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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 dicembre 2017

Cassazione n. 31656/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18112/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 2756/2017, depositata il4.12.2017della Corte d’Appello di Bari; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale ricorrente, già dipendente della ASL di Baricon rapporto di lavoro a tempo in determinato quale coadiutore amministrativo (Categoria B),a seguito di concorso pubblico per soli titoli, venne assunto dalla medesima AS L di Bari con contratto di lavoro a tempo determinato con profilo di assistente amministrativo (Categoria C).

D opo alcune proroghe del termine di scadenza,il rapporto venne conver tito in contratto di lavoro a tempo indeterminato in esito a una «selezione per la stabilizzazione del personale precario del comparto».

Successivamente, però l’ASL di Bari comunicò al ricorrente l’esclusione dalla stabilizzazione e la risoluzione del contratto, con conseguente riassegnazionealle mansioni corrispondenti al profilo di coadiutore amministrativo(Categoria B).

Il ricorrente, insieme ad altri lavoratori in situazione analoga, si rivolse al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del suo diritto al mantenimento della posizione acquisita conil contratto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di assistente amministrativo (Categoria C).

Il Tribunale, in contumacia dell’Azienda convenuta,accolse la domanda.

L’ASL di Bari si rivolse quindi alla Corte di Appello della medesima città, la quale accol se l’impugnazione nei confronti dell’attuale ricorrente (mentre per tutti gli altri lavoratori venne dichiarata la cessazione della materia del contendere).

Contro la sentenza della Corte d’Appello il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.L’ASL di Bari è rimasta intimata.

Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia testualmente «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e d erronea interpretazione dell’art. 97 Cost. nonché della normativa nazionale e regionale sulla stabilizzazione del precariato – violazione delle disposizioni codicistiche sul contratto in generale – violazione dell a legge n. 241/1990 e della normativa in materia di autotutela amministrativa».

2. Il ricorso è inammissibile, perché alla vaghezza e genericità dell’indicazione in rubrica di quelle che sarebbero le norme di diritto violate segue una trattazione tanto prolissa quanto carente di un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

2.1. Tale ratio è semplice e chiaramente esposta nella motivazione: «La legge 27 dicembre 2006, n. 296 …, all’art. 1, comma 565, lett. c, n. 3, seconda parte, prevedeva, per gli “enti del Servizio sanitario nazionale”, “la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo determinato”. (…) La legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 …, all’art. 30 … ha conferito alla “Giunta regionale” di deliberare “un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge sopra indicata” …la disciplina legislativa pugliese in materia di stabilizzazioni è di per sé neutra e rispettosa della legge statale (…).

Proseguendo, … la vicenda dedotta in questa controversia si è allontanata dal percorso legale, sviluppandosi in modo distorto, in particolare, per effetto della delibera del Direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] n. 1486del 31.10.2008.

Invero, in forza di tale delibera “sono stati ammessi al processo di stabilizzazione anche i dipendenti a tempo indeterminato in aspettativa presso la stessa [OSCURATO:PERSONA], perché titolari di un contratto a tempo determinato in altro profiloprofessionale alla data prevista dalla delibera di Giunta regionale …”(…).

Questo ripensamento [ id est : l’annullamento del processo di stabilizzazione] … è maturato grazie all’intervento medio tempore … dell’Assessore regionale … che ha messo in evidenza l’abuso, semplicemente, perché “coloro che hanno già un rapporto a tempo indeterminatonon possono essere considerati precari …” (…) la conclusione è che, mediante la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato … “col profilo professionale di assistente amministrativo”, si è consumata … una violazione della regola imperativa dell’assunzione mediante pubblico concorso, sancita come principio generale del comparto pubblico dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione.

Infatti, … la stabilizzazione costituisce una deroga ammissibile nei soli casitipicamente previsti dalla legge ordinaria … ».

In sostanza, la Corte d’Appello ha rilevato la nullità del contratto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di assistente amministrativo in quanto stipulato con un dipendente che non era un lavoratore precario, perché titolare di un rapporto a tempo indeterminato presso la medesima ASL, sicché la stipulazione non era consentita dalla disposizione eccezionale contenuta nell’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 1996.

Il ricorrente non prospetta un’errata interpretazione, da parte della Corte territoriale, dell’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 1996, né mette in discussione il generale divieto di assunzione nel pubblico impiego mediante concorso, con la conseguente nullità del contratto stipulato in violazione di quel divieto.

Ebbene, f erma la nullità del contratto, non sono pertinenti e non hanno alcuna rilevanza tutte le considerazioni del ricorrente sull’affidamento e sulle aspettative generate dalla stabilizzazione, nonché sui presupposti perl’annullamento o per la revoca degli atti amministrativi che hanno preceduto la conclusione del contratto , il quale , essendo nullo, rimane comunque privo di effetti giuridici.Sotto questo profilo, la Corte d’Appello ha correttamente evidenziato che «è nella disciplina dei negozi giuridici che essenzialmente bisogna cercare la soluzione idonea a comporre la contrapposizione tra [le parti]».

2.2. Per quanto riguarda il fatto, il ricorrente ribadisce qui l’affermazione di non essere stato messo in aspettativa quale dipendente a tempo indeterminato per il profilo di c oadiutore amministrativo.

Ma, a prescinderedall’inammissibilità in questa sede di questioni relative all’accertamento dei fatti, nella sentenza impugnata è stato correttamente osservato che ciò che rileva non è l ’essere stato il dipendente « in aspettativa » (presupposto menzionato nella illegittima delibera del Direttore generale che ammetteva alla stabilizzazione i lavoratori già assunti con altro profilo), ma soltanto la pendenza di un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che contraddice il suo stato di lavoratore precario , presupposto necessario per la legittimità delladeroga alla regola imperativa del concorsopubblico.

E che il ricorrente fosse già assunto dalla ASL di Bari a tempo indeterminatoè un fatto ribadito nello stesso ricorso per cassazione, ove si sostiene che quel rapporto sarebbe implicitamente cessato solo «attraverso la sottoscrizionestessa del nuovo contratto di lavoro derivante dalla procedura di stabilizzazione» (pag. 18).

In altri termini, secondo il ricorrente, il primo contratto di lavoro a tempo indeterminato sarebbe cessatosolo al momento , e proprio per effetto , del l’assunzione a tempo indeterminato per il profilo di assistente amministrativo, il che non fa che confermare che è stato illegittimamente stabilizzato un dipendente che non era un lavoratore precario (aspetto, questo, già sottolineato anche nella sentenzaimpugnata, a pag. 6).

3. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità , essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibileil ricors o ; nulla per le spese; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18112/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 2756/2017, depositata il4.12.2017della Corte d’Appello di Bari; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale ricorrente, già dipendente della ASL di Baricon rapporto di lavoro a tempo in determinato quale coadiutore amministrativo (Categoria B),a seguito di concorso pubblico per soli titoli, venne assunto dalla medesima AS L di Bari con contratto di lavoro a tempo determinato con profilo di assistente amministrativo (Categoria C). D opo alcune proroghe del termine di scadenza,il rapporto venne conver tito in contratto di lavoro a tempo indeterminato in esito a una «selezione per la stabilizzazione del personale precario del comparto». Successivamente, però l’ASL di Bari comunicò al ricorrente l’esclusione dalla stabilizzazione e la risoluzione del contratto, con conseguente riassegnazionealle mansioni corrispondenti al profilo di coadiutore amministrativo(Categoria B). Il ricorrente, insieme ad altri lavoratori in situazione analoga, si rivolse al Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del suo diritto al mantenimento della posizione acquisita conil contratto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di assistente amministrativo (Categoria C). Il Tribunale, in contumacia dell’Azienda convenuta,accolse la domanda. L’ASL di Bari si rivolse quindi alla Corte di Appello della medesima città, la quale accol se l’impugnazione nei confronti dell’attuale ricorrente (mentre per tutti gli altri lavoratori venne dichiarata la cessazione della materia del contendere). Contro la sentenza della Corte d’Appello il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.L’ASL di Bari è rimasta intimata. Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia testualmente «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e d erronea interpretazione dell’art. 97 Cost. nonché della normativa nazionale e regionale sulla stabilizzazione del precariato – violazione delle disposizioni codicistiche sul contratto in generale – violazione dell a legge n. 241/1990 e della normativa in materia di autotutela amministrativa». 2. Il ricorso è inammissibile, perché alla vaghezza e genericità dell’indicazione in rubrica di quelle che sarebbero le norme di diritto violate segue una trattazione tanto prolissa quanto carente di un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. 2.1. Tale ratio è semplice e chiaramente esposta nella motivazione: «La legge 27 dicembre 2006, n. 296 …, all’art. 1, comma 565, lett. c, n. 3, seconda parte, prevedeva, per gli “enti del Servizio sanitario nazionale”, “la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo determinato”. (…) La legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 …, all’art. 30 … ha conferito alla “Giunta regionale” di deliberare “un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge sopra indicata” …la disciplina legislativa pugliese in materia di stabilizzazioni è di per sé neutra e rispettosa della legge statale (…). Proseguendo, … la vicenda dedotta in questa controversia si è allontanata dal percorso legale, sviluppandosi in modo distorto, in particolare, per effetto della delibera del Direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] n. 1486del 31.10.2008. Invero, in forza di tale delibera “sono stati ammessi al processo di stabilizzazione anche i dipendenti a tempo indeterminato in aspettativa presso la stessa [OSCURATO:PERSONA], perché titolari di un contratto a tempo determinato in altro profiloprofessionale alla data prevista dalla delibera di Giunta regionale …”(…). Questo ripensamento [ id est : l’annullamento del processo di stabilizzazione] … è maturato grazie all’intervento medio tempore … dell’Assessore regionale … che ha messo in evidenza l’abuso, semplicemente, perché “coloro che hanno già un rapporto a tempo indeterminatonon possono essere considerati precari …” (…) la conclusione è che, mediante la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato … “col profilo professionale di assistente amministrativo”, si è consumata … una violazione della regola imperativa dell’assunzione mediante pubblico concorso, sancita come principio generale del comparto pubblico dall’art. 97, terzo comma, della Costituzione. Infatti, … la stabilizzazione costituisce una deroga ammissibile nei soli casitipicamente previsti dalla legge ordinaria … ». In sostanza, la Corte d’Appello ha rilevato la nullità del contratto di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di assistente amministrativo in quanto stipulato con un dipendente che non era un lavoratore precario, perché titolare di un rapporto a tempo indeterminato presso la medesima ASL, sicché la stipulazione non era consentita dalla disposizione eccezionale contenuta nell’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 1996. Il ricorrente non prospetta un’errata interpretazione, da parte della Corte territoriale, dell’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 1996, né mette in discussione il generale divieto di assunzione nel pubblico impiego mediante concorso, con la conseguente nullità del contratto stipulato in violazione di quel divieto. Ebbene, f erma la nullità del contratto, non sono pertinenti e non hanno alcuna rilevanza tutte le considerazioni del ricorrente sull’affidamento e sulle aspettative generate dalla stabilizzazione, nonché sui presupposti perl’annullamento o per la revoca degli atti amministrativi che hanno preceduto la conclusione del contratto , il quale , essendo nullo, rimane comunque privo di effetti giuridici.Sotto questo profilo, la Corte d’Appello ha correttamente evidenziato che «è nella disciplina dei negozi giuridici che essenzialmente bisogna cercare la soluzione idonea a comporre la contrapposizione tra [le parti]». 2.2. Per quanto riguarda il fatto, il ricorrente ribadisce qui l’affermazione di non essere stato messo in aspettativa quale dipendente a tempo indeterminato per il profilo di c oadiutore amministrativo. Ma, a prescinderedall’inammissibilità in questa sede di questioni relative all’accertamento dei fatti, nella sentenza impugnata è stato correttamente osservato che ciò che rileva non è l ’essere stato il dipendente « in aspettativa » (presupposto menzionato nella illegittima delibera del Direttore generale che ammetteva alla stabilizzazione i lavoratori già assunti con altro profilo), ma soltanto la pendenza di un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che contraddice il suo stato di lavoratore precario , presupposto necessario per la legittimità delladeroga alla regola imperativa del concorsopubblico. E che il ricorrente fosse già assunto dalla ASL di Bari a tempo indeterminatoè un fatto ribadito nello stesso ricorso per cassazione, ove si sostiene che quel rapporto sarebbe implicitamente cessato solo «attraverso la sottoscrizionestessa del nuovo contratto di lavoro derivante dalla procedura di stabilizzazione» (pag. 18). In altri termini, secondo il ricorrente, il primo contratto di lavoro a tempo indeterminato sarebbe cessatosolo al momento , e proprio per effetto , del l’assunzione a tempo indeterminato per il profilo di assistente amministrativo, il che non fa che confermare che è stato illegittimamente stabilizzato un dipendente che non era un lavoratore precario (aspetto, questo, già sottolineato anche nella sentenzaimpugnata, a pag. 6). 3. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità , essendo rimasta intimata la parte vittoriosa. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibileil ricors o ; nulla per le spese; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti
Sentenza Cassazione n. 31656/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris