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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31499/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 11550/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento all'affermazione di penale responsabilità - precisamente, per l'insussistenza della coscienza e volontà - è manifestamente infondato, là dove in appello si deduceva l'assenza di dolo, aspetto vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (cfr. rispettivamente pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 11550/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento all'affermazione di penale responsabilità - precisamente, per l'insussistenza della coscienza e volontà - è manifestamente infondato, là dove in appello si deduceva l'assenza di dolo, aspetto vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (cfr. rispettivamente pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07
Sentenza Cassazione n. 31499/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris