trattandosi di questione attinente a rapporti interni traPubbliche Amministrazioni e che dunque non poteva fungere dafatto impeditivo del maggior credito azionato con il ricorso,tanto più che un finanziamento vi era stato ed era quello giàutilizzato per la corresponsione delle minori somme in favoredell’istante.2. L’ASL impugnava tale decisione solo quanto al fatto che ilTribunale non aveva tenuto conto, nella liquidazione dellesomme rivendicate dalla lavoratrice a titolo di incentivo Covid,delle decurtazioni previste per gli oneri sociali e l’Irap.Sosteneva che applicando correttamente le decurtazionipreviste (oneri sociali e Irap) l’importo spettante alla lavoratricesarebbe stato significativamente inferiore.3. La Corte d’appello di Bari, ritenuta la propria giurisdizione,escludeva che l’appellata potesse dirsi soggetta ad Irap, tenutoconto che l’attività autonomamente organizzata è riferibileall’[OSCURATO:PERSONA].Richiamava l’accordo regionale sindacale del 28/5/2020 edevidenziava che nello stesso si era dato atto dell’ammontaredello stanziamento, da intendere al “lordo di oneri e Irap chedovranno essere decurtati da ciascuna azienda” e poi era stataeffettuata la quantificazione mediante la suddivisione deiNumero registro generale 16059/2025lavoratori in 4 fasce, con la previsione di un limite massimoN umero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 12510/2026lordo ma senza alcun riferimento all’incidenza Irap, la cuDai ta pubblicazione 04/05/2026decurtazione, evidentemente, andava fatta a monte e nontraslata sul lavoratore.Riteneva applicabili, mutatis mutandis, i medesimi principiaffermati in tema di attività intramoenia (Cass. n. 20010/2022)e di incentivi di progettazione (Cass. n. 21398/2019).4. L’[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza con ricorsoaffidato ad un motivo.5. [OSCURATO:PERSONA]Amato ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’ASL denuncia violazione dell’art. 1,comma 1, D.L. n. 18/2020 e dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché violazione dell’art. 81 Cost., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.Censura l’affermazione della Corte d’Appello di Bari (da pag. 7a pag. 9 della sentenza impugnata) là dove ha ritenuto che ilpremio “Covid”, come ripartito in fasce dalla tabella contenutanell’Accordo, non può che intendersi al lordo delle sole impostegravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali eimposte sul reddito), in quanto determinato a valle dellapreventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli“oneri ed Irap” gravanti sulle risorse assegnate.2. Opportuna è la disamina delle disposizioni normative che quirilevano.2.1. L’art. 1 del d.l. n. 18/2020, per quanto qui rileva, prevede,al comma 1 (come modificato dall'art. 1, comma 1, della L. n.27/2020, in sede di conversione e successivamente dall'art. 2,comma 6, lett. a), del D.L. n. 34/2020, convertito conmodificazioni dalla L. n. 77/2020) che: «1. Per l'anno 2020, alloscopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamenteNumero registro generale 16059/2025alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolarNi umero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 12510/2026condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende Dea ta pubblicazione 04/05/2026degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamenteimpiegato nelle attività di contrasto alla emergenzaepidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, ifondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenzamedica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali perle condizioni di lavoro e incarichi del personale del compartosanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivantisono complessivamente incrementati, per ogni regione eprovincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, deldecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previstidalla legislazione vigente in materia di spesa di personale,dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegataal presente decreto» ed al comma 2 che: «2. Per l'attuazionedel comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro avalere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alledisposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie specialiil concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitariocorrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisognosanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gliimporti indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Taliimporti possono essere incrementati di un ammontareaggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppiodegli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprierisorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che siasalvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario dellaregione e della provincia autonoma, per la remunerazione delleprestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delleindennità previste dall'articolo 86, comma 6, del conNtrumaetrtoo re gistro generale 16059/2025Numero sezionale 1140/2026collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del coNmumpearor dti ora ccolta generale 12510/2026sanità - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplementDoa ta pubblicazione 04/05/2026ordinario alla [OSCURATO:PERSONA] n. 233 del 6 ottobre 2018. Avalere sulle risorse di cui al presente comma destinate aincrementare i fondi incentivanti, le regioni e le provinceautonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nelcorso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio deiministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e deglioneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesacomplessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a caricodell'amministrazione, non superiore all'ammontare dellepredette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti».L’indicata normativa prevede, dunque, che la spesa complessivaprevista per incrementare i fondi incentivanti al fine dellaremunerazione delle prestazioni correlate alle particolaricondizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende edegli enti del Servizio sanitario nazionale direttamenteimpiegato nelle attività di contrasto alla emergenzaepidemiologica è «al lordo dei contributi e degli oneri a caricodell'amministrazione».2.2. Come evidenziato dalla Corte territoriale, il fatto che lostanziamento previsto sia al lordo dei contributi e degli oneri acarico dell’amministrazione, non comporta anche unacorrispondente riduzione - pro quota - dell’importo spettante aisingoli lavoratori, il quale, secondo l’accordo sindacale, vadeterminato tenendo già conto della detrazione Irap, daeffettuare a monte e non a valle.Il ragionamento è corretto.2.3. La questione dell’incidenza dell’Irap si pone, in teNrummeirno rie gistro generale 16059/2025Numero sezionale 1140/2026generali, in relazione ad ogni compenso corrisposto al peNrsumoenroa dli era ccolta generale 12510/2026perché ai sensi del d.lgs. n. 446/1997 determina uDna ta pubblicazione 04/05/2026innalzamento della base imponibile (v. Cass. n. 21398/2019).2.4. Vale, allora, il principio già affermato da questa Corte (v.ex plurimis Cass. n. 10402/2025; Cass. 9655/2025), da cui nonsi è discostata la Corte territoriale, secondo cui l’Irap non puòessere traslata sul dipendente sicché qualora quest’ultimo abbiadiritto ad un emolumento previsto dalla contrattazione collettivala somma non può essere ridotta dell’ammontarecorrispondente al maggiore onere Irap e non può assumerealcun rilievo il mancato rispetto delle regole di contabilitàpubblica, con la sola eccezione dei casi in cui lo stesso si risolvanella violazione di limiti massimi di spesa postiinderogabilmente a carico dell’amministrazione.2.5. Il ricorso, poi, nella parte in cui denuncia la violazionedell’accordo sindacale è inammissibile perché non si è inpresenza di contrattazione nazionale e perché l’Aziendaricorrente non menziona neppure le regole di ermeneuticacontrattuale violate dal Giudice del merito.3. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass.,S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioniprocessuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del presente giudiziodi legittimità che liquida in euro 100,00 (cento) per esborsi edeuro 268,00 (duecentosessantotto) per compensi professionali,oltre accessori di legge e rimborso forfetario delle spese al N1u5me%ro ,re gistro generale 16059/2025Numero sezionale 1140/2026da corrispondersi all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] CaNrumoeprop doi r,a ccolta generale 12510/2026antistatario. Data pubblicazione 04/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro della Corte Suprema di Cassazione, del 4 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 16059/2025Numero sezionale 1140/2026Numero di raccolta generale 12510/2026Data pubblicazione 04/05/2026