CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16843/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la destinazione alla spaccio della droga sequestrata alla luce di quanto direttamente percepito dagli operanti, che videro distintamente il Coppola nell'atto di passare al [OSCURATO:PERSONA], fermatosi accanto a lui, un fascio di banconote, mentre l'imputato aveva in mano una dose cocaina, che tentava di consegnare all'interlocutore; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.MStefano etta ndrea Gentili L kr)