CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 32622/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5489/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANO n. 5480/2018, pubblicata i l 6/12/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.Luciano e [OSCURATO:PERSONA] citavano davanti al Tribunale di Milano la loro sorella Mirella chiedendo accertarsi la nullità del testamento redatto il 24 luglio 2003 da [OSCURATO:PERSONA], padre degli attori, della convenuta e dell’altra sorella Michela (la quale era rimasta estranea al giudizio avendo rinunciato all’eredità dei genitori), per “inesistenza in capo al testatore dei beni lasciati in eredità” in quanto originariamente di proprietà per il 50% di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, moglie del testatore e madre delle parti, deceduta nel 1997, divenuti per successione legittima di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] solo per 1/3 e, per i restanti 2/3, di proprietà dei figli. Gli attori chiedevano, altresì , procedersi alla divisione dei beni ereditari in tre quote uguali e, in subordine, in caso di ritenuta validità del testamento, accertarsi la lesione delle loro quote di legittima. Sull’opposizione della convenuta, il Tribunale di Milano rigettava tutte le domande affermando, in primo luogo, che il testatore, pacificamente proprietario dei 4/6 dei beni oggetto del testamento, aveva commesso un “errore formale” essendo accertata “l’effettiva volontà del testatore e [dato] che il medesimo avesse (“abbia”) disposto dei beni per cui è causa per la sua quota di 4/6”, in secondo luogo, che, essendo il testamento valido, non vi era luogo alla successione ex lege , in terzo luogo, che la domanda di accertamento della lesione della legittima era rimasta indimostrata. La Corte di Appello di Milano, con sentenza 5480/2018, rigettava l’appello di Francesco e [OSCURATO:PERSONA] confermando integralmente la decisione di primo grado; 2. Luciano e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per la cassazione della sentenza di appello con cinque motivi; 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva concontroricorso; 4. in data 2 dicembre 2024 i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso con relativa accettazione da parte della controricorrente; considerato che: 1. in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna pronuncia sulle spese (che restano a carico delle parti che le hanno anticipato, come dalle stesse implicitamente richiesto, non avendo formulato alcuna specifica istanza in proposito); 2. non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come questa Corte ha più volte affermato, la norma “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso dirinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (cfr., ad es., Cass.12 novembre 2015, n. 23175 e Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025); P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione delgiudizio di cassazione . Così