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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2021

Cassazione n. 29194/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso 24309-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Pescara, via Ferrari 155, [OSCURATO:PERSONA]'AVV.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale in atti; 2021 - ricorrente - 1714 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso; controricorrenti - avverso la sentenza n. 673/2018 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 07/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La FI.R.A., [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione al precetto notificatole da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per l'omesso pagamento di contributi consortili per l'anno 2002, credito che i precettanti avevano acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, n. 11\2006 del R.F. del Tribunale de L'Aquila, con scrittura privata autenticata del 2014 notificata al debitore ceduto.

Sosteneva sia di essere receduta dal Consorzio, all'inizio del 2002, sia l'assenza di un valido titolo esecutivo, posto che l'atto di cessione del 28 marzo 2014 non aveva i requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c.e che la formula esecutiva era stata apposta in violazione dell'art. 475, secondo comma, c.p.c.

2. Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 638\2018 qui impugnata, accoglieva l'opposizione e dichiarava nullo il precetto perchè non conteneva Da trascrizione del titolo esecutivo, affermava che il credito portato dal titolo era certo, liquido ed esigibile, e dichiarava assorbiti gli altri motivi di opposizione.

3. FI.RA. [OSCURATO:PERSONA] società unipersonale SPA propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 673 del 2018, pubblicata il 7 maggio 2018, notificata 1'11 giugno 2018.

4. Resistono con unico controricorso illustrato da memoria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5. La causa è stata avviata alla trattazione in udienza pubblica dell'il giugno 2021 con trattazione scritta, come previsto dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, non avendo nessuna delle parti chiesto nei termini di legge la trattazione orale.

6. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo complessivamente il rigetto del ricorso.

Sottolinea che la ricorrente invoca in maniera non pertinente il principio dell'apparenza: evidenzia che la domanda sulla quale il tribunale non si è pronunciato concerne una opposizione all'esecuzione, e non una opposizione agli atti esecutivi, giacchè si contesta l'esistenza stessa del credito.

Evidenzia anche che manca nel provvedimento impugnato una indicazione univoca nel senso che l'intera opposizione sia qualificata come proposta agli atti esecutivi, per cui esclude che la ricorrente si possa avvalere del principio dell'apparenza.

Segnala che avrebbe dovuto far valere con lo strumento dell'appello la lamentata omessa pronuncia, le cui censure, formulate inammissibilmente in questa sede, mancano anche di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA]

7. Con il primo motivo la ricorrente - che è uscita vincitrice dal giudizio di merito - denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cpc., e la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché il tribunale non si è pronunciato sul primo motivo della sua opposizione a precetto, ovvero sulla esistenza del diritto di credito.

7.1. Rileva di aver precisato nel corso del giudizio di primo grado la propria legittimazione a contestare l'esistenza del credito, essendo stata assoggettata ad esecuzione forzata in virtù di un titolo di formazione stragiudiziale, in relazione al quale non aveva potuto interloquire nel momento della sua formazione.

7.2. Ribadisce che la Società non poteva essere considerata debitrice del Consorzio per l'anno 2002 perché aveva cessato di farne parte.

Sostiene che il tribunale, pronunciandosi solo sulla regolarità o meno del precetto, ha violato l'art. 100 c.p.c., perché persisteva il suo interesse ad una decisione sul punto, tant'è che i supposti creditori le hanno intimato un nuovo precetto, per lo stesso titolo, questa volta trascrivendolo regolarmente nel precetto.

7.3. Afferma quindi la sussistenza del proprio interesse ad avere una risposta anche sulla questione relativa alla sua appartenenza o meno al Consorzio nel periodo indicato, che era la questione più importante perché concerneva l'esistenza stessa del credito, e il tribunale non pronunciandosi sul punto l'ha costretta ad una duplicazione di attività giudiziaria, perché si dovrà opporre anche al nuovo precetto.

8. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione sempre dell'art. 100 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., laddove la pronuncia impugnata ha affermato, dapprima, che la domanda dell'attuale ricorrente volta alla declaratoria di inesistenza del titolo (che il tribunale qualifica come opposizione agli atti esecutivi) rimaneva assorbita dall'accoglimento comunque della opposizione a precetto, e poi che la scrittura privata posta in esecuzione costituisce un valido titolo esecutivo, certo, liquido ed esigibile.

8.1. [OSCURATO:PERSONA]. n. 13534 del 2018, secondo la quale ove il giudice si sia spogliato della causa, con una pronuncia di inammissibilità, o dichiarando assorbita una domanda, le successive considerazioni contenute nella sentenza relative al merito della causa devono ritenersi tamquam non essent.

9. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e 118 disp. att. cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma n. 4 cod.proc.civ.

9.1. Segnala che, se anche non si volessero ritenere del tutto inesistenti le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato concernenti la validità del titolo, perché emesse quando il giudice si era spogliato della potestas iudicand,i per le ragioni di cui al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata sarebbe comunque affetta da vizio di motivazione, perché la motivazione, laddove afferma che quel titolo stragiudiziale precettato nei suoi confronti è certo, liquido ed esigibile, è del tutto inesistente, essendo meramente assertiva, senza che sia fornita alcuna indicazione, alcun elemento anche grafico oltre alla mera affermazione, che consenta di comprendere come e perché il giudice di merito è giunto a quella conclusione.

10. Con il quarto motivo, in via subordinata, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 474 comma 2, n. 2 e 475 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. 10.

1. Torna sull'atto di cessione del credito tra il Consorzio e i controricorrenti, per affermare che esso non documenta da parte di FIRA l'assunzione di una obbligazione di pagamento di somme di denaro, essendo solo una cessione di un credito - di un credito di cui la ricorrente nega l'esistenza- dal Fallimento del Consorzio ai controricorrenti, che erano all'epoca sindaci della società stessa e quindi, sostiene FIRA, ben a conoscenza del fatto che essa non fosse obbligata.

11. Va preliminarmente esaminato il profilo della ammissibilità della impugnazione, per aver la ricorrente proposto direttamente ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

12. La ricorrente stessa si pone il problema dell'ammissibilità della impugnazione, e richiama l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale occorre far riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, per cui, in base al principio dell'apparenza, una sentenza è direttamente ricorribile per cassazione ove qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi, mentre deve essere appellata se qualificata come opposizione all'esecuzione.

Infine, in caso di opposizione mista, come è il presente, richiama il principio di diritto espresso da Cass. n. 19267 del 2015, secondo il quale "Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost.".

13. Il ricorso va tuttavia dichiarato inammissibile.

L'opposizione a suo tempo proposta dalla FIRA aveva in effetti contenuto composito, contenendo i sia una opposizione agli atti esecutivi, con la quale la ricorrente contestava la regolarità formale del precetto, sia una opposizione all'esecuzione, in riferimento agli argomenti con i quali contestava la propria condizione stessa di debitrice e l'esistenza di un valido titolo esecutivo nei propri confronti.

13.1. Non si può però far utile applicazione, nel caso di specie, al fine di giustificare la proposizione diretta del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, del principio dell'apparenza richiamato dalla parte ricorrente, in quanto esso è richiamabile solo quando la qualificazione della domanda proposta, da parte del giudice di merito, corretta o meno che essa sia, è chiara ed inequivocabile (v.

Cass. n. 4919 del 2018).

Solo in questo caso, infatti, essa è idonea ad orientare e a condizionare la parte soccombente sullo strumento di impugnazione da utilizzare.

13.2. Nel caso in esame, la sentenza non è chiara sul punto, non effettua una univoca qualificazione della opposizione unitariamente in termini di opposizione agli atti esecutivi.

In effetti, accoglie il ricorso in relazione al denunciato profilo di irregolarità formale del precetto, in quanto lo stesso era mancante di trascrizione del titolo esecutivo, riconducibile ad una opposizione agli atti esecutivi, ma si pronuncia anche sulla esistenza del titolo: afferma che il titolo esecutivo esisteva, in quanto dalla cessione poteva ricavarsi l'esistenza di un titolo certo, liquido ed esigibile.

Conclude accogliendo il ricorso per l'indicato vizio di forma dichiarando assorbiti gli altri profili.

13.3. Non si può invocare il principio dell'apparenza, a fonte di un provvedimento che non qualifichi univocamente l'opposizione esecutiva proposta, per giustificare la proposizione di un'unica impugnazione a fronte della proposizione di una opposizione che abbia il doppio contenuto di opposizione agli atti e opposizione all'esecuzione.

13.4. Ne consegue che il ricorso, che contiene censure tutte relative alla contestazione della esistenza e alla validità del titolo esecutivo, e quindi afferenti alla opposizione alla esecuzione originariamente proposta, nonché, specie in riferimento al quarto motivo, censure di merito e non volte a contestare la correttezza della regola decisionale seguita, è inammissibile, in virtù del consolidato principio secondo il quale "In tema di esecuzione forzata, in caso di contestuale proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c., ove vengano decisi solo i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, la denunzia di omessa pronunzia sugli altri motivi, integranti opposizione all'esecuzione, va proposta mediante appello e non con ricorso straordinario per cassazione." (Cass. n. 3722 del 2020; Cass. n. 14661 del 2016).

13.5. Infatti, la ricorrente aveva proposto , sia una opposizione agli atti esecutivi, laddove contestava la regolarità formale del precetto, sia una opposizione all'esecuzione, laddove contestava l'inesistenza di un titolo esecutivo nei propri confronti e negava radicalmente di poter essere ritenuta debitrice del Consorzio cedente.

E' uscita vincitrice dal giudizio di primo grado, perché il giudice si è pronunciato solo sulla opposizione agli atti esecutivi, accogliendola.

Lamenta sostanzialmente di essere pregiudicata dalla omessa pronuncia sui profili relativi all'inesistenza del titolo, ed anche dal fatto che le affermazioni sulla esistenza di un titolo certo, liquido ed esigibile, ove si voglia ritenere che le stesse abbiano una valenza decisoria ( e non che il tribunale non avrebbe potuto approfondire la questione dell'esistenza di un valido titolo esecutivo, relativo ad un credito certo, liquido ed esigibile, perché si era spogliato, per sua stessa - errata - affermazione, della potestas iudicandi), la pregiudicano, tant'è che è stata nuovamente iniziata una nuova esecuzione nei suoi confronti, sulla base dello stesso titolo esecutivo. 13.

6. Si tratta di censure che avrebbe dovuto far valere con lo strumento dell'appello, previsto secondo la regola generale delle impugnazioni per le opposizioni all'esecuzione, e non proponendo direttamente il ricorso per cassazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso 1,pr9ncipag a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 6.200,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 24309-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Pescara, via Ferrari 155, [OSCURATO:PERSONA]'AVV.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale in atti; 2021 - ricorrente - 1714 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso; controricorrenti - avverso la sentenza n. 673/2018 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 07/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La FI.R.A., [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione al precetto notificatole da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per l'omesso pagamento di contributi consortili per l'anno 2002, credito che i precettanti avevano acquistato dal [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, n. 11\2006 del R.F. del Tribunale de L'Aquila, con scrittura privata autenticata del 2014 notificata al debitore ceduto. Sosteneva sia di essere receduta dal Consorzio, all'inizio del 2002, sia l'assenza di un valido titolo esecutivo, posto che l'atto di cessione del 28 marzo 2014 non aveva i requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c.e che la formula esecutiva era stata apposta in violazione dell'art. 475, secondo comma, c.p.c. 2. Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 638\2018 qui impugnata, accoglieva l'opposizione e dichiarava nullo il precetto perchè non conteneva Da trascrizione del titolo esecutivo, affermava che il credito portato dal titolo era certo, liquido ed esigibile, e dichiarava assorbiti gli altri motivi di opposizione. 3. FI.RA. [OSCURATO:PERSONA] società unipersonale SPA propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 673 del 2018, pubblicata il 7 maggio 2018, notificata 1'11 giugno 2018. 4. Resistono con unico controricorso illustrato da memoria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. La causa è stata avviata alla trattazione in udienza pubblica dell'il giugno 2021 con trattazione scritta, come previsto dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, non avendo nessuna delle parti chiesto nei termini di legge la trattazione orale. 6. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo complessivamente il rigetto del ricorso. Sottolinea che la ricorrente invoca in maniera non pertinente il principio dell'apparenza: evidenzia che la domanda sulla quale il tribunale non si è pronunciato concerne una opposizione all'esecuzione, e non una opposizione agli atti esecutivi, giacchè si contesta l'esistenza stessa del credito. Evidenzia anche che manca nel provvedimento impugnato una indicazione univoca nel senso che l'intera opposizione sia qualificata come proposta agli atti esecutivi, per cui esclude che la ricorrente si possa avvalere del principio dell'apparenza. Segnala che avrebbe dovuto far valere con lo strumento dell'appello la lamentata omessa pronuncia, le cui censure, formulate inammissibilmente in questa sede, mancano anche di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con il primo motivo la ricorrente - che è uscita vincitrice dal giudizio di merito - denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cpc., e la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché il tribunale non si è pronunciato sul primo motivo della sua opposizione a precetto, ovvero sulla esistenza del diritto di credito. 7.1. Rileva di aver precisato nel corso del giudizio di primo grado la propria legittimazione a contestare l'esistenza del credito, essendo stata assoggettata ad esecuzione forzata in virtù di un titolo di formazione stragiudiziale, in relazione al quale non aveva potuto interloquire nel momento della sua formazione. 7.2. Ribadisce che la Società non poteva essere considerata debitrice del Consorzio per l'anno 2002 perché aveva cessato di farne parte. Sostiene che il tribunale, pronunciandosi solo sulla regolarità o meno del precetto, ha violato l'art. 100 c.p.c., perché persisteva il suo interesse ad una decisione sul punto, tant'è che i supposti creditori le hanno intimato un nuovo precetto, per lo stesso titolo, questa volta trascrivendolo regolarmente nel precetto. 7.3. Afferma quindi la sussistenza del proprio interesse ad avere una risposta anche sulla questione relativa alla sua appartenenza o meno al Consorzio nel periodo indicato, che era la questione più importante perché concerneva l'esistenza stessa del credito, e il tribunale non pronunciandosi sul punto l'ha costretta ad una duplicazione di attività giudiziaria, perché si dovrà opporre anche al nuovo precetto. 8. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione sempre dell'art. 100 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., laddove la pronuncia impugnata ha affermato, dapprima, che la domanda dell'attuale ricorrente volta alla declaratoria di inesistenza del titolo (che il tribunale qualifica come opposizione agli atti esecutivi) rimaneva assorbita dall'accoglimento comunque della opposizione a precetto, e poi che la scrittura privata posta in esecuzione costituisce un valido titolo esecutivo, certo, liquido ed esigibile. 8.1. [OSCURATO:PERSONA]. n. 13534 del 2018, secondo la quale ove il giudice si sia spogliato della causa, con una pronuncia di inammissibilità, o dichiarando assorbita una domanda, le successive considerazioni contenute nella sentenza relative al merito della causa devono ritenersi tamquam non essent. 9. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e 118 disp. att. cod.proc.civ., in relazione all'art. 360, primo comma n. 4 cod.proc.civ. 9.1. Segnala che, se anche non si volessero ritenere del tutto inesistenti le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato concernenti la validità del titolo, perché emesse quando il giudice si era spogliato della potestas iudicand,i per le ragioni di cui al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata sarebbe comunque affetta da vizio di motivazione, perché la motivazione, laddove afferma che quel titolo stragiudiziale precettato nei suoi confronti è certo, liquido ed esigibile, è del tutto inesistente, essendo meramente assertiva, senza che sia fornita alcuna indicazione, alcun elemento anche grafico oltre alla mera affermazione, che consenta di comprendere come e perché il giudice di merito è giunto a quella conclusione. 10. Con il quarto motivo, in via subordinata, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 474 comma 2, n. 2 e 475 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. 10. 1. Torna sull'atto di cessione del credito tra il Consorzio e i controricorrenti, per affermare che esso non documenta da parte di FIRA l'assunzione di una obbligazione di pagamento di somme di denaro, essendo solo una cessione di un credito - di un credito di cui la ricorrente nega l'esistenza- dal Fallimento del Consorzio ai controricorrenti, che erano all'epoca sindaci della società stessa e quindi, sostiene FIRA, ben a conoscenza del fatto che essa non fosse obbligata. 11. Va preliminarmente esaminato il profilo della ammissibilità della impugnazione, per aver la ricorrente proposto direttamente ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado. 12. La ricorrente stessa si pone il problema dell'ammissibilità della impugnazione, e richiama l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale occorre far riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, per cui, in base al principio dell'apparenza, una sentenza è direttamente ricorribile per cassazione ove qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi, mentre deve essere appellata se qualificata come opposizione all'esecuzione. Infine, in caso di opposizione mista, come è il presente, richiama il principio di diritto espresso da Cass. n. 19267 del 2015, secondo il quale "Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost.". 13. Il ricorso va tuttavia dichiarato inammissibile. L'opposizione a suo tempo proposta dalla FIRA aveva in effetti contenuto composito, contenendo i sia una opposizione agli atti esecutivi, con la quale la ricorrente contestava la regolarità formale del precetto, sia una opposizione all'esecuzione, in riferimento agli argomenti con i quali contestava la propria condizione stessa di debitrice e l'esistenza di un valido titolo esecutivo nei propri confronti. 13.1. Non si può però far utile applicazione, nel caso di specie, al fine di giustificare la proposizione diretta del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, del principio dell'apparenza richiamato dalla parte ricorrente, in quanto esso è richiamabile solo quando la qualificazione della domanda proposta, da parte del giudice di merito, corretta o meno che essa sia, è chiara ed inequivocabile (v. Cass. n. 4919 del 2018). Solo in questo caso, infatti, essa è idonea ad orientare e a condizionare la parte soccombente sullo strumento di impugnazione da utilizzare. 13.2. Nel caso in esame, la sentenza non è chiara sul punto, non effettua una univoca qualificazione della opposizione unitariamente in termini di opposizione agli atti esecutivi. In effetti, accoglie il ricorso in relazione al denunciato profilo di irregolarità formale del precetto, in quanto lo stesso era mancante di trascrizione del titolo esecutivo, riconducibile ad una opposizione agli atti esecutivi, ma si pronuncia anche sulla esistenza del titolo: afferma che il titolo esecutivo esisteva, in quanto dalla cessione poteva ricavarsi l'esistenza di un titolo certo, liquido ed esigibile. Conclude accogliendo il ricorso per l'indicato vizio di forma dichiarando assorbiti gli altri profili. 13.3. Non si può invocare il principio dell'apparenza, a fonte di un provvedimento che non qualifichi univocamente l'opposizione esecutiva proposta, per giustificare la proposizione di un'unica impugnazione a fronte della proposizione di una opposizione che abbia il doppio contenuto di opposizione agli atti e opposizione all'esecuzione. 13.4. Ne consegue che il ricorso, che contiene censure tutte relative alla contestazione della esistenza e alla validità del titolo esecutivo, e quindi afferenti alla opposizione alla esecuzione originariamente proposta, nonché, specie in riferimento al quarto motivo, censure di merito e non volte a contestare la correttezza della regola decisionale seguita, è inammissibile, in virtù del consolidato principio secondo il quale "In tema di esecuzione forzata, in caso di contestuale proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c., ove vengano decisi solo i motivi qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, la denunzia di omessa pronunzia sugli altri motivi, integranti opposizione all'esecuzione, va proposta mediante appello e non con ricorso straordinario per cassazione." (Cass. n. 3722 del 2020; Cass. n. 14661 del 2016). 13.5. Infatti, la ricorrente aveva proposto , sia una opposizione agli atti esecutivi, laddove contestava la regolarità formale del precetto, sia una opposizione all'esecuzione, laddove contestava l'inesistenza di un titolo esecutivo nei propri confronti e negava radicalmente di poter essere ritenuta debitrice del Consorzio cedente. E' uscita vincitrice dal giudizio di primo grado, perché il giudice si è pronunciato solo sulla opposizione agli atti esecutivi, accogliendola. Lamenta sostanzialmente di essere pregiudicata dalla omessa pronuncia sui profili relativi all'inesistenza del titolo, ed anche dal fatto che le affermazioni sulla esistenza di un titolo certo, liquido ed esigibile, ove si voglia ritenere che le stesse abbiano una valenza decisoria ( e non che il tribunale non avrebbe potuto approfondire la questione dell'esistenza di un valido titolo esecutivo, relativo ad un credito certo, liquido ed esigibile, perché si era spogliato, per sua stessa - errata - affermazione, della potestas iudicandi), la pregiudicano, tant'è che è stata nuovamente iniziata una nuova esecuzione nei suoi confronti, sulla base dello stesso titolo esecutivo. 13. 6. Si tratta di censure che avrebbe dovuto far valere con lo strumento dell'appello, previsto secondo la regola generale delle impugnazioni per le opposizioni all'esecuzione, e non proponendo direttamente il ricorso per cassazione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso 1,pr9ncipag a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 6.200,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 29194/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris