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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15415/2026

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della Corte d'appello di Palermo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Palermo ha rigettatol’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il Tribunale di Trapani avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e quattro mesi direclusione.2.

L’imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsoenunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia inosservanza o erronea ap-plicazione di legge, lamentando che la sentenza impugnata abbia fatto rigida ap-plicazione del principio del divieto di ne bis in idem processuale sancito dall’art.649 cod. proc. pen.

La difesa aveva infatti prodotto una precedente sentenza delTribunale di Palermo con la quale, con riguardo al capo D), era stata giudicata peril medesimo fatto e la Corte d’Appello aveva rigettato l’eccezione di improcedibilitàrilevando che non vi era prova del passaggio in giudicato della pronuncia.

Ma taledecisione si pone in contrasto con il principio espresso da Sez.

Un. n. 34655 del28/6/2005, che ha sancito l’applicabilità dell’art. 649 cod. proc. pen. anche ai casiin cui, pur in assenza di una pronuncia definitiva, l’azione penale venga esercitatadue volte in relazione al medesimo fatto storico.2.2 Con il secondo motivo di ricorso si denuncia carenza e contraddittorietàdella motivazione in quanto la Corte d’Appello non si è pronunciata, con riferimentoal reato di cui all’art. 497 bis cod. pen, sullo specifico motivo di appello con sui sieccepiva che la carta d’identità de qua (o meglio la fotocopia di essa) era scadutaal momento dei fatti e, dunque, non era valida per l’espatrio: il reato dunque nonsussiste in quanto la norma incriminatrice postula proprio quest’ultimo requisito,ossia la validità per l’espatrio, ai fini dell’integrazione della fattispecie.2.3 Con il terzo motivo si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità delprovvedimento impugnato in quanto al Corte d’Appello, pur a fronte di specificomotivo di impugnazione, non ha tenuto conto né che si trattava di falsificazionegrossolana, come riconosciuto anche dal teste di p.g., né del fatto che si trattavadi una mera fotocopia e dunque non di un documento d’identità propriamentedetto.2.4 Con il quarto motivo si deduce difetto di motivazione con riguardo almancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante della specialetenuità del fatto.

La Corte d’Appello ne ha infatti escluso la configurabilità in forzadel fatto che le persone offese avevano subito, loro malgrado, l’interruzione dellafornitura dell’energia elettrica e una forzata sostituzione del gestore; tuttavia, lepersone offese non avevano corrisposto alcun canone né al precedente né al nuovogestore, come previso dall’art. 66 del codice di consumo, e dunque addiritturaavevano realizzato un vantaggio economico; si aggiunga inoltre che l’imputataavrebbe riportato un compenso di appena 20 euro per la conclusione del contrattoprocurandosi dunque un profitto di speciale tenuità.2.5 Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione all’omessadeclaratoria di prescrizione per tutti i reati: la sentenza della Corte d’Appello èinfatti intervenuta il 25/9/2025 quando era ormai maturato il termine massimo diprescrizione per i reati di cui ai capi B), D) ed F) perché commessi rispettivamenteil primo in data 21/3/2018, il secondo in data 31/1/2025 e il terzo il 3/1/2018 o,al più tardi, il 5/3/2018 (rispettivamente, date della stipula dei singoli contratti edata di scadenza del documento di identità).3. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte, ha chiesto ilrigetto del ricorso.4.

Il difensore ha depositato memoria di replica concentrandosi sul primo esul quinto motivo di ricorso e insistendo per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1 Quanto al primo motivo, è corretto il richiamo del ricorrente al noto econdiviso principio giurisprudenziale secondo cui “non può essere nuovamentepromossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processogià sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria esu iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventual-mente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stataesercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità.

Lanon procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione delpotere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza rela-tive a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non pro-duttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle dispo-sizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesidi duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno deiquali è incompetente” (Sez.

Un., n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800-01).Tuttavia, proprio nel principio appena enunciato si individua un profilo checonduce all’inammissibilità di questo primo motivo di ricorso.

Secondo le SezioniUnite il divieto del ne bis in idem processuale non si applica solo al caso, espres-samente previsto dall’art. 649 cod. proc. pen., in cui l’imputato sia già stato giu-dicato con sentenza definitiva e venga sottoposto a un nuovo procedimento per lostesso fatto, ma si estende all’ipotesi in cui, pur in assenza di una pronuncia irre-vocabile, comunque vi sia stata una duplicazione dell’esercizio dell’azione penale;in tal caso, siccome l’improcedibilità investe l’azione penale che sia stata esercitatasuccessivamente dovrà essere il giudice del procedimento duplicato a dichiararla.Tutto ciò comporta la necessità di un’indagine sulla collocazione temporale dei duedi un onere di allegazione a carico della parte che solleva l’eccezione; ebbene, talielementi non sono stati forniti dalla difesa e questa Corte non è stata quindi postain condizione, in limine, di decidere sul tema dell’anteriorità dell’eserciziodell’azione penale nel presente procedimento o in quello sfociato nella sentenzadel Tribunale di Palermo.Ne deriva che il motivo di ricorso è in parte manifestamente infondato e inparte generico: ne consegue la sua inammissibilità.1.2 Quanto al secondo motivo, va premesso che non è oggetto di contesta-zione la circostanza dell’uso del documento falso da parte della [OSCURATO:PERSONA] (puntosul quale la Corte d’Appello ha puntualmente motivato a pagina 4 e sul quale laricorrente non ha preso posizione).

Detto questo, il ricorso si concentra sull’attua-lità, al momento del fatto, della validità per l’espatrio della falsa carta d’identità inquestione, affermando che tale requisito era assente per l’intervenuta scadenzadel documento.

Si tratta però di motivo manifestamente infondato: se è vero,infatti, che la validità per l’espatrio è elemento costitutivo del reato di cui all’art.497 bis cod. pen. (v. sul punto la sentenza di questa Sezione n. 25218/2020, RV279473-01), è altrettanto vero che tale requisito deve essere valutato alla lucedella natura in sé e della funzione del documento oltre che della sua intrinsecafalsità (che come tale investe, evidentemente, anche la sua apparente data discadenza); ragionando in tale ottica, che appare la più conforme alla ratio dell’in-criminazione, è sufficiente ai fini dell’integrazione del reato la riconducibilità alloschema (astratto) di documento descritto dalla norma, con la conseguenza chediviene del tutto irrilevante e accidentale il fatto che, in concreto, il documentostesso fosse o meno scaduto al momento dell’impiego.1.3 Il terzo motivo si concretizza in una serie di censure che investonoprofili di fatto, come tali non censurabili in questa sede a fronte di una motivazionelogica e sufficientemente articolata.

Come si è già in parte evidenziato, la Corted’Appello e prima ancora il Tribunale hanno ricavato la prova del possesso deldocumento (e non della mera fotocopia di esso) da una serie di precisi elementi difatto che attestano il concorso dell’imputata nella predisposizione di un falso con-tratto a nome di [OSCURATO:PERSONA] e nell’impiego, a tale scopo, della falsa cartad’identità intestata a quest’ultima (v. in particolare pagine 4 e 5 sentenza impu-gnata e pagine 9 e seguenti della sentenza di primo grado, anche con riferimentoalla presenza del nome e della firma dell’imputata sul documento contrattuale eall’uso del suo codice operatore).

Ebbene, su tale complesso di argomentazioni esul riferimento di esse a precisi atti processuali la ricorrente non prende posizione;e siccome il ragionamento che si ricava complessivamente dalle due sentenze ap-pare puntuale e privo di vizi logici, si deve ritenere che il ricorso sia sul puntoincompleto e inidoneo a intaccare la motivazione nel suo insieme.

Si consideri ineffetti che, in tale solido contesto argomentativo, non assumono alcuna decisivitàné che la fotocopia fosse “mal fatta” né che un ufficiale di polizia giudiziaria abbiaritenuto il documento visibilmente falsificato, trattandosi di profili che oltretuttosollecitano una inammissibile rivalutazione dei fatti.

Si tratta pertanto, anche inquesto caso, di motivo generico e manifestamente infondato.1.4 Le sentenze di merito, per negare le attenuanti invocate dalla difesa(artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen.), valorizzano i precedenti penali dell’imputata, lareiterazione dei fatti, il loro complessivo disvalore, la mancata allegazione di con-creti elementi idonei a giustificare un più mite trattamento sanzionatorio e, infine,il disagio arrecato alle persone offese, che per effetto dei reati hanno subito l’in-terruzione per alcuni giorni delle fornitura di energia elettrica e il forzato cambiodel gestore dell’utenza.

A fronte di tali argomenti, che appaiono del tutto congruie sui quali comunque non viene sollevata alcuna specifica contestazione, la difesasi limita a sostenere che le persone offese avrebbero riportato un vantaggio indipendenza del mancato pagamento delle forniture al nuovo gestore; è altrettantovero, però, che in base alla stessa prospettazione della ricorrente tale omessopagamento è frutto dell’applicazione di una norma di legge; inoltre, e comunque,il disagio evidenziato dalle sentenze di merito (sul quale, si ribadisce, nessunaspecifica censura è stata sollevata) è argomento che appare razionalmente valo-rizzato per escludere la sussistenza di un danno patrimoniale di minima entità.Tale circostanza, peraltro, conduce anche ad escludere la rilevanza sul piano giu-ridico del lucro di speciale tenuità cui la condotta dell’imputata avrebbe mirato,poiché lo stesso art. 62 n. 4 cod. pen. stabilisce che tale elemento può integrarel’attenuante solo a una condizione e cioè “quando anche l’evento pericoloso o dan-noso sia di speciale tenuità”.

Per quanto concerne l’attenuante ex art. 62 n. 4)cod. pen, il motivo appare quindi manifestamente infondato.

Quanto al mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche ci si limita ad osservare che il motivo diricorso non contiene alcuno specifica argomentazione ed è dunque, sul punto, deltutto privo di specificità.1.5 Inammissibile e anche il quinto e ultimo motivo, tenuto conto che “ladisciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen.,nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reaticommessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentreper i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistemadalla legge n. 134 del 2021” (Sez.

Un., n. 20989 del 12/12/2024, RV 288175 -01).

Sulla base di tale principio, dal quale non vi è motivo di discostarsi, apparedunque evidente che nessuno dei reati è prescritto: questi, infatti, sono stati tuttipacificamente commessi nell’arco temporale di vigenza della legge 103/2017 e,applicandosi pertanto la disciplina della sospensione della prescrizione introdottada tale normativa, è ictu oculi evidente che non risulta maturato il termine mas-simo calcolato a norma dell’art. 157 cod. pen.

A questo si aggiunga, in ogni caso,che a fronte di un’eccezione di prescrizione motivata con una sostanziale esigenzadi rideterminazione del tempus commissi delicti, la ricorrente non ha assolto nean-che in questo caso all’onere di allegazione che le faceva carico, non avendo fornitoa questa Corte elementi sufficienti per procedere compiutamente a tale rilettura.2.

La declaratoria di inammissibilità, infine, comporta la condanna della ri-corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Palermo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Palermo ha rigettatol’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il Tribunale di Trapani avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e quattro mesi direclusione.2. L’imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsoenunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia inosservanza o erronea ap-plicazione di legge, lamentando che la sentenza impugnata abbia fatto rigida ap-plicazione del principio del divieto di ne bis in idem processuale sancito dall’art.649 cod. proc. pen. La difesa aveva infatti prodotto una precedente sentenza delTribunale di Palermo con la quale, con riguardo al capo D), era stata giudicata peril medesimo fatto e la Corte d’Appello aveva rigettato l’eccezione di improcedibilitàrilevando che non vi era prova del passaggio in giudicato della pronuncia. Ma taledecisione si pone in contrasto con il principio espresso da Sez. Un. n. 34655 del28/6/2005, che ha sancito l’applicabilità dell’art. 649 cod. proc. pen. anche ai casiin cui, pur in assenza di una pronuncia definitiva, l’azione penale venga esercitatadue volte in relazione al medesimo fatto storico.2.2 Con il secondo motivo di ricorso si denuncia carenza e contraddittorietàdella motivazione in quanto la Corte d’Appello non si è pronunciata, con riferimentoal reato di cui all’art. 497 bis cod. pen, sullo specifico motivo di appello con sui sieccepiva che la carta d’identità de qua (o meglio la fotocopia di essa) era scadutaal momento dei fatti e, dunque, non era valida per l’espatrio: il reato dunque nonsussiste in quanto la norma incriminatrice postula proprio quest’ultimo requisito,ossia la validità per l’espatrio, ai fini dell’integrazione della fattispecie.2.3 Con il terzo motivo si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità delprovvedimento impugnato in quanto al Corte d’Appello, pur a fronte di specificomotivo di impugnazione, non ha tenuto conto né che si trattava di falsificazionegrossolana, come riconosciuto anche dal teste di p.g., né del fatto che si trattavadi una mera fotocopia e dunque non di un documento d’identità propriamentedetto.2.4 Con il quarto motivo si deduce difetto di motivazione con riguardo almancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante della specialetenuità del fatto. La Corte d’Appello ne ha infatti escluso la configurabilità in forzadel fatto che le persone offese avevano subito, loro malgrado, l’interruzione dellafornitura dell’energia elettrica e una forzata sostituzione del gestore; tuttavia, lepersone offese non avevano corrisposto alcun canone né al precedente né al nuovogestore, come previso dall’art. 66 del codice di consumo, e dunque addiritturaavevano realizzato un vantaggio economico; si aggiunga inoltre che l’imputataavrebbe riportato un compenso di appena 20 euro per la conclusione del contrattoprocurandosi dunque un profitto di speciale tenuità.2.5 Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione all’omessadeclaratoria di prescrizione per tutti i reati: la sentenza della Corte d’Appello èinfatti intervenuta il 25/9/2025 quando era ormai maturato il termine massimo diprescrizione per i reati di cui ai capi B), D) ed F) perché commessi rispettivamenteil primo in data 21/3/2018, il secondo in data 31/1/2025 e il terzo il 3/1/2018 o,al più tardi, il 5/3/2018 (rispettivamente, date della stipula dei singoli contratti edata di scadenza del documento di identità).3. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte, ha chiesto ilrigetto del ricorso.4. Il difensore ha depositato memoria di replica concentrandosi sul primo esul quinto motivo di ricorso e insistendo per il loro accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1 Quanto al primo motivo, è corretto il richiamo del ricorrente al noto econdiviso principio giurisprudenziale secondo cui “non può essere nuovamentepromossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processogià sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria esu iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventual-mente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stataesercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. Lanon procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione delpotere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza rela-tive a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non pro-duttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle dispo-sizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesidi duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno deiquali è incompetente” (Sez. Un., n. 34655 del 28/06/2005, Rv. 231800-01).Tuttavia, proprio nel principio appena enunciato si individua un profilo checonduce all’inammissibilità di questo primo motivo di ricorso. Secondo le SezioniUnite il divieto del ne bis in idem processuale non si applica solo al caso, espres-samente previsto dall’art. 649 cod. proc. pen., in cui l’imputato sia già stato giu-dicato con sentenza definitiva e venga sottoposto a un nuovo procedimento per lostesso fatto, ma si estende all’ipotesi in cui, pur in assenza di una pronuncia irre-vocabile, comunque vi sia stata una duplicazione dell’esercizio dell’azione penale;in tal caso, siccome l’improcedibilità investe l’azione penale che sia stata esercitatasuccessivamente dovrà essere il giudice del procedimento duplicato a dichiararla.Tutto ciò comporta la necessità di un’indagine sulla collocazione temporale dei duedi un onere di allegazione a carico della parte che solleva l’eccezione; ebbene, talielementi non sono stati forniti dalla difesa e questa Corte non è stata quindi postain condizione, in limine, di decidere sul tema dell’anteriorità dell’eserciziodell’azione penale nel presente procedimento o in quello sfociato nella sentenzadel Tribunale di Palermo.Ne deriva che il motivo di ricorso è in parte manifestamente infondato e inparte generico: ne consegue la sua inammissibilità.1.2 Quanto al secondo motivo, va premesso che non è oggetto di contesta-zione la circostanza dell’uso del documento falso da parte della [OSCURATO:PERSONA] (puntosul quale la Corte d’Appello ha puntualmente motivato a pagina 4 e sul quale laricorrente non ha preso posizione). Detto questo, il ricorso si concentra sull’attua-lità, al momento del fatto, della validità per l’espatrio della falsa carta d’identità inquestione, affermando che tale requisito era assente per l’intervenuta scadenzadel documento. Si tratta però di motivo manifestamente infondato: se è vero,infatti, che la validità per l’espatrio è elemento costitutivo del reato di cui all’art.497 bis cod. pen. (v. sul punto la sentenza di questa Sezione n. 25218/2020, RV279473-01), è altrettanto vero che tale requisito deve essere valutato alla lucedella natura in sé e della funzione del documento oltre che della sua intrinsecafalsità (che come tale investe, evidentemente, anche la sua apparente data discadenza); ragionando in tale ottica, che appare la più conforme alla ratio dell’in-criminazione, è sufficiente ai fini dell’integrazione del reato la riconducibilità alloschema (astratto) di documento descritto dalla norma, con la conseguenza chediviene del tutto irrilevante e accidentale il fatto che, in concreto, il documentostesso fosse o meno scaduto al momento dell’impiego.1.3 Il terzo motivo si concretizza in una serie di censure che investonoprofili di fatto, come tali non censurabili in questa sede a fronte di una motivazionelogica e sufficientemente articolata. Come si è già in parte evidenziato, la Corted’Appello e prima ancora il Tribunale hanno ricavato la prova del possesso deldocumento (e non della mera fotocopia di esso) da una serie di precisi elementi difatto che attestano il concorso dell’imputata nella predisposizione di un falso con-tratto a nome di [OSCURATO:PERSONA] e nell’impiego, a tale scopo, della falsa cartad’identità intestata a quest’ultima (v. in particolare pagine 4 e 5 sentenza impu-gnata e pagine 9 e seguenti della sentenza di primo grado, anche con riferimentoalla presenza del nome e della firma dell’imputata sul documento contrattuale eall’uso del suo codice operatore). Ebbene, su tale complesso di argomentazioni esul riferimento di esse a precisi atti processuali la ricorrente non prende posizione;e siccome il ragionamento che si ricava complessivamente dalle due sentenze ap-pare puntuale e privo di vizi logici, si deve ritenere che il ricorso sia sul puntoincompleto e inidoneo a intaccare la motivazione nel suo insieme. Si consideri ineffetti che, in tale solido contesto argomentativo, non assumono alcuna decisivitàné che la fotocopia fosse “mal fatta” né che un ufficiale di polizia giudiziaria abbiaritenuto il documento visibilmente falsificato, trattandosi di profili che oltretuttosollecitano una inammissibile rivalutazione dei fatti. Si tratta pertanto, anche inquesto caso, di motivo generico e manifestamente infondato.1.4 Le sentenze di merito, per negare le attenuanti invocate dalla difesa(artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen.), valorizzano i precedenti penali dell’imputata, lareiterazione dei fatti, il loro complessivo disvalore, la mancata allegazione di con-creti elementi idonei a giustificare un più mite trattamento sanzionatorio e, infine,il disagio arrecato alle persone offese, che per effetto dei reati hanno subito l’in-terruzione per alcuni giorni delle fornitura di energia elettrica e il forzato cambiodel gestore dell’utenza. A fronte di tali argomenti, che appaiono del tutto congruie sui quali comunque non viene sollevata alcuna specifica contestazione, la difesasi limita a sostenere che le persone offese avrebbero riportato un vantaggio indipendenza del mancato pagamento delle forniture al nuovo gestore; è altrettantovero, però, che in base alla stessa prospettazione della ricorrente tale omessopagamento è frutto dell’applicazione di una norma di legge; inoltre, e comunque,il disagio evidenziato dalle sentenze di merito (sul quale, si ribadisce, nessunaspecifica censura è stata sollevata) è argomento che appare razionalmente valo-rizzato per escludere la sussistenza di un danno patrimoniale di minima entità.Tale circostanza, peraltro, conduce anche ad escludere la rilevanza sul piano giu-ridico del lucro di speciale tenuità cui la condotta dell’imputata avrebbe mirato,poiché lo stesso art. 62 n. 4 cod. pen. stabilisce che tale elemento può integrarel’attenuante solo a una condizione e cioè “quando anche l’evento pericoloso o dan-noso sia di speciale tenuità”. Per quanto concerne l’attenuante ex art. 62 n. 4)cod. pen, il motivo appare quindi manifestamente infondato. Quanto al mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche ci si limita ad osservare che il motivo diricorso non contiene alcuno specifica argomentazione ed è dunque, sul punto, deltutto privo di specificità.1.5 Inammissibile e anche il quinto e ultimo motivo, tenuto conto che “ladisciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen.,nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reaticommessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentreper i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistemadalla legge n. 134 del 2021” (Sez. Un., n. 20989 del 12/12/2024, RV 288175 -01). Sulla base di tale principio, dal quale non vi è motivo di discostarsi, apparedunque evidente che nessuno dei reati è prescritto: questi, infatti, sono stati tuttipacificamente commessi nell’arco temporale di vigenza della legge 103/2017 e,applicandosi pertanto la disciplina della sospensione della prescrizione introdottada tale normativa, è ictu oculi evidente che non risulta maturato il termine mas-simo calcolato a norma dell’art. 157 cod. pen. A questo si aggiunga, in ogni caso,che a fronte di un’eccezione di prescrizione motivata con una sostanziale esigenzadi rideterminazione del tempus commissi delicti, la ricorrente non ha assolto nean-che in questo caso all’onere di allegazione che le faceva carico, non avendo fornitoa questa Corte elementi sufficienti per procedere compiutamente a tale rilettura.2. La declaratoria di inammissibilità, infine, comporta la condanna della ri-corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 24/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
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