CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 21753/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché manifestamente infondati alla stregua della esa5tiva motivazione dei giudici di appello sulla mancata applicazione della pena sostitutiva: i reiterati precedenti e il concreto comportamento dell'imputata (che non si era presentata al colloquio presso l'UEPE, funzionale alla valutazione della praticabilità della sostituzione) giustificano le conclusioni della Corte di appello. Gli ulteriori motivi sono indeducibili poiché l'imputata aveva rinunciato agli ulteriori motivi di appello, oggi riproposti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]