CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 21392/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 19711-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e principale – contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C.,in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a , per procura conferita a margine de l controricorsocontenente ricorso incidentale, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19711/2017 Cron. Rep. C.C. 28/04/2023 giurisdizione Responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003. Sanzioni civili. -2 - PINZA e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, elegge domicilio – controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 –resistente con procura – e [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso notificato per resistere al ricorso incidentale, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto –controricorrente al ricorso incidentale – per la cassazione della sentenza n. 1119 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 6 febbraio 2017 (R.G.N. 77/2013). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il Tribunale di Forlì ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. contro il verbale ispettivo che ha accertato la responsabilità solidale prevista dall’art. 29 del decreto -3 - legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per le omissioni retributive e contributive imputabili all’impresa [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quattro dipendenti, addetti alla cucitura di tomaie e fodere delle scarpe. 2.–Con sentenza n. 1119 del 2016, depositata il 6 febbraio 2017, la Corte d’appello di Bologna ha accolto inparte il gravame della società e, in riforma della pronunciadi primo grado, ha dichiarato che non sono dovute le sanzioni civili irrogate all’impresa [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte distrettuale ha argomentato che non hanno pregio le doglianze che ipotizzano la sussistenza d’un contratto di subfornitura, idoneo ad escludere il vincolo solidale di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. Tale contratto, «privo di data certa», non è stato esibito, durante l’ispezione, né dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] né dalla società appellante e i rapporti intercorsi tra le parti corrispondono integralmente allo schema negoziale dell’appalto. In giudizio sono state dimostrate le circostanze indicate nell’accertamento ispettivo e sono irrilevanti le istanze istruttorie ribadite nel giudizio d’appello. Risultano generiche, inoltre, le censure in ordine alla genuinità delle dichiarazioni rese dai lavoratori cinesialla presenza dell’interprete, con riferimento a «fatti semplici, d’immediata ed universale percezione». 2.2.– Il gravame merita, invece, d ’ essere accolto per quel che concerne le sanzioni civili. Anche prima delle modifiche apportate dall’art. 21 del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto «norma eccezionale e quindi di stretta interpretazione», non estendeva la responsabilità solidalealle sanzioni accessorie. Il d.l. n. 5 del 2012, nell’escludere espressamente qualsiasi obbligo in tema di sanzioni civili, «non può che interpretarsi in senso confermativo, o di interpretazione autentica» e a diverse conclusioni -4 - non può condurre la sentenza n. 254 del 2014, pronunciata dalla Corte costituzionale, che non accredita in alcun modo la «tesi sostenuta dall’I.N.P.S. dell’irretroattività della novella». 2.3.–Le spese dei gradi di merito sono state compensate per un mezzo e, per la parte restante, sono state poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. 3.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna, con ricorso notificato il 3 agosto2017. 4.–Resiste con controricorso, e propone altresì ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., che deposita anche memoria illustrativa. L’INPS resiste a l ricorso incidentale della società, notificando controricorso (art. 371, terzo comma, cod. proc. civ.). 5.–L’INAIL si è limitato a depositare procura in calce al ricorso notificato. 6.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380- bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo del ricorso principale , formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione delle seguenti disposizioni: l’art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, come modificato dall’art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, e dall’art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; l’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012 e l’art. 11 delle preleggi. -5 - Avrebbe errato la Corte d’appello di Bologna nel reputaresanzioni civili e somme aggiuntive estranee all’obbligazione solidale che grava sul committente. Sarebbe ininfluente l’assenza di un richiamo espresso alle sanzioni, legate da un nesso «genetico e funzionale con l’obbligazione contributiva» (pagina 7 del ricorso), salvo che una esplicita previsione di legge disponga diversamente. Ad avviso del ricorrente, alla fattispecie in esame, che si colloca nell’arco temporaleantecedente all’entrata in vigore dell’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, non si applicherebbe tale previsione, provvista di un’evidente portata innovativa. La disposizione di cui si discorre , pertanto,varrebbe solo pro futuro e non si riprometterebbe di offrire l’interpretazione autentica della disciplina previgente, in difetto di ogni indice testuale e sistematico, che avvalori la volontà di enucleare una «delle possibili letture del testo originario» (pagina 8del ricorso). Alle medesime conclusioni sarebbe giunto il giudice delle leggi, interpellato sulla legittimità costituzionale del trattamento deteriore riservato agl’inadempimenti contributivi anteriori all’entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012, trattamento deteriore che deriverebbeproprio dall’estensione del vincolo di solidarietà alle somme aggiuntive e alle sanzioni civili (sentenza n. 254 del 2014). 2.–Il ricorso incidentale della società [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. procede per cinque motivi, che deducono: 1) omessa, insufficiente o contraddi ttoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; omessa valutazione dell’inesistenza di elementi istruttori certificativi della fondatezza delle tesi di parte INPS e dell’inadempimento da parte di quest’ultima dell’onere probatorio a suo carico; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.: la sentenza impugnata avrebbe fatto gravare sulla società «un onus probandi gravoso e sostanzialmente insuperabile», senza considerare che INPS e INAIL «non hanno portato un solo elemento di prova a conferma di -6 - quanto affermato» (pagina 12 del controricorso) e che «non hanno alcuna rilevanza le conclusioni raggiunte dagli agenti verbalizzanti» (pagina 17 del controricorso); 2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; omessa valutazione ed esame di elementi certificativi dell’infondatezza della cartella impugnata: la Corte territoriale avrebbe trascurato d’illustrare le ragioni che giustificano l’attendibilità delle dichiarazioni rese agli agenti dai lavoratori cinesie sottoscritte, senza alcuna comprensione «del testo sottoscritto» (pagina 20 del controricorso); 3) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazi one circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; omessa valutazione di elementi istruttori certificativi dell’infondatezza della cartella impugnata: la sentenza impugnata avrebbe svalutato il contratto di subfornitura prodotto in causa, «chiaro edecisivo elemento probatorio» (pagina 21 del controricorso); 4) violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto; errata e non conferente applicazione dell’art. 1655 cod. civ., della legge 18 giugno 1998, n. 192, dell’art. 2697 cod. civ.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; omessa valutazione dell’inesistenza di qualsivoglia prova del fatto che l’attività in concreto svolto dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] sia assimilabile maggiormente alla subfornitura : con motivazione «insufficiente, in quanto in realtà totalmente astratta e priva di effettivi riferimenti al merito tecnico della vicenda» (pagina 23 del controricorso), la sentenza d’appello avrebbe ricondottoil contratto al genus dell’ appal to sulla base dei rilievi degli agenti verbalizzanti e avrebbe pretermesso la qualificazione vincolante attribuita dai contraenti, «elemento di carattere fondamentale e prioritario per risolvere le situazioni di incertezza interpretativa» (pagina 24 del controricorso); -7 - 5) violazione ed errata applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.: la Corte d’appello di Bologna avrebbe dovuto condannare l’INPS e l’INAIL a rifondere le spese di lite alla società o, almeno, compensarle per intero. 3.– Hanno priorità log ica e possono essere scrutinati congiuntamente i primi quattro motivi del ricorso incidentale, che contestano in radice la sussistenza della responsabilità solidale della società [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., sul presupposto che non di contratto d’appaltosi tratti, ma d’un contratto di subfornitura. 3.1.– Dal la proposizione del ricorso principale, che ridiscute in punto di sanzioni civili l’assetto d’interessi delineato dalla pronuncia d’appello, scaturisce l’interesse a spiegare l’impugnazione incidentale (Cass., S.U., 27 novembre 2007, n. 24627). Tale impugnazionesi rivela, t uttavia, inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 3.2.– Le censure della società , nel denunciare la violazione di plurime disposizioni di legge, tendono, in ultima analisi, a sollecitare a questa Corte una rilettura delle risultanze istruttorie e a contrapporre un più appagante inquadramento delle prove raccolte alla valutazione che ha compiuto la Corte d’appello di Bologna, in consonanza con il giudice di primo grado. Lungi dal disvelareuna motivazione insanabilmente contraddittoria o del tutto carente, i motivi del ricorso incidentale prospettano una mera “insufficienza” della motivazione , ratione temporis non più censurabile in sede di legittimità (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), e si risolvono nella critica del complessivo apprezzamento che, dei dati probatori, la Corte territoriale ha formulato, esaminando in maniera perspicua eanalitica tutti i profili rilevanti dell’oggetto del contendere (cfr., in tal senso, anche pagina 6 del controricorso notificato dall’INPS per resistere al ricorso incidentale). Le contestazioni, pur nominalmente proposte con riferimento alla violazione delle norme sull’onere della prova (art. 2697 cod. civ.), sul -8 - prudente apprezzamento (art. 116 cod. proc. civ.), sulla disciplina contrattuale applicabile (art. 1655 cod. civ. e legge n. 192 del 1998), sconfinanosotto molteplici profili sul piano dell’accertamento del fatto. In particolare, le critiche espresse con il ricorso incidentale investono il peso che i giudici di merito hanno attribuito ad alcune prove e ad alcuni elementi logici a preferenza di altri, la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni raccolte dagl’ispettori, l’interpretazione del contratto, la ricostruzione dell’effettivo atteggiarsi dei rapporti fra le parti, che la Corte di merito ha ricondotto nell’alveo dell’appalto e non della subfornitura, senza arrestarsi a quel nomen iuris prescelto dalle parti, che la società reputa invalicabile. Le censure non si confrontano con l’articolato percorso argomentativo della sentenza d’appello, che ha fatto buon governo delle regole in tema di onere della prova e di valore probatorio dei verbali d’accertamento ispettivo, e si sostanziano nell’assertiva contrapposizione d’ungiudizio di fatto antitetico a quell o tratteggiat o in termini convergenti dai giudici di primo e di secondo grado e non suscettibile di essere ridiscusso in questa sede in virtù delle preclusioni sancite dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. 3.3.–Anche a voler tributare credito alla prospettazione coltivata nel ricorso incidentale, le censurenon sarebbero decisive. Questa Corte, nel recepire le indicazioni della sentenzan. 254 del 2017, pronunciata dal giudice delle leggi, ha affermato che il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore. Tale conclusione è avvalorata da una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, che non s’atteggia come una norma eccezionale. La disciplina in esame si prefigge, difatti, di regolare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazionee assicura , in tal modo,una tutela omogenea a coloro che svolgono attività lavorativa -9 - indiretta, qualunque sia il livello didecentramento (Cass., sez. lav., 8 ottobre 2019, n. 25172). L’inquadramento del rapporto negoziale nello schema della subfornitura non gioverebbe, pertanto, all’assunto difensivo della ricorrente incidentale, che si ripromette di negare ogni responsabilità sul versante retributivo e contributivo,in virtù della natura eccezionale dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, viceversa esclusa, proprio con riferimento alla subfornitura, dalla giurisprudenza di questa Corte. Né le argomentazioni svolte nella memoria illustrativa inducono a dissentire dagli approdi più recenti. 4.– Acclarata la responsabilità solidale della società [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., occorre definirne lalatitudine. Su questo temaconsequenziale si diffondono le censure formulate con il ricorso dell’INPS. 5.–Il motivo di ricorso è ammissibile, in quanto è suffragato da argomentazioni idonee a enucleare la questione giuridica dirimente e ricostruisce in modo esaustivo i profili controversi. Devono essere disattese, pertanto, le eccezioni d’inammissibilità sollevate nel controricorso. 6.–La sentenza impugnata e la società [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. prendono le mosse dall’asserto che la responsabilità non si estenda anche alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive e attribuiscono all’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012 una mera funzione chiarificatrice del dettato normativo previgente, che peraltro a tale riguardo non contemplava ex professoalcun vincolo solidale. Ilricorrente principale , p er contro, propugna un’interpretazione di segno opposto, che valorizza la discontinuità rappresentata dalla previsione restrittiva dell’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012. 7.–Le censure dell’Istituto colgono nel segno . Il caso di specie è regolato dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione modificata dapprima dall’art. 6, comma 1, -10 - del d.lgs. n. 251 del 2004 e quindi dall’art. 1, comma 911, della legge n. 296 del 2006, e antecedente alle innovazioni recate dall’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012. Il testo normativo applicabile ratione temporis, in considerazione del tempo in cui sono state eseguite le prestazioni lavorative da cui sorgono i diritti alla retribuzione e alla contribuzione (Cass., sez.lav., 17 novembre 2021, n. 34982), così dispone: «In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». 8.–Questa Corte è costante nell’affermare che l’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, nel delimitare la responsabilità solidale delineata dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, ha natura innovativa e non si applica anche alle fattispecie pregresse (Cass., sez. lav., 11 luglio 2018, n. 18259). Non vi sono dati letterali e sistematici, che corroborino la qualificazione della disciplina sopravvenuta come normativa d’interpretazione autentica, nei termini prospettati dalla sentenza impugnata. Non soltanto non si rinviene una qualificazione espressa in tal senso, usuale nella prassi legislativa, ma non soccorrono neppure elementi di ordine sistematico, che possano suffragare l’intento d’introdurre una disciplina provvista divalenza retroattiva o di conferire alla disposizione preesistente, anche per il passato, un significato corrispondente a una delle plausibili varianti di senso. 9.– Né giova opporre che la formulazione applicabile ratione temporisnon si premura di estendere ex professo i l vincolo solidale alle sanzioni civili. -11 - Tale estensione non dev’essere specificata, in quanto discende dalla natura accessoria delle sanzioni, che ineriscono all’obbligazione principale in forza di un meccanismo predeterminato e automatico (sentenza n. 18259 del 2018, cit.; di recente, anche Cass., sez. lav., 12 ottobre 2022, n. 29766). Questa Corte ha chiarito, difatti, che le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali si atteggiano come sanzioni civili che, in ragione dell’automaticità legislativamente prevista , sono funziona lmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali(Cass., S.U., 13 marzo 2015, n. 5076, sul peculiare profilo dell’efficacia degli atti interruttivi della prescrizione), in quanto rafforzano l’obbligo contributivo e predeterminano la liquidazione del danno arrecato all’ente previdenziale (Cass., sez. lav., 20 giugno 2018, n. 16262). 10.– A favore di tale interpretazione depongono anche le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 254 del 2014, richiamata a sostegno del ricorso e interpretata in senso indebitamente riduttivo tanto dalla pronuncia impugnata quanto dalla società controricorrente. 10.1.– Il Tribunale di Bologna avev a sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, «nella parte in cui prevede che la responsabilità solidale dell’appaltante, in caso di omesso versamento da parte dell’appaltatore dei contributi previdenziali, comprenda anche il debito per le sanzioni civili o somme aggiuntive». Il rimettente aveva sospettato la previsione d’illegittimità costituzionale, proprio in relazione all’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, che aveva limitato la responsabilità solidale del committente, escludendo espressamente che si estendesse alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive. -12 - 10.2.– La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione, sulla scorta dei seguenti rilievi: « Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (ordinanze n. 25 del 2012, n. 224 del 2011, n. 61 del 2010, n. 170 del 2009, n. 212 e n. 77 del 2008).La circostanza che, quindi, la nuova disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore, dettata dall’art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012, si applichi agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, essendo conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo, non può ritenersi di per sé lesiva del parametro costituzionale evocato» (punto 3 del Considerato in diritto). 10.3.–Da tali argomentazioni si evince, anzitutto, che è corretto il presupposto interpretativo, che configura nel regime anteriore una responsabilità solidale più ampia, estesa alle sanzioni civili e alle somme aggiuntive. Il giudice delle leggi, ove avesse privilegiato l’interpretazione restrittiva recepita dalla sentenza d’appello, avrebbe ravvisato l’erroneità del presupposto interpretativo e avrebbe escluso in radice la paventata disparità di trattamento, senza dichiarare non fondate le censurein base al rilievo che il regime diversificato è sorretto da una giustificazione plausibile e perciò non lede il principio di eguaglianza. La Corte costituzionale avrebbe consideratoerroneo il presupposto interpretativo della questione sollevata , anche ove avesse condiviso l’ulteriore argomento della parte controricorrente, che perora, nella memoria illustrativa (pagine 9 e 10) , l’indefettibile necessità di -13 - applicare la successiva lex mitiordel d.l. n. 5 del 2012, in ossequio al principio del favor rei. La sentenza citata, al contrario, puntualizza che non si pone in contrasto con i principi costituzionali un regime differenziato della responsabilità solidale, più rigoroso per le fattispecie che si sono perfezionate nel vigore della legge più risalente. In una materia che esula dal diritto penale o dal diritto punitivo in senso ampio,de iure condito non opera la normativa sopravvenuta più favorevole. Né, alla stregua delle considerazioni già svolte dalla sentenza n. 254 del 2014,si ravvisano profili d’i ncompatibilità con la Carta fondamentale, che imponganod’interrogare il giudice delle leggi. 11.–Da tali principi non vi sono ragioni di discostarsi e si deve dunque ribadire, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che «la novella dell’art. 29, comma 2, dettata dal d.l. n. 5 del 2012, art. 21 (che ha espressamente escluso l’estensione della responsabilità del committente alle sanzioni civili per l’inadempimento contributivo dell’appaltatore) si applica alle vicende contributive avvenute successivamente alla sua entrata in vigore, secondo il principio generale della successione delle leggi nel tempo, in quanto quest’ultima norma innova espressamente la precedente, non limitandosi ad offrire l’interpretazione di quella già esistente » (Cass., sez. lav., 10 luglio 2023, n. 19426). 12.– Il ricorso principale, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata dev’essere cassataper quanto di ragione. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa alla luce dei principi ribaditi nella presente ordinanzae provvederà anche a regolare le spese dell’odierno giudizio. 13.–La necessità di procedere a una nuova regolazione delle spese priva di rilevanza decisoria il quinto motivo del ricorso incidentale, che -14 - lamenta la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e resta, pertanto, assorbito. 14.– Il ricorso incidentale dev’essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile. La declaratoria d’inammissibilità delricorso incidentale, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo della società [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. accoglie il ricorso principale ; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composiz