CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà patita per 638 giorni in seguito al provvedimento della medesima Corte di appello del 28 maggio 2018 con cui, in accoglimento di incidente di esecuzione, è stata dichiarata la sussistenza del vincolo di continuazione tra i reati accertati con sentenza n.672/2006, irrevocabile il 9 febbraio 2017, di condanna ad anni 6 di reclusione ed euro 900 di multa per i reati di rapina aggravata, detenzione illegale di armi e ricettazione e con sentenza n.10719/2011, irrevocabile il 3 ottobre 2012, di condanna a 11 anni di reclusione ed euro 80.000 di multa per due condotte di acquisto e cessione di sostanza stupefacente. 2. Considerato che con tale ordinanza la Corte di appello ha applicato, sulla pena irrogata con sentenza n.10719/2011, l'aumento di 3 anni di reclusione in ordine ai reati di cui alla prima sentenza, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione si sarebbe dovuto riconoscere, secondo il ricorrente, almeno dal 21 aprile 2017, data in cui è stata presentata l'istanza di riconoscimento della continuazione, a causa del ritardo con cui la Corte di appello ha provveduto sull'istanza. A seguito del provvedimento con cui è stata applicata la continuazione, il fine pena, originariamente fissato alla data del 9 marzo 2020, è stato anticipato alla data del 5 settembre 2016, ma l'istante è stato scarcerato solo il 13 giugno 2018. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata, con unico motivo, per violazione degli artt.314-315 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità. Secondo il ricorrente, la Corte di legittimità ha affermato che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato. In particolare, non può essere addebitato al ricorrente il periodo di detenzione successivo alla data di presentazione dell'istanza, non trattandosi di fatto a lui imputabile. Sebbene l'ingiusta detenzione patita prima della presentazione dell'istanza sia imputabile a colpa del condannato, non così per il periodo di detenzione subito successivamente a tale istanza. Contesta l'affermazione contenuta r nell'ordinanza, secondo la quale l'errore dell'autorità procedente, affinché possa dar luogo al diritto alla riparazione, non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, posto che nel caso in esame si discute del ritardo della decisione, che non costituisce manifestazione di un potere discrezionale né può essere addebitato all'istante. 4. La Corte di appello ha richiamato la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'errore dell'autorità procedente al quale possa riconnettersi, anche per vicende successive alla condanna, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile solo nei casi di violazione di legge. Partendo da questo principio, i giudici della riparazione hanno escluso che, nel caso di specie, ricorressero i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo richiesto, in quanto la detenzione subita è conseguenza della conclusione dell'iter procedimentale avviato in sede esecutiva che ha determinato, a seguito di valutazione discrezionale, il riconoscimento del beneficio del vincolo della continuazione. L'istante è stato scarcerato il 13 giugno 2018, ovvero 15 giorni dopo il provvedimento della Corte di appello, e tale provvedimento è stato emesso all'esito di un procedimento in cui l'autorità giudiziaria ha ravvisato la necessità di acquisire documentazione a cura della difesa, 'con la necessaria rimessione sul ruolo e con rinvio della decisione, dunque nell'ambito di un fisiologico iter decisionale. La Corte ha escluso la possibilità di valutare in questa sede la ragionevole durata della procedura relativa all'incidente di esecuzione. 5. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto. 7. Con memoria tempestivamente depositata il difensore del ricorrente ha ribadito che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione si riferisce al periodo intercorso tra la presentazione dell'istanza e l'effettiva scarcerazione, conseguente all'adozione del provvedimento oltre i termini di legge o comunque ragionevoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 310 del 1996, l'art. 314 cod. proc. pen. è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e per violazione dell'art. 5 della Convenzione E.D.U., che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste senza distinzione di sorta. 3. In ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, l'interprete ha adottato un iniziale criterio, in base al quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile (Sez. 4 n. 3382 del 22/12/2016, dep. 2017, Riva, Rv. 268958; n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, Laratta, Rv. 269168). Tale indirizzo faceva espresso rinvio alla sentenza Corte Cost. n. 219 del 2 aprile 2008 con la quale la Consulta (in un caso di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelare sofferta) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui condizionava il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, ritenendo che in quella sede, in definitiva, il giudice delle leggi avesse legittimato le soluzioni offerte dal giudice di legittimità con riferimento ai casi di reati prescritti o di amnistia e remissione di querela. Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si era ritenuto che, in tali ipotesi, il diritto alla riparazione potesse essere riconosciuto, ove la durata della custodia cautelare sofferta fosse superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, ma solo nei limiti dell'eccedenza (Sez. 4 n. 3382/2017, Riva, cit. in motivazione, che richiama anche Sez. 4 n. 15000 del 19/2/2009, Cicione, Rv. 243210). Con la conseguenza che il diritto all'equa riparazione veniva, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita conseguisse a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o alla pena (Sez. 4 n. 40949 del 23/4/2015, D'Aguì, Rv. 264708, principio affermato in relazione ad un caso di ammissione al beneficio della liberazione anticipata, cui era conseguita la riduzione della pena originariamente inflitta con eccedenza, quindi, della detenzione subita in concreto dal condannato). 4. Nelle successive pronunce, tuttavia, la Corte di legittimità si è orientata nel senso di riconoscere rilievo al periodo di detenzione eccedente quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata in un caso in cui l'ordine di esecuzione non era stato aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4 n. 18542 del 14/1/2014, Truzzi, Rv. 259210, in un caso in cui il ricorrente era stato scarcerato con cinque giorni di ritardo, per «disguidi» dell'organo dell'esecuzione), od anche in un caso in cui la scarcerazione - disposta per la liberazione anticipata - era stata tardivamente eseguita a causa della tardiva comunicazione al collegio procedente per la rideterminazione della pena dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della pena per liberazione anticipata (cfr. Sez. 4 n. 47993 del 30/9/2016, Pittau, Rv. 268617). 5. Il criterio interpretativo attualmente prevalente, che il Collegio condivide, impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena (Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151 - 01; Sez. 4 n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689, che richiama C.E.D.U., 24 marzo 2015, Messina c. Italia, n. 39824/07, secondo cui è ingiusta una detenzione che, per effetto della riconosciuta liberazione anticipata, sia rimasta sine titulo), con la precisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all'esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735 - 01, che richiama Grava c. Italia, n. 43522/98, § 43, 10 luglio 2003, Pilla c. Italia,n. 64088/00, § 41, 2 marzo 2006, [OSCURATO:PERSONA] c. Turchia, n. 16110/03, § 35, 17 giugno 2008, e [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna [GC], n. 42750/09, 21 ottobre 2013). Tale indirizzo interpretativo si fonda sul rilievo che la pronuncia Corte Cost. n.219 del 2008 non legittimi più la conclusione secondo cui il diritto all'equo indennizzo non sussiste ove la non corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive alla condanna che riguardano la pena eseguibile, dovendosi distinguere il piano della irrevocabilità della condanna da quello della definitività della pena. Nel vigente sistema processuale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio), i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio) non possono, dunque, ritenersi coincidenti (Sez. 4 n.57203/17 cit., in motivazione).6. Sotto tale specifico profilo, pertanto, la motivazione del provvedimento è legittima e non manifestamente illogica nella parte in cui, pur non negando ingresso all'esame di vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, ha cura di precisare che la diversa entità della pena da eseguire non è stata determinata a seguito di ordine di esecuzione illegittimo o errato ma a seguito di esercizio del potere discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione, che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle due pronunce. 7. La richiesta di riconoscimento del diritto connessa alla «non ragionevole» durata dell'incidente di esecuzione, in assenza di violazione dì termini perentori, è stata correttamente ritenuta estranea all'oggetto del giudizio, che ha ad oggetto l'indennizzo correlato all'ingiusta privazione della libertà personale derivante da vizi, preesistenti o sopravvenuti, pur sempre inerenti all'ordine di esecuzione. 8. Tali sono le ragioni per le quali il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La non pertinenza all'oggetto del ricorso delle argomentazioni svolte nella memoria del Ministero, giustifica l'integrale compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese