CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35056/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del rea o di furto in abitazione aggravato. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. viol zione e falsa applicazione di legge con riferimento all'affermazione della penale -esponsabilità dell'imputato; 2. Erronea applicazione della legge penale in elazione alla mancata corretta qualificazione giuridica del fatto, che avrabbe dovuto sussunnersi sotto la fattispecie di cui all'art. 648, comma 3, aod. pen.; 3. violazione e falsa applicazione della legge penale . in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente! infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, nsn scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamento consolidati della giurisprudenza di lelittimità. Ritenuto, quanto alla doglianza riguardante l'affermazion a di penale responsabilità dell'imputato (motivo primo di ricorso), che le deduzioni sviluppate, concernendo la ricostruzione e la valutazione del atto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del gi idizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito u a congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su cor .etti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difen ;ivi sono stati correttamente disattesi dai giudici di merito che hanno fornito s il punto una puntuale risposta, fondata su corrette argomentazioni giuridiche. Ritenuto, quanto al terzo motivo di ricorso, che i rilievi r guardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. p m. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mer doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatame te vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam nissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e de la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a