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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00448/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31192-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 120/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/06/2020 R.G.N. 862/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto contributi R.G.N.31192/2020 Cron.

Rep.

Ud.19/12/2025 Rilevato che: Con sentenza del 9.6.2020 n. 120, la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato il ricorso di quest’ultima voltoa far accertare –previa sospensione dell’avviso bonario di recupero del creditoper addizionale Cig - che non era tenuta all’obbligo del pagamento del contributo addizionale, così come disciplinato dall’art. 5 del d.lgs. n. 148/15, per inapplicabilità, ratione temporis, della normativa alla fattispecie concreta, in quanto sottoposta alla previgente normativa.

La Corte d’appello, confermando la sentenza del Tribunale, anche se con diversa motivazione, riteneva dovuta la pretesa dell’Inps.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso in cassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni, dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 12 delle “preleggi”, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva operato una interpretazione sistematica delle norme del d.lgs. n. 148/15.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 5-44 primo comma del d.lgs. n. 148/15, in riferimento all’art. 12 delle preleggi e all’art. 4 comma 5 del d.lgs. n. 148/15, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché in riferimento ai tempi della procedura cigs richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA], la vicenda oggetto di giudizio doveva essere disciplinata dalla normativa di cui al DL n. 86/88 (che prevedeva delle aliquote del contributo addizionale più basse rispetto alla nuova normativa di cui al del d.lgs. n. 148/15).

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 5-44 primo e quarto comma del d.lgs. n. 148/15, in riferimento all’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva errato nella lettura del cd. diritto intertemporale, tra la vecchia e la nuova normativa.

In via preliminare, va dato atto che la società ricorrente ha presentato dichiarazione di adesione agevolata dei carichi rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 1 commi da 231 a 252 della legge n. 197/22 (cd. rottamazione quater), con il pagamento della prima rata e di ulteriori sette rate, con conseguente rinuncia al giudizio pendente avente ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione stessa e richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha chiesto, altresì, la compensazione delle spese, richiesta alla quale si è opposto l’Inps.

In riferimento alla richiesta di compensazione delle spese, si rileva.

A mente dell’art. 1 comma 198, della legge 197/22 (cd. rottamazione quater) nella sua ultima parte si prevede: “le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. [OSCURATO:PERSONA]. n. 27845/25: “(…) Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in mancanza di disposizioni speciali trova applicazione la regola generale stabilita dall'art. 310 ultimo comma cod. proc. civ., secondo la quale "Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate".

Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese processuali.

La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).

Inoltre, in ipotesi di “rottamazione” dei carichi pendenti”, l’art. 12 bis del DL n. 84/25 convertito in legge n. 108/25 (quale norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), non prevede la statuizione sulle spese, trattandosi di un’ipotesi di estinzione prevista dalla legge, indipendentemente dall’art. 391 c.p.c.

Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per definizione agevolata, essendo cessata la materia del contendere, rispetto ai carichi oggetto della misura premiale.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31192-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 120/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/06/2020 R.G.N. 862/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto contributi R.G.N.31192/2020 Cron. Rep. Ud.19/12/2025 Rilevato che: Con sentenza del 9.6.2020 n. 120, la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato il ricorso di quest’ultima voltoa far accertare –previa sospensione dell’avviso bonario di recupero del creditoper addizionale Cig - che non era tenuta all’obbligo del pagamento del contributo addizionale, così come disciplinato dall’art. 5 del d.lgs. n. 148/15, per inapplicabilità, ratione temporis, della normativa alla fattispecie concreta, in quanto sottoposta alla previgente normativa. La Corte d’appello, confermando la sentenza del Tribunale, anche se con diversa motivazione, riteneva dovuta la pretesa dell’Inps. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso in cassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni, dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 12 delle “preleggi”, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva operato una interpretazione sistematica delle norme del d.lgs. n. 148/15. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 5-44 primo comma del d.lgs. n. 148/15, in riferimento all’art. 12 delle preleggi e all’art. 4 comma 5 del d.lgs. n. 148/15, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché in riferimento ai tempi della procedura cigs richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA], la vicenda oggetto di giudizio doveva essere disciplinata dalla normativa di cui al DL n. 86/88 (che prevedeva delle aliquote del contributo addizionale più basse rispetto alla nuova normativa di cui al del d.lgs. n. 148/15). Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 5-44 primo e quarto comma del d.lgs. n. 148/15, in riferimento all’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva errato nella lettura del cd. diritto intertemporale, tra la vecchia e la nuova normativa. In via preliminare, va dato atto che la società ricorrente ha presentato dichiarazione di adesione agevolata dei carichi rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 1 commi da 231 a 252 della legge n. 197/22 (cd. rottamazione quater), con il pagamento della prima rata e di ulteriori sette rate, con conseguente rinuncia al giudizio pendente avente ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione stessa e richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha chiesto, altresì, la compensazione delle spese, richiesta alla quale si è opposto l’Inps. In riferimento alla richiesta di compensazione delle spese, si rileva. A mente dell’art. 1 comma 198, della legge 197/22 (cd. rottamazione quater) nella sua ultima parte si prevede: “le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. [OSCURATO:PERSONA]. n. 27845/25: “(…) Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in mancanza di disposizioni speciali trova applicazione la regola generale stabilita dall'art. 310 ultimo comma cod. proc. civ., secondo la quale "Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate". Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese processuali. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018). Inoltre, in ipotesi di “rottamazione” dei carichi pendenti”, l’art. 12 bis del DL n. 84/25 convertito in legge n. 108/25 (quale norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), non prevede la statuizione sulle spese, trattandosi di un’ipotesi di estinzione prevista dalla legge, indipendentemente dall’art. 391 c.p.c. Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per definizione agevolata, essendo cessata la materia del contendere, rispetto ai carichi oggetto della misura premiale. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.
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