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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2022/2023

ECLI:EU:T:2023:875
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione) 21 dicembre 2023 ( * ) «Ricorso di annullamento – Sanità pubblica – Revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato – Assenza di un pregiudizio individuale – Irricevibilità» Nella causa T‑791/22, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) Ltd, con sede a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Cina),

[OSCURATO:SOCIETA],

con sede a [OSCURATO:PERSONA] (Italia), rappresentate da F. Specchiale, avvocato, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da H. van Vliet, D. Recchia e F. van Schaik, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione), composto da A. Marcoulli (relatrice), presidente, R. Norkus e W. Valasidis, giudici, cancelliere:

V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:SOCIETA], chiedono, da un lato, l’annullamento o la disapplicazione dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1) (in prosieguo: la «disposizione impugnata»), e, dall’altro, l’annullamento della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40 per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato (GU 2022, L 283, pag. 4) (in prosieguo: l’«atto impugnato»).

Fatti all’origine della controversia 2 La prima ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), è un’impresa che produce stick di tabacco riscaldato.

La seconda ricorrente, M21, è un’impresa incaricata, dalla prima ricorrente, dell’importazione, della distribuzione e delle procedure di autorizzazione dei suddetti prodotti in Italia. 3 La direttiva 2014/40 disciplina l’immissione in commercio dei prodotti del tabacco.

A tal fine, essa mira ad avvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda segnatamente gli ingredienti, l’etichettatura e il confezionamento dei prodotti del tabacco. 4 L’articolo 7, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2014/40 prevede che gli Stati membri vietino l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e di quelli contenenti aromi in taluno dei loro componenti.

L’articolo 7, paragrafo 12, di detta direttiva, prima di essere modificato dall’atto impugnato, esentava i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da rollare dai divieti previsti dai paragrafi 1 e 7 del medesimo articolo.

Allo stesso modo, l’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, prima della sua modifica ad opera dell’atto impugnato, prevedeva che gli Stati membri potessero esentare i prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da rollare e dal tabacco per pipa ad acqua da taluni obblighi in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco e di apposizione obbligatoria sugli imballaggi di talune avvertenze, messaggi informativi e avvertenze combinate relative alla salute.

Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 12, nonché l’articolo 11, paragrafo 6, della medesima direttiva precisano che la [OSCURATO:PERSONA] europea adotta atti delegati per revocare le esenzioni previste dall’articolo 7 o la possibilità di concedere le esenzioni previste dall’articolo 11 per una particolare categoria di prodotti qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione elaborata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5 Il 15 giugno 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato una relazione che accertava un mutamento sostanziale della situazione per i prodotti del tabacco riscaldato ai sensi della direttiva 2014/40. 6 A seguito di tale relazione, il 29 giugno 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato l’atto impugnato.

L’articolo 1 dell’atto impugnato ha modificato l’articolo 7, paragrafo 12, e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/40.

A partire dal 23 ottobre 2023, data alla quale le misure previste dall’atto impugnato devono essere state trasposte, i prodotti del tabacco riscaldato non saranno più esentati dai divieti relativi agli aromi stabiliti all’articolo 7, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2014/40.

Inoltre, a partire da questa stessa data, i prodotti del tabacco riscaldato da fumare non vietati saranno sottoposti ai medesimi vincoli di informativa sugli imballaggi cui sono sottoposti gli altri prodotti del tabacco da fumo non esentati.

Conclusioni delle parti 7 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia: – annullare l’atto impugnato; – annullare o disapplicare la disposizione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 8 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso perché irricevibile; – condannare le ricorrenti alle spese. 9 Nelle loro osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità, le ricorrenti ribadiscono le conclusioni presentate nel ricorso introduttivo.

In diritto 10 Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale, se il convenuto ne fa domanda, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito.

Nel caso di specie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha domandato che si statuisca sull’irricevibilità, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento. 11 A sostegno dell’eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il ricorso introduttivo è inficiato da vizi di forma, che le ricorrenti non sono né direttamente né individualmente riguardate dall’atto impugnato, e che la domanda rivolta contro la disposizione impugnata non è neppure essa ricevibile. 12 In via preliminare, occorre respingere l’obiezione delle ricorrenti secondo cui l’eccezione di irricevibilità della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tardiva.

Infatti, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’eccezione di irricevibilità e come risulta dall’applicazione e‑Curia, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica del ricorso il 16 gennaio 2023.

Di conseguenza, il termine per depositare l’eccezione di irricevibilità ha cominciato a decorrere a partire da questa data e, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, letto in combinato disposto con gli articoli 58, 60 e 81 di quest’ultimo, è giunto a scadenza il 27 marzo 2023 a mezzanotte.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato l’eccezione di irricevibilità presso la cancelleria del Tribunale il 24 marzo 2023, occorre constatare che tale eccezione è ricevibile.

Sulla ricevibilità del primo capo delle conclusioni del ricorso, intese all ’ annullamento dell ’ atto impugnato 13 Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione. 14 Anzitutto, occorre rilevare che, contrariamente a quanto suggerito dalle ricorrenti, la presente causa non rientra nell’ultima ipotesi contemplata dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Infatti, la nozione di «atto regolamentare» ex articolo 263, quarto comma, TFUE deve essere intesa nel senso che ricomprende qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punti 60 e 61).

Nel caso di specie, l’atto impugnato, che contiene misure di portata generale, quali quelle menzionate ai punti 4 e 6 supra , e che non è stato adottato secondo una delle procedure legislative menzionate all’articolo 289 TFUE, è un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Tuttavia, l’articolo 2 dell’atto impugnato prevede delle misure di esecuzione, vale a dire delle misure di trasposizione la cui adozione incombe agli Stati membri.

Pertanto, il presente ricorso non può rientrare nell’ultima ipotesi prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, concernente gli atti regolamentari che non comportano alcuna misura di esecuzione. 15 Inoltre, poiché le ricorrenti non sono le destinatarie dell’atto impugnato, all’odierna fattispecie non è applicabile neppure la prima ipotesi contemplata dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. 16 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, occorre stabilire se esse rientrino nella seconda ipotesi prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, vale a dire se esse siano direttamente e individualmente riguardate dall’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2002, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punti da 35 a 37 e la giurisprudenza ivi citata). 17 Dunque, a tal fine, poiché le ricorrenti devono soddisfare cumulativamente le due condizioni indicate al punto 16 supra , nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia occorre esaminare anzitutto se la [OSCURATO:PERSONA] abbia titolo per eccepire che le ricorrenti non sono individualmente riguardate dall’atto impugnato.

Argomenti delle parti 18 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le ricorrenti devono dimostrare che l’atto impugnato le riguarda individualmente.

Poiché esse non sono le destinatarie di tale atto, potrebbero essere individualmente riguardate soltanto nel caso in cui l’atto impugnato le pregiudicasse in ragione di certe qualità che sono loro peculiari o di una situazione di fatto che le contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto, individualizzandole così in maniera analoga ad un destinatario. [OSCURATO:PERSONA] nega l’esistenza di un’ipotesi siffatta per due serie di ragioni. 19 In primo luogo, tale atto non farebbe alcuna distinzione, in base a circostanze di fatto o di diritto, tra i diversi operatori del mercato dei prodotti del tabacco, ma le modifiche che esso introduce si applicherebbero ad un numero indeterminato di operatori che commercializzano o hanno interesse a commercializzare prodotti del tabacco riscaldato, ivi compresi operatori diversi dai produttori.

Pertanto, la cerchia di operatori suscettibile di essere pregiudicata dall’atto impugnato non può essere considerata chiusa, e nessun gruppo specifico di operatori può essere distinto dagli altri operatori interessati. 20 In secondo luogo, anche se le ricorrenti appartenessero ad una cerchia chiusa o ristretta di operatori, ciò non sarebbe sufficiente, in quanto l’atto impugnato stabilisce dei requisiti astratti per l’immissione in commercio dei prodotti del tabacco riscaldato, senza distinguere o individualizzare le ricorrenti.

Il conseguimento di eventuali autorizzazioni per la commercializzazione di simili prodotti o la realizzazione di investimenti importanti non sarebbero neppure essi sufficienti, in quanto l’atto impugnato non si applica specificamente a tali operatori, bensì riguarda in generale l’immissione in commercio di prodotti del tabacco riscaldato. 21 Le ricorrenti contestano le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA]. 22 In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che la circostanza che l’atto impugnato si applichi ad un numero indeterminato di operatori è irrilevante, e non potrebbe essere diversamente, trattandosi di una direttiva, dovendosi considerare che il fatto che essa arrechi pregiudizio a più operatori significa soltanto che più soggetti hanno la legittimazione ad agire e non rende il ricorso irricevibile. 23 In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che, sebbene una direttiva abbia necessariamente carattere generale e astratto, l’atto impugnato arreca pregiudizio alle ricorrenti in ragione di qualità che sono loro proprie. 24 Da un lato, la situazione delle ricorrenti non sarebbe paragonabile a quella di qualsiasi altro operatore nel settore del tabacco, in quanto le procedure di autorizzazione sono lunghe, complesse e costose.

L’atto impugnato riguarderebbe dunque un gruppo specifico e ristretto di operatori, in quanto esso vieta gli aromi caratterizzanti e impone degli obblighi di etichettatura particolari per i prodotti del tabacco riscaldato, laddove tali obblighi sono rivolti ai fabbricanti e agli importatori di tali prodotti. 25 Dall’altro lato, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] commette un errore affermando che l’atto impugnato non invaliderebbe le autorizzazioni delle ricorrenti, in quanto qualsiasi cambiamento riguardante il contenuto e l’imballaggio dei prodotti in questione renderebbe necessaria una nuova domanda di autorizzazione.

Secondo le ricorrenti, l’atto suddetto arrecherebbe pregiudizio e riguarderebbe individualmente soltanto gli operatori i cui prodotti sono già sul mercato, dopo aver ottenuto le complesse autorizzazioni richieste.

Le ricorrenti rientrerebbero tra tali operatori (che secondo i loro calcoli sarebbero sei) che dovranno ritirare dal mercato i prodotti per i quali essi avevano un’autorizzazione, convertire la loro produzione e chiedere nuove autorizzazioni.

Giudizio del Tribunale 26 Anche se, in linea di principio, gli atti di portata generale possono essere impugnati soltanto da alcune parti ricorrenti privilegiate, menzionate all’articolo 263, secondo e terzo comma, TFUE, tali atti possono nondimeno, in determinate circostanze, riguardare individualmente talune persone fisiche o giuridiche, assumendo quindi un carattere decisionale nei loro confronti.

Tale ipotesi si verifica nel caso in cui l’atto in questione colpisca una persona fisica o giuridica in ragione di certe qualità che sono sue peculiari o di una situazione di fatto che la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto e per tale motivo la individualizza analogamente ad un destinatario (sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], 25/62, EU:C:1963:17, pag. 220; v., altresì, sentenza del 25 luglio 2002, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punti 35 e 36 e la giurisprudenza ivi citata). 27 La portata generale e, dunque, la natura normativa di un atto non sono rimesse in discussione dalla possibilità di determinare in maniera più o meno precisa il numero o persino l’identità dei soggetti di diritto ai quali tale atto si applica in un dato momento, fintanto che sia pacifico che tale applicazione ha luogo in virtù di una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in relazione con la finalità di quest’ultimo (v. sentenza del 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio, C‑309/89, EU:C:1994:197, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata). 28 Occorre anzitutto osservare che, anche se le ricorrenti chiedono l’annullamento dell’atto impugnato nella sua interezza, esse concentrano i loro argomenti sulle conseguenze per la loro situazione derivanti dal divieto dei prodotti del tabacco riscaldato contenenti uno o più aromi caratterizzanti e dagli obblighi di etichettatura. 29 Al fine di comprovare il pregiudizio da esse individualmente sofferto, le ricorrenti si fondano essenzialmente sulle autorizzazioni di cui sarebbero titolari e che verrebbero invalidate dall’adozione dell’atto impugnato. 30 A questo proposito, la direttiva 2014/40 prevede la necessità di stabilire un modello comune di dichiarazione degli ingredienti contenuti nei prodotti del tabacco e delle emissioni di alcune sostanze tossiche che questi ultimi liberano (considerando da 13 a 15), nonché l’obbligo per i produttori e gli importatori di notificare i nuovi prodotti del tabacco, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o di autorizzarli (considerando 34).

Tali principi vengono attuati negli articoli 5 e 19 della direttiva 2014/40.

Orbene, risulta dall’insieme di queste disposizioni che i produttori e gli importatori possono immettere in commercio soltanto i prodotti del tabacco conformi ai requisiti fissati dalla suddetta direttiva e che siano stati oggetto delle dichiarazioni e delle notifiche previste da quest’ultima, e persino, eventualmente, delle autorizzazioni previste dagli Stati membri che hanno istituito un sistema di autorizzazione.

I requisiti previsti dalla direttiva riguardano segnatamente, oltre all’indicazione degli ingredienti e delle emissioni, l’assenza di ingredienti vietati e la comunicazione degli studi richiesti, vertenti segnatamente sulla tossicità, l’assuefazione, l’attrattività e l’incidenza sui comportamenti di consumo del prodotto in questione.

Simili requisiti costituiscono dunque criteri generali e astratti, applicabili a tutti coloro che immettono o hanno l’intenzione di immettere sul mercato un prodotto del tabacco. 31 A titolo preliminare, occorre osservare che, sebbene le ricorrenti facciano riferimento più volte a delle autorizzazioni per l’immissione in commercio dei loro prodotti, nessun elemento presentato dinanzi al Tribunale permette di stabilire concretamente se si tratti di autorizzazioni concesse da uno Stato membro all’esito di un procedimento di autorizzazione istituito sulla base dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2014/14, oppure se si tratti di dichiarazioni ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva o di notifiche ai sensi dell’articolo 19 di quest’ultima, oppure se le ricorrenti facciano riferimento ad altri tipi di procedimenti.

Infatti, le ricorrenti hanno prodotto dinanzi al Tribunale unicamente due documenti dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) concernenti la registrazione di marchi che la prima ricorrente potrebbe utilizzare, e un documento («determinazione») del 16 settembre 2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Italia), indirizzato alla seconda ricorrente (secondo la sua domanda del 12 maggio 2021 di iscrizione «in tariffa di vendita al pubblico» di alcuni prodotti), recante fissazione dei prezzi e delle accise per taluni prodotti.

Allo stesso modo, le ricorrenti hanno fatto riferimento al «codice EU‑CEG» con il quale alcuni prodotti sarebbero registrati nonché a un documento disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contenente un elenco di prezzi per alcuni prodotti di vari operatori.

Tuttavia, in assenza di qualsiasi altra spiegazione ed elemento di prova, le indicazioni suddette e tali documenti non sono sufficienti per permettere al Tribunale di valutare l’esistenza di eventuali autorizzazioni ai sensi della direttiva 2014/40, o addirittura di eventuali dichiarazioni o notifiche ai sensi di questa stessa direttiva, per l’immissione in commercio di prodotti del tabacco riscaldato. 32 Ad ogni modo, la circostanza che le ricorrenti deterrebbero eventuali autorizzazioni od avrebbero effettuato eventuali dichiarazioni o notifiche per l’immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco riscaldato non è sufficiente per individualizzarle in una maniera analoga a quella in cui lo sarebbe il destinatario di una decisione. 33 In primo luogo, il semplice fatto che gli operatori che hanno proceduto ad una dichiarazione o ad una notifica o che detengono un’autorizzazione fossero identificabili al momento dell’adozione dell’atto impugnato non può essere sufficiente per dimostrare che essi sono individualmente riguardati, qualora l’atto suddetto si applichi in virtù di una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in questione (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑291/04, EU:T:2011:760, punto 104 e la giurisprudenza ivi citata). 34 In secondo luogo, non può essere accolto neppure l’argomento, invocato dalle ricorrenti in risposta all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo al fatto che, secondo i dati estratti dal sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, soltanto sei operatori sarebbero autorizzati a commercializzare stick di tabacco riscaldato e sarebbero pregiudicati dall’atto impugnato.

Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’atto impugnato arrecherebbe pregiudizio a vari operatori.

Infatti, occorre ricordare che una persona fisica o giuridica può essere individualmente riguardata da una disposizione di portata generale soltanto se quest’ultima colpisce detta persona in ragione di certe qualità sue peculiari o di una situazione di fatto che la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto e, per tale motivo, la individualizza in una maniera analoga a quella di un destinatario.

Invece, il numero di persone fisiche o giuridiche pregiudicate da tale atto non è determinante (v., in tal senso, sentenza del 1° aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Jégo‑Quéré, C‑263/02 P, EU:C:2004:210, punti da 43 a 46 e la giurisprudenza ivi citata). 35 In terzo luogo, le autorizzazioni concesse in virtù della direttiva 2014/40 sono relative alla commercializzazione di prodotti del tabacco che soddisfano i requisiti stabiliti da tale direttiva.

Orbene, contrariamente alle allegazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’eccezione di irricevibilità, è incontestato che il divieto assoluto di commercializzare prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti risultante dall’atto impugnato avrà necessariamente come effetto di rimettere in discussione delle autorizzazioni eventualmente detenute al riguardo dalle ricorrenti.

Tuttavia, simili autorizzazioni non possono essere considerate come idonee a contraddistinguere e a individualizzare la posizione dei loro titolari rispetto all’atto impugnato, come se essi fossero i destinatari di quest’ultimo. 36 Infatti, anzitutto, gli effetti dell’atto impugnato si producono allo stesso modo sia nei confronti degli operatori che hanno ottenuto un’autorizzazione negli Stati membri che hanno istituito un meccanismo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2014/40 per prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti, sia nei confronti degli operatori che hanno effettuato le dichiarazioni previste dall’articolo 5 della direttiva suddetta o le notifiche previste dall’articolo 19 di quest’ultima per i medesimi prodotti, sia nei confronti degli operatori che non hanno ancora ottenuto autorizzazioni o effettuato dichiarazioni o notifiche, ma che hanno l’intenzione di immettere in commercio prodotti siffatti.

Pertanto, nessuno degli operatori che si trovano in tali situazioni risulta individualizzato rispetto all’atto impugnato in virtù di circostanze di fatto o di diritto che sono a lui proprie. 37 In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti nelle loro osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità prendendo spunto dalla sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio (C‑348/20 P, EU:C:2022:548), le circostanze della presente causa non sono simili a quelle della causa decisa da tale sentenza e, di conseguenza, la soluzione adottata in quella causa non può essere applicata nel presente giudizio.

Infatti, ai punti da 159 a 163 di detta sentenza, la Corte ha constatato che, pur essendo vero che la direttiva controversa in quella causa era formulata in termini generali e si applicava indistintamente a qualsiasi operatore incaricato della gestione di una condotta per il trasporto di gas tra uno Stato membro e un paese terzo, la parte ricorrente in quella causa era l’unico operatore a trovarsi, e a potersi trovare, in una determinata situazione alla luce delle disposizioni della direttiva di cui sopra.

Pertanto, la Corte ha su tale base concluso che l’entrata in vigore di detta direttiva aveva prodotto degli effetti sulla situazione giuridica della parte ricorrente in quella causa idonei a individualizzarla in una maniera analoga a quella in cui lo sarebbe stato il destinatario di una decisione. 38 Orbene, nel caso di specie, come risulta dal punto 36 supra , la ricorrente non si trova in una situazione di fatto o di diritto che permetta di individualizzarla rispetto all’atto impugnato.

Del resto, è giocoforza constatare che i passaggi della sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio (C‑348/20 P, EU:C:2022:548), citati dalle ricorrenti nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità a sostegno della loro argomentazione relativa al pregiudizio individuale, vertono in realtà sul presupposto del pregiudizio diretto e non sono idonei a dimostrare che, nella fattispecie, le ricorrenti siano individualmente riguardate dall’atto impugnato. 39 Inoltre, come si è rilevato al punto 30 supra , le autorizzazioni nonché le dichiarazioni o le notifiche rispondono ad esigenze oggettive riguardanti i prodotti del tabacco, quali previste dalla direttiva 2014/40, che sono stabilite in maniera generale e astratta per tutti gli operatori.

Ne consegue che le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri sono concesse senza esclusività, sulla base soltanto della conformità dei prodotti, così come nessuna esclusività discende dalle dichiarazioni o dalle notifiche effettuate dagli operatori. 40 Inoltre, l’eventuale complessità o lunghezza delle procedure di autorizzazione, fatta valere dalle ricorrenti nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, è priva di qualsiasi rilevanza in riferimento alla questione se le ricorrenti vengano individualizzate dall’atto impugnato in ragione di circostanze di fatto o di diritto che sono loro proprie. 41 Infine, la direttiva 2014/40 prevede che diversi atti delegati possano precisare o modificare le condizioni di commercializzazione dei prodotti del tabacco rientranti nel suo ambito di applicazione.

Ciò è quanto prevede segnatamente l’articolo 7, paragrafo 12, e l’articolo 11, paragrafo 6, di detta direttiva, per quanto riguarda la soppressione dell’esenzione prevista dall’articolo 7 e la soppressione della possibilità di accordare l’esenzione prevista dall’articolo

11. Ne consegue che le autorizzazioni a commercializzare prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti di cui beneficerebbero alcune delle ricorrenti non possono essere considerate come indefinitamente acquisite, così come il diritto di commercializzare simili prodotti a seguito di una dichiarazione o una notifica. 42 Risulta da quanto precede che le eventuali autorizzazioni, dichiarazioni o notifiche che le ricorrenti fanno valere non permettono di stabilire che esse siano individualmente riguardate dall’atto impugnato. 43 In quarto luogo, il fatto, invocato dalle ricorrenti in risposta all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], che i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco riscaldato contenenti un aroma caratterizzante non si trovino, rispetto all’atto impugnato, nella stessa situazione delle industrie situate a monte e a valle della catena di produzione e di distribuzione non ha alcuna rilevanza quanto al punto se le ricorrenti siano individualmente riguardate.

Infatti, le ricorrenti, per dimostrare che sono individualmente riguardate dall’atto impugnato, devono provare non che esse subiscono un pregiudizio differente da quello che colpisce altri operatori, bensì che esse vengono pregiudicate in ragione di una qualità o di una situazione di fatto che è loro propria e che le contraddistingue alla stregua del destinatario di una decisione (v., in tal senso, ordinanza del 12 dicembre 2003, Bactria/[OSCURATO:PERSONA], C‑258/02 P, EU:C:2003:675, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). 44 Inoltre, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui esse avrebbero effettuato degli investimenti importanti in vista dell’immissione sul mercato di alcuni prodotti del tabacco riscaldato, occorre ricordare che il fatto che alcuni operatori siano economicamente più pregiudicati da un atto di portata generale rispetto ad altri operatori non è sufficiente per individualizzarli in rapporto a questi ultimi, nel momento in cui l’applicazione dell’atto in questione avviene in virtù di una situazione oggettivamente determinata (v. sentenza del 2 marzo 2010, Arcelor/Parlamento e Consiglio, T‑16/04, EU:T:2010:54, punto 106 e la giurisprudenza ivi citata). 45 Inoltre, il semplice fatto che una persona fisica o giuridica possa perdere una fonte importante di redditi a causa di una nuova normativa non dimostra che essa si trovi in una situazione specifica e non è sufficiente a dimostrare che tale normativa la riguardi individualmente, stante che tale persona deve fornire la prova di circostanze che permettano di considerare che il danno asseritamente subìto è idoneo a individualizzarla rispetto a qualsiasi altro operatore economico riguardato dalla normativa suddetta nello stesso modo in cui lo è essa (v., in tal senso, ordinanza del 29 giugno 2006, Nürburgring/Parlamento e Consiglio, T‑311/03, non pubblicata, EU:T:2006:179, punti 65 e 66 e la giurisprudenza ivi citata). 46 Da quanto sopra esposto risulta che le ricorrenti non possono validamente sostenere di essere individualmente riguardate dall’atto impugnato e che, pertanto, senza che occorra pronunciarsi sulle circostanze e sulla giurisprudenza invocate dalle ricorrenti per dimostrare il pregiudizio diretto da esse sofferto, il primo capo di conclusioni del ricorso, inteso all’annullamento dell’atto impugnato, deve essere respinto perché irricevibile.

Sulla ricevibilità del secondo capo di conclusioni del ricorso , diretto all ’ annullamento o alla disapplicazione della disposizione impugnata 47 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la domanda di annullamento o di disapplicazione della disposizione impugnata della direttiva 2014/40 è irricevibile per tre motivi.

Anzitutto, una domanda intesa alla disapplicazione di una disposizione esulerebbe dalle competenze del giudice dell’Unione.

Poi, la domanda di annullamento della disposizione suddetta sarebbe tardiva.

Infine, le ricorrenti non avrebbero fornito alcun elemento che dimostri che esse sono direttamente e individualmente riguardate dalla disposizione in questione, la quale concerne la delega di poteri alla [OSCURATO:PERSONA]. 48 Le ricorrenti contestano le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA].

Anzitutto, esse sostengono che la loro domanda mira all’annullamento della disposizione impugnata, e «non [alla] sola disapplicazione» di tale disposizione.

A loro avviso, il potere di annullare la disposizione impugnata implica quello di disapplicarla, in quanto «se annullo un atto, ne consegue la sua disapplicazione».

La domanda per la disapplicazione della disposizione impugnata sarebbe stata formulata a titolo «cautelativo», in quanto tale disposizione inciderebbe sulla legittimità dell’atto impugnato.

Inoltre, esse fanno valere che, nel 2014, non avevano alcun interesse a far annullare la disposizione impugnata, dato che il loro interesse è sorto il giorno della pubblicazione dell’atto impugnato.

Orbene, secondo le ricorrenti, il termine di ricorso avrebbe cominciato a decorrere a partire da questo momento.

Infine, le ricorrenti avrebbero un interesse diretto e individuale a veder annullata tale disposizione, in quanto essa renderebbe l’atto impugnato annullabile per illegittimità derivata. 49 A questo proposito, è sufficiente rilevare che, nella misura in cui il secondo capo di conclusioni del ricorso deve essere visto, come indicato dalle ricorrenti nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, come una domanda di annullamento della disposizione impugnata a titolo dell’articolo 263 TFUE, una tale domanda sarebbe manifestamente tardiva.

Infatti, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, il termine per presentare una domanda siffatta non ha iniziato a decorrere a partire dalla nascita di un interesse per le ricorrenti.

Invece, conformemente all’articolo 263, sesto comma, TFUE, il ricorso di annullamento deve essere proposto entro un termine di due mesi a partire, a seconda dei casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notifica al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui quest’ultimo ne ha avuto conoscenza.

Nel caso di specie, poiché la direttiva 2014/40 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 aprile 2014, la domanda di annullamento della disposizione impugnata, contenuta nel ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2022, non soddisfa manifestamente i requisiti stabiliti dall’articolo 263, sesto comma, TFUE. 50 Inoltre, anche supponendo che tale capo di conclusioni debba essere inteso come contenente una domanda separata mirante alla disapplicazione della disposizione impugnata, occorre ricordare che, se il ricorso è fondato, il Tribunale, adito ai sensi dell’articolo 263 TFUE, dichiara nullo e non avvenuto l’atto contestato, a norma dell’articolo 264 TFUE, e, se necessario, indica gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi.

Invece, in tale contesto, il Tribunale non è competente a «disapplicare» la disposizione impugnata. 51 Per giunta, anche supponendo che la domanda delle ricorrenti intesa all’annullamento o alla disapplicazione della disposizione impugnata debba essere vista non come una domanda proposta ai sensi dell’articolo 263 TFUE ma come un’eccezione di illegittimità presentata a norma dell’articolo 277 TFUE, occorre ricordare che la possibilità di invocare l’inapplicabilità di un atto di portata generale ai sensi dell’articolo 277 TFUE non costituisce un diritto di azione autonomo e può essere esercitata soltanto in via incidentale, con la conseguenza che l’irricevibilità dell’azione principale determina quella dell’eccezione di illegittimità (ordinanze del 28 giugno 1993, Donatab e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑64/93, EU:C:1993:266, punti 20 e 21, e del 20 ottobre 2022, Callaway/[OSCURATO:PERSONA], T‑653/21, non pubblicata, EU:T:2022:670, punto 34).

Nel caso di specie, dal momento che il primo capo di conclusioni inteso all’annullamento dell’atto impugnato è respinto perché irricevibile, anche un’eccezione di illegittimità presentata ai sensi dell’articolo 277 TFUE sarebbe irricevibile. 52 Pertanto, anche il secondo capo di conclusioni del ricorso, inteso all’annullamento o alla disapplicazione della disposizione impugnata, deve essere respinto perché irricevibile oppure, in parte, a causa dell’incompetenza del Tribunale a statuire al riguardo. 53 Risulta da tutte le considerazioni sopra esposte che il ricorso deve essere respinto nella sua interezza, senza che occorra pronunciarsi sui vizi di forma invocati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Sulle domande di intervento 54 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 13, il 17 e il 20 aprile 2023, il Consiglio dell’Unione europea, il Parlamento europeo e la Repubblica francese hanno chiesto di essere ammessi ad intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. 55 Ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura, l’intervento rimane privo di oggetto quando, segnatamente, il ricorso viene dichiarato irricevibile.

Nel caso di specie, poiché il ricorso è respinto perché irricevibile oppure, in parte, a causa dell’incompetenza del Tribunale a statuire al riguardo, non occorre più statuire sulle istanze di intervento.

Sulle spese 56 A sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle conclusioni formulate da quest’ultima, ad eccezione delle spese relative alle istanze di intervento. 57 Inoltre, in applicazione dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, se la causa principale si conclude prima della decisione su un’istanza di intervento, la parte istante per intervento e le parti principali supportano ciascuna le proprie spese relative all’istanza di intervento.

Pertanto, nel caso di specie, le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica francese, il Parlamento e il Consiglio sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto. 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Repubblica francese, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) Ltd e la [OSCURATO:SOCIETA] sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, ad eccezione delle spese relative alle istanze di intervento. 4) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), la M21, la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica francese, il Parlamento e il Consiglio sono condannati a sopportare ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.

Così deciso a Lussemburgo, il 21 dicembre 2023 Il cancelliere La presidente

V. [OSCURATO:PERSONA]

A. Marcoulli * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione) 21 dicembre 2023 ( * ) «Ricorso di annullamento – Sanità pubblica – Revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato – Assenza di un pregiudizio individuale – Irricevibilità» Nella causa T‑791/22, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) Ltd, con sede a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Cina), [OSCURATO:SOCIETA], con sede a [OSCURATO:PERSONA] (Italia), rappresentate da F. Specchiale, avvocato, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da H. van Vliet, D. Recchia e F. van Schaik, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione), composto da A. Marcoulli (relatrice), presidente, R. Norkus e W. Valasidis, giudici, cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:SOCIETA], chiedono, da un lato, l’annullamento o la disapplicazione dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1) (in prosieguo: la «disposizione impugnata»), e, dall’altro, l’annullamento della direttiva delegata (UE) 2022/2100 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40 per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato (GU 2022, L 283, pag. 4) (in prosieguo: l’«atto impugnato»). Fatti all’origine della controversia 2 La prima ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), è un’impresa che produce stick di tabacco riscaldato. La seconda ricorrente, M21, è un’impresa incaricata, dalla prima ricorrente, dell’importazione, della distribuzione e delle procedure di autorizzazione dei suddetti prodotti in Italia. 3 La direttiva 2014/40 disciplina l’immissione in commercio dei prodotti del tabacco. A tal fine, essa mira ad avvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda segnatamente gli ingredienti, l’etichettatura e il confezionamento dei prodotti del tabacco. 4 L’articolo 7, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2014/40 prevede che gli Stati membri vietino l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e di quelli contenenti aromi in taluno dei loro componenti. L’articolo 7, paragrafo 12, di detta direttiva, prima di essere modificato dall’atto impugnato, esentava i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da rollare dai divieti previsti dai paragrafi 1 e 7 del medesimo articolo. Allo stesso modo, l’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, prima della sua modifica ad opera dell’atto impugnato, prevedeva che gli Stati membri potessero esentare i prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da rollare e dal tabacco per pipa ad acqua da taluni obblighi in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco e di apposizione obbligatoria sugli imballaggi di talune avvertenze, messaggi informativi e avvertenze combinate relative alla salute. Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 12, nonché l’articolo 11, paragrafo 6, della medesima direttiva precisano che la [OSCURATO:PERSONA] europea adotta atti delegati per revocare le esenzioni previste dall’articolo 7 o la possibilità di concedere le esenzioni previste dall’articolo 11 per una particolare categoria di prodotti qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione elaborata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5 Il 15 giugno 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato una relazione che accertava un mutamento sostanziale della situazione per i prodotti del tabacco riscaldato ai sensi della direttiva 2014/40. 6 A seguito di tale relazione, il 29 giugno 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato l’atto impugnato. L’articolo 1 dell’atto impugnato ha modificato l’articolo 7, paragrafo 12, e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/40. A partire dal 23 ottobre 2023, data alla quale le misure previste dall’atto impugnato devono essere state trasposte, i prodotti del tabacco riscaldato non saranno più esentati dai divieti relativi agli aromi stabiliti all’articolo 7, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2014/40. Inoltre, a partire da questa stessa data, i prodotti del tabacco riscaldato da fumare non vietati saranno sottoposti ai medesimi vincoli di informativa sugli imballaggi cui sono sottoposti gli altri prodotti del tabacco da fumo non esentati. Conclusioni delle parti 7 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia: –        annullare l’atto impugnato; –        annullare o disapplicare la disposizione impugnata; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 8 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso perché irricevibile; –        condannare le ricorrenti alle spese. 9 Nelle loro osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità, le ricorrenti ribadiscono le conclusioni presentate nel ricorso introduttivo. In diritto 10 Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale, se il convenuto ne fa domanda, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha domandato che si statuisca sull’irricevibilità, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento. 11 A sostegno dell’eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il ricorso introduttivo è inficiato da vizi di forma, che le ricorrenti non sono né direttamente né individualmente riguardate dall’atto impugnato, e che la domanda rivolta contro la disposizione impugnata non è neppure essa ricevibile. 12 In via preliminare, occorre respingere l’obiezione delle ricorrenti secondo cui l’eccezione di irricevibilità della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tardiva. Infatti, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’eccezione di irricevibilità e come risulta dall’applicazione e‑Curia, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica del ricorso il 16 gennaio 2023. Di conseguenza, il termine per depositare l’eccezione di irricevibilità ha cominciato a decorrere a partire da questa data e, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, letto in combinato disposto con gli articoli 58, 60 e 81 di quest’ultimo, è giunto a scadenza il 27 marzo 2023 a mezzanotte. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato l’eccezione di irricevibilità presso la cancelleria del Tribunale il 24 marzo 2023, occorre constatare che tale eccezione è ricevibile. Sulla ricevibilità del primo capo delle conclusioni del ricorso, intese all ’ annullamento dell ’ atto impugnato 13 Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione. 14 Anzitutto, occorre rilevare che, contrariamente a quanto suggerito dalle ricorrenti, la presente causa non rientra nell’ultima ipotesi contemplata dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. Infatti, la nozione di «atto regolamentare» ex articolo 263, quarto comma, TFUE deve essere intesa nel senso che ricomprende qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punti 60 e 61). Nel caso di specie, l’atto impugnato, che contiene misure di portata generale, quali quelle menzionate ai punti 4 e 6 supra , e che non è stato adottato secondo una delle procedure legislative menzionate all’articolo 289 TFUE, è un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Tuttavia, l’articolo 2 dell’atto impugnato prevede delle misure di esecuzione, vale a dire delle misure di trasposizione la cui adozione incombe agli Stati membri. Pertanto, il presente ricorso non può rientrare nell’ultima ipotesi prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, concernente gli atti regolamentari che non comportano alcuna misura di esecuzione. 15 Inoltre, poiché le ricorrenti non sono le destinatarie dell’atto impugnato, all’odierna fattispecie non è applicabile neppure la prima ipotesi contemplata dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. 16 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, occorre stabilire se esse rientrino nella seconda ipotesi prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, vale a dire se esse siano direttamente e individualmente riguardate dall’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2002, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punti da 35 a 37 e la giurisprudenza ivi citata). 17 Dunque, a tal fine, poiché le ricorrenti devono soddisfare cumulativamente le due condizioni indicate al punto 16 supra , nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia occorre esaminare anzitutto se la [OSCURATO:PERSONA] abbia titolo per eccepire che le ricorrenti non sono individualmente riguardate dall’atto impugnato. Argomenti delle parti 18 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le ricorrenti devono dimostrare che l’atto impugnato le riguarda individualmente. Poiché esse non sono le destinatarie di tale atto, potrebbero essere individualmente riguardate soltanto nel caso in cui l’atto impugnato le pregiudicasse in ragione di certe qualità che sono loro peculiari o di una situazione di fatto che le contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto, individualizzandole così in maniera analoga ad un destinatario. [OSCURATO:PERSONA] nega l’esistenza di un’ipotesi siffatta per due serie di ragioni. 19 In primo luogo, tale atto non farebbe alcuna distinzione, in base a circostanze di fatto o di diritto, tra i diversi operatori del mercato dei prodotti del tabacco, ma le modifiche che esso introduce si applicherebbero ad un numero indeterminato di operatori che commercializzano o hanno interesse a commercializzare prodotti del tabacco riscaldato, ivi compresi operatori diversi dai produttori. Pertanto, la cerchia di operatori suscettibile di essere pregiudicata dall’atto impugnato non può essere considerata chiusa, e nessun gruppo specifico di operatori può essere distinto dagli altri operatori interessati. 20 In secondo luogo, anche se le ricorrenti appartenessero ad una cerchia chiusa o ristretta di operatori, ciò non sarebbe sufficiente, in quanto l’atto impugnato stabilisce dei requisiti astratti per l’immissione in commercio dei prodotti del tabacco riscaldato, senza distinguere o individualizzare le ricorrenti. Il conseguimento di eventuali autorizzazioni per la commercializzazione di simili prodotti o la realizzazione di investimenti importanti non sarebbero neppure essi sufficienti, in quanto l’atto impugnato non si applica specificamente a tali operatori, bensì riguarda in generale l’immissione in commercio di prodotti del tabacco riscaldato. 21 Le ricorrenti contestano le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA]. 22 In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che la circostanza che l’atto impugnato si applichi ad un numero indeterminato di operatori è irrilevante, e non potrebbe essere diversamente, trattandosi di una direttiva, dovendosi considerare che il fatto che essa arrechi pregiudizio a più operatori significa soltanto che più soggetti hanno la legittimazione ad agire e non rende il ricorso irricevibile. 23 In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che, sebbene una direttiva abbia necessariamente carattere generale e astratto, l’atto impugnato arreca pregiudizio alle ricorrenti in ragione di qualità che sono loro proprie. 24 Da un lato, la situazione delle ricorrenti non sarebbe paragonabile a quella di qualsiasi altro operatore nel settore del tabacco, in quanto le procedure di autorizzazione sono lunghe, complesse e costose. L’atto impugnato riguarderebbe dunque un gruppo specifico e ristretto di operatori, in quanto esso vieta gli aromi caratterizzanti e impone degli obblighi di etichettatura particolari per i prodotti del tabacco riscaldato, laddove tali obblighi sono rivolti ai fabbricanti e agli importatori di tali prodotti. 25 Dall’altro lato, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] commette un errore affermando che l’atto impugnato non invaliderebbe le autorizzazioni delle ricorrenti, in quanto qualsiasi cambiamento riguardante il contenuto e l’imballaggio dei prodotti in questione renderebbe necessaria una nuova domanda di autorizzazione. Secondo le ricorrenti, l’atto suddetto arrecherebbe pregiudizio e riguarderebbe individualmente soltanto gli operatori i cui prodotti sono già sul mercato, dopo aver ottenuto le complesse autorizzazioni richieste. Le ricorrenti rientrerebbero tra tali operatori (che secondo i loro calcoli sarebbero sei) che dovranno ritirare dal mercato i prodotti per i quali essi avevano un’autorizzazione, convertire la loro produzione e chiedere nuove autorizzazioni. Giudizio del Tribunale 26 Anche se, in linea di principio, gli atti di portata generale possono essere impugnati soltanto da alcune parti ricorrenti privilegiate, menzionate all’articolo 263, secondo e terzo comma, TFUE, tali atti possono nondimeno, in determinate circostanze, riguardare individualmente talune persone fisiche o giuridiche, assumendo quindi un carattere decisionale nei loro confronti. Tale ipotesi si verifica nel caso in cui l’atto in questione colpisca una persona fisica o giuridica in ragione di certe qualità che sono sue peculiari o di una situazione di fatto che la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto e per tale motivo la individualizza analogamente ad un destinatario (sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], 25/62, EU:C:1963:17, pag. 220; v., altresì, sentenza del 25 luglio 2002, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punti 35 e 36 e la giurisprudenza ivi citata). 27 La portata generale e, dunque, la natura normativa di un atto non sono rimesse in discussione dalla possibilità di determinare in maniera più o meno precisa il numero o persino l’identità dei soggetti di diritto ai quali tale atto si applica in un dato momento, fintanto che sia pacifico che tale applicazione ha luogo in virtù di una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in relazione con la finalità di quest’ultimo (v. sentenza del 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio, C‑309/89, EU:C:1994:197, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata). 28 Occorre anzitutto osservare che, anche se le ricorrenti chiedono l’annullamento dell’atto impugnato nella sua interezza, esse concentrano i loro argomenti sulle conseguenze per la loro situazione derivanti dal divieto dei prodotti del tabacco riscaldato contenenti uno o più aromi caratterizzanti e dagli obblighi di etichettatura. 29 Al fine di comprovare il pregiudizio da esse individualmente sofferto, le ricorrenti si fondano essenzialmente sulle autorizzazioni di cui sarebbero titolari e che verrebbero invalidate dall’adozione dell’atto impugnato. 30 A questo proposito, la direttiva 2014/40 prevede la necessità di stabilire un modello comune di dichiarazione degli ingredienti contenuti nei prodotti del tabacco e delle emissioni di alcune sostanze tossiche che questi ultimi liberano (considerando da 13 a 15), nonché l’obbligo per i produttori e gli importatori di notificare i nuovi prodotti del tabacco, fatto salvo il potere degli Stati membri di vietarli o di autorizzarli (considerando 34). Tali principi vengono attuati negli articoli 5 e 19 della direttiva 2014/40. Orbene, risulta dall’insieme di queste disposizioni che i produttori e gli importatori possono immettere in commercio soltanto i prodotti del tabacco conformi ai requisiti fissati dalla suddetta direttiva e che siano stati oggetto delle dichiarazioni e delle notifiche previste da quest’ultima, e persino, eventualmente, delle autorizzazioni previste dagli Stati membri che hanno istituito un sistema di autorizzazione. I requisiti previsti dalla direttiva riguardano segnatamente, oltre all’indicazione degli ingredienti e delle emissioni, l’assenza di ingredienti vietati e la comunicazione degli studi richiesti, vertenti segnatamente sulla tossicità, l’assuefazione, l’attrattività e l’incidenza sui comportamenti di consumo del prodotto in questione. Simili requisiti costituiscono dunque criteri generali e astratti, applicabili a tutti coloro che immettono o hanno l’intenzione di immettere sul mercato un prodotto del tabacco. 31 A titolo preliminare, occorre osservare che, sebbene le ricorrenti facciano riferimento più volte a delle autorizzazioni per l’immissione in commercio dei loro prodotti, nessun elemento presentato dinanzi al Tribunale permette di stabilire concretamente se si tratti di autorizzazioni concesse da uno Stato membro all’esito di un procedimento di autorizzazione istituito sulla base dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2014/14, oppure se si tratti di dichiarazioni ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva o di notifiche ai sensi dell’articolo 19 di quest’ultima, oppure se le ricorrenti facciano riferimento ad altri tipi di procedimenti. Infatti, le ricorrenti hanno prodotto dinanzi al Tribunale unicamente due documenti dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) concernenti la registrazione di marchi che la prima ricorrente potrebbe utilizzare, e un documento («determinazione») del 16 settembre 2021 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Italia), indirizzato alla seconda ricorrente (secondo la sua domanda del 12 maggio 2021 di iscrizione «in tariffa di vendita al pubblico» di alcuni prodotti), recante fissazione dei prezzi e delle accise per taluni prodotti. Allo stesso modo, le ricorrenti hanno fatto riferimento al «codice EU‑CEG» con il quale alcuni prodotti sarebbero registrati nonché a un documento disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contenente un elenco di prezzi per alcuni prodotti di vari operatori. Tuttavia, in assenza di qualsiasi altra spiegazione ed elemento di prova, le indicazioni suddette e tali documenti non sono sufficienti per permettere al Tribunale di valutare l’esistenza di eventuali autorizzazioni ai sensi della direttiva 2014/40, o addirittura di eventuali dichiarazioni o notifiche ai sensi di questa stessa direttiva, per l’immissione in commercio di prodotti del tabacco riscaldato. 32 Ad ogni modo, la circostanza che le ricorrenti deterrebbero eventuali autorizzazioni od avrebbero effettuato eventuali dichiarazioni o notifiche per l’immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco riscaldato non è sufficiente per individualizzarle in una maniera analoga a quella in cui lo sarebbe il destinatario di una decisione. 33 In primo luogo, il semplice fatto che gli operatori che hanno proceduto ad una dichiarazione o ad una notifica o che detengono un’autorizzazione fossero identificabili al momento dell’adozione dell’atto impugnato non può essere sufficiente per dimostrare che essi sono individualmente riguardati, qualora l’atto suddetto si applichi in virtù di una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in questione (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑291/04, EU:T:2011:760, punto 104 e la giurisprudenza ivi citata). 34 In secondo luogo, non può essere accolto neppure l’argomento, invocato dalle ricorrenti in risposta all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], relativo al fatto che, secondo i dati estratti dal sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, soltanto sei operatori sarebbero autorizzati a commercializzare stick di tabacco riscaldato e sarebbero pregiudicati dall’atto impugnato. Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’atto impugnato arrecherebbe pregiudizio a vari operatori. Infatti, occorre ricordare che una persona fisica o giuridica può essere individualmente riguardata da una disposizione di portata generale soltanto se quest’ultima colpisce detta persona in ragione di certe qualità sue peculiari o di una situazione di fatto che la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto e, per tale motivo, la individualizza in una maniera analoga a quella di un destinatario. Invece, il numero di persone fisiche o giuridiche pregiudicate da tale atto non è determinante (v., in tal senso, sentenza del 1° aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Jégo‑Quéré, C‑263/02 P, EU:C:2004:210, punti da 43 a 46 e la giurisprudenza ivi citata). 35 In terzo luogo, le autorizzazioni concesse in virtù della direttiva 2014/40 sono relative alla commercializzazione di prodotti del tabacco che soddisfano i requisiti stabiliti da tale direttiva. Orbene, contrariamente alle allegazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’eccezione di irricevibilità, è incontestato che il divieto assoluto di commercializzare prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti risultante dall’atto impugnato avrà necessariamente come effetto di rimettere in discussione delle autorizzazioni eventualmente detenute al riguardo dalle ricorrenti. Tuttavia, simili autorizzazioni non possono essere considerate come idonee a contraddistinguere e a individualizzare la posizione dei loro titolari rispetto all’atto impugnato, come se essi fossero i destinatari di quest’ultimo. 36 Infatti, anzitutto, gli effetti dell’atto impugnato si producono allo stesso modo sia nei confronti degli operatori che hanno ottenuto un’autorizzazione negli Stati membri che hanno istituito un meccanismo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2014/40 per prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti, sia nei confronti degli operatori che hanno effettuato le dichiarazioni previste dall’articolo 5 della direttiva suddetta o le notifiche previste dall’articolo 19 di quest’ultima per i medesimi prodotti, sia nei confronti degli operatori che non hanno ancora ottenuto autorizzazioni o effettuato dichiarazioni o notifiche, ma che hanno l’intenzione di immettere in commercio prodotti siffatti. Pertanto, nessuno degli operatori che si trovano in tali situazioni risulta individualizzato rispetto all’atto impugnato in virtù di circostanze di fatto o di diritto che sono a lui proprie. 37 In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti nelle loro osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità prendendo spunto dalla sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio (C‑348/20 P, EU:C:2022:548), le circostanze della presente causa non sono simili a quelle della causa decisa da tale sentenza e, di conseguenza, la soluzione adottata in quella causa non può essere applicata nel presente giudizio. Infatti, ai punti da 159 a 163 di detta sentenza, la Corte ha constatato che, pur essendo vero che la direttiva controversa in quella causa era formulata in termini generali e si applicava indistintamente a qualsiasi operatore incaricato della gestione di una condotta per il trasporto di gas tra uno Stato membro e un paese terzo, la parte ricorrente in quella causa era l’unico operatore a trovarsi, e a potersi trovare, in una determinata situazione alla luce delle disposizioni della direttiva di cui sopra. Pertanto, la Corte ha su tale base concluso che l’entrata in vigore di detta direttiva aveva prodotto degli effetti sulla situazione giuridica della parte ricorrente in quella causa idonei a individualizzarla in una maniera analoga a quella in cui lo sarebbe stato il destinatario di una decisione. 38 Orbene, nel caso di specie, come risulta dal punto 36 supra , la ricorrente non si trova in una situazione di fatto o di diritto che permetta di individualizzarla rispetto all’atto impugnato. Del resto, è giocoforza constatare che i passaggi della sentenza del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio (C‑348/20 P, EU:C:2022:548), citati dalle ricorrenti nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità a sostegno della loro argomentazione relativa al pregiudizio individuale, vertono in realtà sul presupposto del pregiudizio diretto e non sono idonei a dimostrare che, nella fattispecie, le ricorrenti siano individualmente riguardate dall’atto impugnato. 39 Inoltre, come si è rilevato al punto 30 supra , le autorizzazioni nonché le dichiarazioni o le notifiche rispondono ad esigenze oggettive riguardanti i prodotti del tabacco, quali previste dalla direttiva 2014/40, che sono stabilite in maniera generale e astratta per tutti gli operatori. Ne consegue che le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri sono concesse senza esclusività, sulla base soltanto della conformità dei prodotti, così come nessuna esclusività discende dalle dichiarazioni o dalle notifiche effettuate dagli operatori. 40 Inoltre, l’eventuale complessità o lunghezza delle procedure di autorizzazione, fatta valere dalle ricorrenti nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, è priva di qualsiasi rilevanza in riferimento alla questione se le ricorrenti vengano individualizzate dall’atto impugnato in ragione di circostanze di fatto o di diritto che sono loro proprie. 41 Infine, la direttiva 2014/40 prevede che diversi atti delegati possano precisare o modificare le condizioni di commercializzazione dei prodotti del tabacco rientranti nel suo ambito di applicazione. Ciò è quanto prevede segnatamente l’articolo 7, paragrafo 12, e l’articolo 11, paragrafo 6, di detta direttiva, per quanto riguarda la soppressione dell’esenzione prevista dall’articolo 7 e la soppressione della possibilità di accordare l’esenzione prevista dall’articolo 11. Ne consegue che le autorizzazioni a commercializzare prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti di cui beneficerebbero alcune delle ricorrenti non possono essere considerate come indefinitamente acquisite, così come il diritto di commercializzare simili prodotti a seguito di una dichiarazione o una notifica. 42 Risulta da quanto precede che le eventuali autorizzazioni, dichiarazioni o notifiche che le ricorrenti fanno valere non permettono di stabilire che esse siano individualmente riguardate dall’atto impugnato. 43 In quarto luogo, il fatto, invocato dalle ricorrenti in risposta all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], che i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco riscaldato contenenti un aroma caratterizzante non si trovino, rispetto all’atto impugnato, nella stessa situazione delle industrie situate a monte e a valle della catena di produzione e di distribuzione non ha alcuna rilevanza quanto al punto se le ricorrenti siano individualmente riguardate. Infatti, le ricorrenti, per dimostrare che sono individualmente riguardate dall’atto impugnato, devono provare non che esse subiscono un pregiudizio differente da quello che colpisce altri operatori, bensì che esse vengono pregiudicate in ragione di una qualità o di una situazione di fatto che è loro propria e che le contraddistingue alla stregua del destinatario di una decisione (v., in tal senso, ordinanza del 12 dicembre 2003, Bactria/[OSCURATO:PERSONA], C‑258/02 P, EU:C:2003:675, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). 44 Inoltre, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui esse avrebbero effettuato degli investimenti importanti in vista dell’immissione sul mercato di alcuni prodotti del tabacco riscaldato, occorre ricordare che il fatto che alcuni operatori siano economicamente più pregiudicati da un atto di portata generale rispetto ad altri operatori non è sufficiente per individualizzarli in rapporto a questi ultimi, nel momento in cui l’applicazione dell’atto in questione avviene in virtù di una situazione oggettivamente determinata (v. sentenza del 2 marzo 2010, Arcelor/Parlamento e Consiglio, T‑16/04, EU:T:2010:54, punto 106 e la giurisprudenza ivi citata). 45 Inoltre, il semplice fatto che una persona fisica o giuridica possa perdere una fonte importante di redditi a causa di una nuova normativa non dimostra che essa si trovi in una situazione specifica e non è sufficiente a dimostrare che tale normativa la riguardi individualmente, stante che tale persona deve fornire la prova di circostanze che permettano di considerare che il danno asseritamente subìto è idoneo a individualizzarla rispetto a qualsiasi altro operatore economico riguardato dalla normativa suddetta nello stesso modo in cui lo è essa (v., in tal senso, ordinanza del 29 giugno 2006, Nürburgring/Parlamento e Consiglio, T‑311/03, non pubblicata, EU:T:2006:179, punti 65 e 66 e la giurisprudenza ivi citata). 46 Da quanto sopra esposto risulta che le ricorrenti non possono validamente sostenere di essere individualmente riguardate dall’atto impugnato e che, pertanto, senza che occorra pronunciarsi sulle circostanze e sulla giurisprudenza invocate dalle ricorrenti per dimostrare il pregiudizio diretto da esse sofferto, il primo capo di conclusioni del ricorso, inteso all’annullamento dell’atto impugnato, deve essere respinto perché irricevibile. Sulla ricevibilità del secondo capo di conclusioni del ricorso , diretto all ’ annullamento o alla disapplicazione della disposizione impugnata 47 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la domanda di annullamento o di disapplicazione della disposizione impugnata della direttiva 2014/40 è irricevibile per tre motivi. Anzitutto, una domanda intesa alla disapplicazione di una disposizione esulerebbe dalle competenze del giudice dell’Unione. Poi, la domanda di annullamento della disposizione suddetta sarebbe tardiva. Infine, le ricorrenti non avrebbero fornito alcun elemento che dimostri che esse sono direttamente e individualmente riguardate dalla disposizione in questione, la quale concerne la delega di poteri alla [OSCURATO:PERSONA]. 48 Le ricorrenti contestano le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA]. Anzitutto, esse sostengono che la loro domanda mira all’annullamento della disposizione impugnata, e «non [alla] sola disapplicazione» di tale disposizione. A loro avviso, il potere di annullare la disposizione impugnata implica quello di disapplicarla, in quanto «se annullo un atto, ne consegue la sua disapplicazione». La domanda per la disapplicazione della disposizione impugnata sarebbe stata formulata a titolo «cautelativo», in quanto tale disposizione inciderebbe sulla legittimità dell’atto impugnato. Inoltre, esse fanno valere che, nel 2014, non avevano alcun interesse a far annullare la disposizione impugnata, dato che il loro interesse è sorto il giorno della pubblicazione dell’atto impugnato. Orbene, secondo le ricorrenti, il termine di ricorso avrebbe cominciato a decorrere a partire da questo momento. Infine, le ricorrenti avrebbero un interesse diretto e individuale a veder annullata tale disposizione, in quanto essa renderebbe l’atto impugnato annullabile per illegittimità derivata. 49 A questo proposito, è sufficiente rilevare che, nella misura in cui il secondo capo di conclusioni del ricorso deve essere visto, come indicato dalle ricorrenti nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, come una domanda di annullamento della disposizione impugnata a titolo dell’articolo 263 TFUE, una tale domanda sarebbe manifestamente tardiva. Infatti, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, il termine per presentare una domanda siffatta non ha iniziato a decorrere a partire dalla nascita di un interesse per le ricorrenti. Invece, conformemente all’articolo 263, sesto comma, TFUE, il ricorso di annullamento deve essere proposto entro un termine di due mesi a partire, a seconda dei casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notifica al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui quest’ultimo ne ha avuto conoscenza. Nel caso di specie, poiché la direttiva 2014/40 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 aprile 2014, la domanda di annullamento della disposizione impugnata, contenuta nel ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2022, non soddisfa manifestamente i requisiti stabiliti dall’articolo 263, sesto comma, TFUE. 50 Inoltre, anche supponendo che tale capo di conclusioni debba essere inteso come contenente una domanda separata mirante alla disapplicazione della disposizione impugnata, occorre ricordare che, se il ricorso è fondato, il Tribunale, adito ai sensi dell’articolo 263 TFUE, dichiara nullo e non avvenuto l’atto contestato, a norma dell’articolo 264 TFUE, e, se necessario, indica gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi. Invece, in tale contesto, il Tribunale non è competente a «disapplicare» la disposizione impugnata. 51 Per giunta, anche supponendo che la domanda delle ricorrenti intesa all’annullamento o alla disapplicazione della disposizione impugnata debba essere vista non come una domanda proposta ai sensi dell’articolo 263 TFUE ma come un’eccezione di illegittimità presentata a norma dell’articolo 277 TFUE, occorre ricordare che la possibilità di invocare l’inapplicabilità di un atto di portata generale ai sensi dell’articolo 277 TFUE non costituisce un diritto di azione autonomo e può essere esercitata soltanto in via incidentale, con la conseguenza che l’irricevibilità dell’azione principale determina quella dell’eccezione di illegittimità (ordinanze del 28 giugno 1993, Donatab e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑64/93, EU:C:1993:266, punti 20 e 21, e del 20 ottobre 2022, Callaway/[OSCURATO:PERSONA], T‑653/21, non pubblicata, EU:T:2022:670, punto 34). Nel caso di specie, dal momento che il primo capo di conclusioni inteso all’annullamento dell’atto impugnato è respinto perché irricevibile, anche un’eccezione di illegittimità presentata ai sensi dell’articolo 277 TFUE sarebbe irricevibile. 52 Pertanto, anche il secondo capo di conclusioni del ricorso, inteso all’annullamento o alla disapplicazione della disposizione impugnata, deve essere respinto perché irricevibile oppure, in parte, a causa dell’incompetenza del Tribunale a statuire al riguardo. 53 Risulta da tutte le considerazioni sopra esposte che il ricorso deve essere respinto nella sua interezza, senza che occorra pronunciarsi sui vizi di forma invocati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sulle domande di intervento 54 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 13, il 17 e il 20 aprile 2023, il Consiglio dell’Unione europea, il Parlamento europeo e la Repubblica francese hanno chiesto di essere ammessi ad intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. 55 Ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura, l’intervento rimane privo di oggetto quando, segnatamente, il ricorso viene dichiarato irricevibile. Nel caso di specie, poiché il ricorso è respinto perché irricevibile oppure, in parte, a causa dell’incompetenza del Tribunale a statuire al riguardo, non occorre più statuire sulle istanze di intervento. Sulle spese 56 A sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle conclusioni formulate da quest’ultima, ad eccezione delle spese relative alle istanze di intervento. 57 Inoltre, in applicazione dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, se la causa principale si conclude prima della decisione su un’istanza di intervento, la parte istante per intervento e le parti principali supportano ciascuna le proprie spese relative all’istanza di intervento. Pertanto, nel caso di specie, le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica francese, il Parlamento e il Consiglio sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto. 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Repubblica francese, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) Ltd e la [OSCURATO:SOCIETA] sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, ad eccezione delle spese relative alle istanze di intervento. 4) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), la M21, la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica francese, il Parlamento e il Consiglio sono condannati a sopportare ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento. Così deciso a Lussemburgo, il 21 dicembre 2023 Il cancelliere La presidente V. [OSCURATO:PERSONA] A. Marcoulli * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2022/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris