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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45052/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è generico e riproduttivo di identiche censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha ben messo in risalto le ragioni che portavano a ritenere che la sostanza stupefacente detenuta in casa, seppure di modesta quantità, non potesse essere destinata ad un uso esclusivamente personale tenuto conto del rinvenimento di materiale per il confezionamento e di un quaderno con appunti che riportavano dati inerenti l'attività di spaccio; ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica critica adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, solo dopo aver preso in esame la condotta contestata, ha ritenuto congrua la pena determinata in mesi cinque di reclusione ed euro 800 di multa (a seguito di sua rideterminazione all'esito dell'assoluzione in merito al quantitativo di sostanza stupefacente non attribuito al ricorrente e la esclusione della contestata recidiva), al contempo rilevando l'assenza di elementi che deponessero per una ulteriore riduzione della pena attraverso il riconoscimento delle richieste attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è generico e riproduttivo di identiche censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha ben messo in risalto le ragioni che portavano a ritenere che la sostanza stupefacente detenuta in casa, seppure di modesta quantità, non potesse essere destinata ad un uso esclusivamente personale tenuto conto del rinvenimento di materiale per il confezionamento e di un quaderno con appunti che riportavano dati inerenti l'attività di spaccio; ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica critica adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, solo dopo aver preso in esame la condotta contestata, ha ritenuto congrua la pena determinata in mesi cinque di reclusione ed euro 800 di multa (a seguito di sua rideterminazione all'esito dell'assoluzione in merito al quantitativo di sostanza stupefacente non attribuito al ricorrente e la esclusione della contestata recidiva), al contempo rilevando l'assenza di elementi che deponessero per una ulteriore riduzione della pena attraverso il riconoscimento delle richieste attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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