CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34733/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in preambolo, harespinto le istanze istanza di affidamento in prova al servizio sociale e detenzionedomiciliare formulate da [OSCURATO:PERSONA], ristretto da dicembre 2022 per ireati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., usura aggravata ed estorsione, con finepena fissato al 7 marzo 2027.Il giudizio prognostico sfavorevole, in punto di pericolosità, è fondato sulla«mancanza di una piena consapevolezza della gravità dei reati commessi e deidanni arrecati alle persone offese, nonché del livello di revisione criticaraggiunto, limitato all’ammissione delle proprie responsabilità, peraltro attribuitaprincipalmente all’influenza negativa esercitata dalla propria compagna».[OSCURATO:PERSONA] specializzato – pur dando atto che le relazioni di sintesisull'osservazione in Istituto, incluso quella più recente del marzo 2026,segnalavano la regolare condotta carceraria e la partecipazione ad attivitàtrattamentali, l’avvio di una rielaborazione critica del proprio agito, la possibilitàdi assunzione per lo svolgimento dell’attività e la disponibilità di un domiciliostabile e idoneo – ha ritenuto che non vi fossero ancora le condizioni perammettere il detenuto alle misure richieste.2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite ildifensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che – con un unico, articolato motivo –lamenta il vizio di contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione.Il ricorrente censura l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Romaha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine,di detenzione domiciliare, lamentando che il Tribunale avrebbe valorizzato gliesiti positivi del percorso trattamentale di [OSCURATO:PERSONA], evidenziandonela regolarità della condotta, la partecipazione alle attività rieducative, lacomprensione del disvalore delle condotte commesse, l’adesione al percorso dirisocializzazione, la maturata consapevolezza dei reati e l’affidabilità raggiunta.Avrebbe, inoltre, rilevato la presenza di un concreto progetto di reinserimentosociale, supportato da un domicilio idoneo, da una proposta lavorativa e da unprogramma di volontariato già verificati.Nonostante tali premesse, il Tribunale avrebbe concluso nel senso del rigettodell’istanza, ritenendo non pienamente raggiunta la consapevolezza della gravitàdei reati e ancora limitato il percorso di revisione critica. Tali affermazioni, adavviso della difesa, non troverebbero riscontro nella relazione di sintesi, dallaquale il Tribunale avrebbe dichiarato di trarre il proprio giudizio prognostico.Il ricorrente osserva, pertanto, che il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza avrebbe potutodiscostarsi dalle risultanze favorevoli emergenti dalla documentazionetrattamentale soltanto attraverso una motivazione specifica e coerente. Alcontrario, il riferimento ad una «consapevolezza non piena e a un percorso direvisione critica limitato» si risolverebbe in valutazioni apodittiche, nonadeguatamente giustificate e incompatibili con le stesse premesse valorizzatenell’ordinanza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 3 luglio 2026, ha prospettatol'annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. È fermo, nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui laconcessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazionediscrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori diogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficiorichiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (daultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01).Il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputatiall’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudiziivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sulsuo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanzerieducative sottostanti la misura e ai profil i di pericolosità residuadell’interessato. Siè puntualmente chiarito che il tribunale, nella sintesiconclusiva che è chiamato a compiere, «pur non potendo prescindere dallanatura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimentipenal i eventualmente pendenti, deve valutare anche la condottasuccessivamente serbata dal condannato (Sez. 1 n. 1410 del 30/10/2019, dep.2020, M., Rv. 277924. In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti diconoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reatocommesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni dipolizia sia anche la condotta carceraria e i risultati dell'indagine socio-familiareoperata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementipositivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, qualil'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesioneai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condottadi vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettivarisocializzante); ciò al fine di assolvere all'esigenza di accertare l'assenza diindicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire ilgiudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo direcidiva (su questo aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.264602). Con specifico riferimento all'art. 47, comma 2, ord. pen., esso consentel'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ove si possa ritenereche la misura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuiscaalla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commettaaltri reati». Attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al serviziosociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della penaesterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla lucedell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi diconoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completoreinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza diquesta Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessionedella misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in sensonegativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e iprecedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del30/10/2019, M., Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, lanatura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione devecostituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv.213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi dellapersonalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può maiprescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato edai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini dellaponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e dellaprevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n.31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gliindicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoveratil'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti,l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruitàdella condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buonaprospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv.273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggettoabbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendosufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che unsiffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013,dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402). 3. Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto correttaapplicazione e ha reso una motivazione di rigetto contraddittoria, ai limitidell’apparenza.Difatti, nella parte espositiva del provvedimento sono indicati plurimielementi favorevoli enucleabili dalle relazioni dell’equipe trattamentale – che,infatti, dà contezza del comportamento corretto serbato dal detenuto, dellacondotta inframuraria regolare e della partecipazione alle attività trattamentali,dell’avvio di un percorso di rielaborazione critica (comprensione del disvaloredelle condotte e ammissione di avere agito in modo immaturo e superficiale), delpa re re favorevo le a l l a f ru i z i one d i pe rmess i p remio , – e l adocumentataopportunità di lavoro. Il tutto, osserva il Collegio, a fronte di un finepena relativamente prossimo.Il Tribunale non ha fatto, dunque, buon governo del principio di dirittosecondo cui «ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione,si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dalcondannato, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente alfatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimalereinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993;Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001, Sez. 1, n. 13445 del5/3/2013, Bonzeri, Rv. 255653) e ha ispirato il proprio provvedimentoa unprincipio di gradualità meramente apparente, poiché ha del tutto trascurato ogniosservazione della personalità del condannato, ha inferito una sua pericolositàsociale esclusivamente dalle pendenze giudiziarie ed affermato in modo illogico,esservi un nucleo minimo di prognosi favorevole e, tuttavia, ha limitato l’accessoalle misure sulla scorta di una apodittica revisione critica limitata e di unaasserita mancanza di piena consapevolezza della gravità dei reati commessi.Gli elementi risultanti dalla relazione dell’equipe e quello allegato dalcondannato inerente alla disponibilità all’assunzione, ad avviso del Collegio,erano elementi suscettibili di considerazione, in ipotesi anche al fine diescluderne il rilievo in concreto, nella formulazione del doveroso giudizioprognostico sottostante alla misura alternativa richiesta e al fine della correttaapplicazione del principio di gradualità. 4. L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale disorveglianza di Roma per nuovo esame che, libero negli esiti, sia ossequiante deisuindicati principi. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]