CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 41542/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza in data 05/02/2021, riformava parzialmente (escludendo la recidiva contestata, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 28/06/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Andrea, in relazione al reato di truffa continuata a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento agli elementi costitutivi del reato contestato, alla mancata qualificazione giuridica dei fatti in termini di insolvenza fraudolenta, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché vizio di motivazione con riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i primi tre motivi di ricorso non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato contestato, la condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale: aveva concluso i contratti con le varie persone offese pur essendo ben consapevole di non avere legname a disposizione perché mai ordinato; aveva falsamente rappresentato - per convincere le persone offese all'acquisto - di avere urgenza di svuotare in fretta un capannone o conta iner; aveva approfittato della fiducia che le persone offese avevano riposto in lui, in ragione delle pregresse transazioni commerciali avute con il padre del ricorrente. Si tratta di un percorso argomentativo rimasto privo di adeguata e concreta confutazione, che certamente consente di ritenere integrata la fattispecie incriminatrice contestata; per altro verso, le non illogiche considerazioni svolte in ordine agli artifici e raggiri posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] escludono, in radice, la possibilità di ricondurre i fatti nell'alveo dell'art. 641 cod. pen. Per ciò che riguarda il quarto motivo, deve osservarsi che la pur stringata motivazione della Corte territoriale risulta in linea con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Inammissibile, perché totalmente generica e comunque (alla luce di quanto fin qui esposto) manifestamente infondata, è infine la doglianza formulata in punto di motivazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] li re Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] ,>PAZ