CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva reiterata specifica e infraquiquennale, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non si è arrestata alle risultanze del casellario giudiziale ma ha messo in rapporto i numerosissimi precedenti penali dell'imputata per delitti di furto con il nuovo episodio delittuoso, di identica natura, al fine di ricavarne il requisito sostanziale della maggiore pericolosità sociale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/