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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31603/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 10.9.21 con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2) e n. 7) cod. pen., perpetrato tramite la manomissione del contatore Enel mediante allaccio diretto alla rete.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità penale non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che sono volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna che fondano l'affermazione di responsabilità su una pluralità di elementi desunti dalle prove anche documentali acquisite (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2) cod. pen. , è generico nonché manifestamente infondato poiché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, sul punto, è configurabile l'aggravante in questione quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Camerino, Rv. 256190).

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., non sindacabile nella presente sede ove assistita da congrua motivazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deP2jrítorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 10.9.21 con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2) e n. 7) cod. pen., perpetrato tramite la manomissione del contatore Enel mediante allaccio diretto alla rete. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità penale non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che sono volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna che fondano l'affermazione di responsabilità su una pluralità di elementi desunti dalle prove anche documentali acquisite (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2) cod. pen. , è generico nonché manifestamente infondato poiché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, sul punto, è configurabile l'aggravante in questione quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Camerino, Rv. 256190). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., non sindacabile nella presente sede ove assistita da congrua motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deP2jrítorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così
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