CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 09428/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza in data 16 settembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello presentato ex art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di rigetto dell'istanza di dissequestro della cambiali emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il Tribunale rilevava che in data 18/05/2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto istanza di dissequestro e di restituzione delle cambiali sottoposte a vincolo di indisponibilità, ponendo l'attenzione sulla circostanza che i beni ricevuti in conto vendita dalla donna da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbero divenuti, nel dicembre 2018 di sua proprietà, ragione per la quale era legittimata a poterli alienare a terzi; l'istanza faceva leva sulla peculiare disciplina del contratto di "vendita in conto visione" quale elemento di novità che non sarebbe stato affrontato nelle pregresse decisioni della autorità giudiziaria, che avrebbe giustificato la restituzione dei beni in sequestro; il giudice per le indagini del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva rigettato l'istanza ritenendo che avesse ad oggetto la medesima doglianza già respinta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagata, premettendo che l'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale si avanzava l'originaria richiesta di dissequestro vedeva su circostanze in fatto ed in diritto del tutto diverse rispetto a quelle vagliate con il pronunciamento del 19/04/2022; invero, con la stessa ci si limitava ad argomentare, esclusivamente, in ordine alla incompatibilità del sequestro nella specie disposto con la pronuncia assolutoria adottata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'esito di diverso procedimento penale; con l'appello proposto avverso la decisione di rigetto del 21/05/2022, specularmente all'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si argomentava in termini completamente diversi, concentrando l'attenzione sulle implicazioni derivanti dall'istituto civilistico del "conto visione", per cui era inconferente l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui avverso il provvedimento del 19/04/2022 andava proposto ricorso per cassazione non potendo instarsi nuovamente il GIP procedente; il difensore fa rilevare che con l'appello proposto avverso il provvedimento di rigetto del 21 maggio 2022 era stata allegata l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a chiara dimostrazione della inopponibilità di qualsivoglia giudicato cautelare.3 [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Dalla lettura dell'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] allegata al ricorso emerge che il tema della vendita "in conto visione" fosse stato già trattato, posto che viene richiamato a pag. 2 nelle premesse e a pag.4, con la conclusione che "la Paolo non era proprietaria dei beni ricevuti dalla [OSCURATO:PERSONA] srl e rivenduti alla [OSCURATO:SOCIETA]"; correttamente, pertanto, l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] impugnata con il presente ricorso ha concluso che "in quella sede, infatti, il Tribunale di SMCV ricostruendo la vicenda per cui è causa, aveva già affrontato la questione giuridica attinente i rapporti contrattuali tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e la [OSCURATO:SOCIETA], ragione per cui un eventuale disaccordo in ordine alla soluzione assunta doveva essere fatta valere tramite ricorso in Cassazione"(pag.2 ordinanza impugnata). Non si tratta, pertanto, di un caso di motivazione mancante o apparente, che potrebbe giustificare il ricorso in Cassazione avverso un provvedimento attinente una istanza di dissequestro: osserva questa Corte che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). 2. Per le considerazioni ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al 3 r\f,^\ versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem