Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21758/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 965/2024 depositata il27/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Bari liquidò all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la complessivasomma di € 510,00, già ridotta della metà ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002,oltre accessori di legge, a titolo di compenso per l'attività legale prestatadall’istante, quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa a patrocinio aspese dello Stato, nel giudizio di separazione consensuale dei coniugisvoltosi innanzi al medesimo Tribunale.Numero registro generale 20784/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 21758/2026Data pubblicazione 25/06/20262.

Avverso la predetta liquidazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizioneinnanzi al Tribunale di Bari, lamentando l’errata quantificazionedell’importo dovuto a titolo di compenso professionale e ritenendo erroneal’applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 127/2004, atteso che il primogiudice avrebbe dovuto liquidare i compensi sulla base dei criteri di cui alD.M. n. 140/2012.Il Ministero della Giustizia rimase contumace.Il Tribunale, dopo aver premesso che “il decreto impugnato presenta unachiara violazione di legge”, rigettò l’opposizione proposta dall’avv.Guarino, sulla base delle considerazioni che di seguito si riportano.“L'assunto è infondato e rigettato.È jus receptum che il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinioa spese dello stato, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del2002, artt. 82 e che la liquidazione avviene osservando la tariffaprofessionale in modo che la somma riconosciuta non superi i valori medidelle tariffe vigenti (art. 82, d.p.r. n. 115/2002) e 116, ha diritto alrimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessida parte del giudice (Cass. Pen. n. 30484 del 2017).Per quanto attiene il quantum della liquidazione risulta evidente che ilGiudice è tenuto a conformarsi alla normativa prevista dal l'art. 82.comma 1. del citato d.P.R., il quale prevedendo l'osservanza delle tariffeprofessionali in modo che in ogni caso, l'onorario e le spese liquidati nonrisultino superiori ai valori medi delle stesse, lascia, attraverso talerichiamo, implicitamente salva l'inderogabilità dei minimi, prevista dall'art.1, comma 5, della tariffa penale di cui al d. m. n. 127/2004 (Corte diCassazione, sez.

Il Civile, ordinanza n. 6686/19; depositala il 7 marzo),trovando applicazione, al caso di specie, i parametri di cui al D.M.55/2014.Nel caso che ci impegna la liquidazione è da ritenersi congrua avendo, ilPresidente, determinato correttamente il compenso professionaleNumero registro generale 20784/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 21758/2026Data pubblicazione 25/06/2026adottando i valori medi relativi a ciascuna fase processuale ai sensi delD.M. n. 55 del 2014 ed applicando la riduzione prevista dal D.P.R. n. 115del 2002 art. 130.Ne consegue che la domanda va rigettata.In ordine alle spese del presente giudizio si ritiene opportuno procederecon la compensazione tenuto conto del comportamento del Ministeroconvenuto che non costituendosi non si è, di fatto, opposto al ricorso.”3.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base diquattro motivi.Resiste il Ministero con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce l’illegittimità, erroneità e/onullità, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della sentenza, per"vizio di motivazione"; in relazione al combinato disposto di cui agli articoli2, 3, 24, 25, 97, 111, commi 1, 2, 6 e 7, Cost.; 296, comma 2, TFUE; 41,comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali dellaU.E.; 19, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificata con legge4.8.1955, n. 848); 112, 115, 132, 134 e 156 c.p.c.; 75 e 118 disp. att.c.p.c., 2697 c.c., in combinato disposto con gli articoli 13, comma 6, l. 31dicembre 2012, n. 247, 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, 1, 4, 5, 11 e 41,d.m. 20 luglio 2012, n. 140, 10 e 11, disp. sulla legge in generale, 10, 91e 92 c.p.c., 2043 e 2233, comma 1 e 2, c.c., tenuto contodell'interpretazione delle norme regolanti la fattispecie resa dallagiurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina.Il ricorrente evidenzia la mancanza di una motivazione che possa talequalificarsi da parte del Giudice dell’opposizione, anche sotto il profilodella coerenza logica: si era in presenza, in definitiva, di una meraapparenza motivazionale.2.

Con il secondo motivo viene denunciata illegittimità, erroneità e/onullità, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per "omessaNumero registro generale 20784/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 21758/2026Data pubblicazione 25/06/2026pronuncia sul proposto motivo di ricorso"; e ciò in relazione al combinatodisposto di cui agli articoli 2, 3, 24, 25, 97, 111, commi 1, 2, 6 e 7, Cost.;296, comma 2, TFUE; 41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta deidiritti fondamentali della U.E.; 19, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U.(come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848); 112, 115, 116 c.p.c.; 2697c.c., in combinato con l'interpretazione delle norme regolatrici lafattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalladottrina.Il ricorrente deduce che in sede d’opposizione aveva espressamenteprospettato che “se, da un lato, il d.m. n. 127/2004 non era comunqueapplicabile perché abrogato espressamente dall'art. 9 del d.l. 24 gennaio2012, n. 1 (d.l. entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazionenella [OSCURATO:PERSONA] n. 19 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], S.O. n. 18), convertito conmodificazioni dalla l. 24.03.2012 n. 27 (in G.U. n. 71 del 24.3.2012, S.O.n. 53), d'altro canto, il giudizio di separazione consensuale rubricato sottoil n. 9403/2012 r.g. si è svolto ed è stato chiaramente definito nellavigenza dello stesso d.m. n. 140/2012: esso ha avuto inizio con ricorsodel 31 luglio 2012 (depositato in cancelleria in pari data), si è sviluppatocon la udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi e ditrattazione del giorno 26 novembre 2012 ed è stato definito con decreto diomologa del 04 dicembre 2012.

E dunque, la attività professionaleprestata si è svolta e conclusa nella vigenza (ed applicabilità) deiparametri di cui al detto d.m. n. 140/2012 di riferimento”. (cfr. pagg. 9 e10 del ricorso).Inoltre, il ricorrente fa presente che la liquidazione risulta inferiore aivalori di tabella, avuto riguardo a quelli medi (limite superiore dellaliquidazione da ridurre della metà), come anche a quelli mediani (traminimi e medi) e quelli minimi, come da prospetti sviluppati alle pagg. 12e 13 del ricorso.Numero registro generale 20784/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 21758/2026Data pubblicazione 25/06/20263.

Con il terzo motivo il professionista deduce l’illegittimità, erroneità e/onullità, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. della sentenza,avuto riguardo al combinato disposto di cui agli artt. 4, 35 e 36 Cost., 13,comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247, 82, comma 1, e 142 d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, 5 e 6, d.m. 8 aprile 2004, n. 127, 9, d.l. 24 gennaio2012, n. 1, 1, 4, 5, 11 e 41, d.m. 20 luglio 2012, n. 140, 10, 91 e 92c.p.c., 2043 e 2233, comma 1 e 2, c.c., 112, c.p.c., 10 e 11, disp. sullalegge in generale in relazione all'art. 75, disp. att. c.p.c., nonchéall'interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dallagiurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina.A tal riguardo il ricorrente evidenzia che, ai sensi dell’art. 82, comma 1,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicabile ratione temporis, "... 1.L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autoritàgiudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionalein modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delletariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità ...".,censurando per l’effetto la liquidazione determinata in complessivi €510,00 dal Tribunale di Bari, in quanto “compiuta non applicando la tariffaprofessionale vigente ratione temporis (ovverosia, quella di cui al decretodel Ministro della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012) e la tabella ad essaallegata, né tantomeno in osservanza dell'art. 2233, comma 2, c.c., cheimpone il rispetto del decoro professionale”.Sempre in ordine al predetto motivo, il ricorrente rimarca la violazione deivalori medi, mediani e minimi come da prospetti sviluppati alle pagg. 16 e17 del ricorso.4.

Con il quarto motivo il Guarino deduce l’illegittimità, erroneità e/onullità della decisione impugnata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., per l’omesso esame i un fatto controverso e decisivo.A tal riguardo il ricorrente allega l’erroneità dell’applicazione del d.m. n.55/2014 da parte del Tribunale di Bari, in quanto il provvedimentoNumero registro generale 20784/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 21758/2026Data pubblicazione 25/06/2026impugnato «ha omesso di valutare il "fatto storico" consistente nellacircostanza che le attività professionali - per le quali è stata richiesta laliquidazione con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato - sono stateespletate e si sono concluse in epoca antecedente alla emanazione edentrata in vigore del d.m. n. 55/2014.

Infatti, come già indicato dalTribunale di Bari nell'opposto decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato il 7.7.2023(n. 9403/2012 r.g.), il procedimento di separazione consensuale "... èstato definito con decreto di omologa del 27.11.2012 depositato il03.12.2012" (questo è il dato testuale da cui "il fatto" risulta esistente),sicché a tale procedimento andavano applicati i parametri e i valori di cuial decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 (inGazzetta Ufficiale n. 195 del 22.08.2012 ed in vigore dal 23 agosto 2012),non anche quelli di cui al successivo d.m. 10.03.2014, n. 55 (in G.U. n. 77del 02.04.2014).»Il primo motivo è fondato.Dopo l’incipit radicalmente contraddittorio sopra riportato, ilprovvedimento giunge al rigetto dell’opposizione senza prendere ineffettivo esame le critiche mosse dall’opponente, il quale si era doluto,non solo dell’entità della liquidazione, ma, e soprattutto, dell’applicazionedi tabelle non più in vigore avuto riguardo al tempo dello svolgimentodella prestazione professionale.

Questione decisiva, del tutto ignorata dalGiudice dell’opposizione.Inoltre, emerge con chiarezza dal richiamato incipit del provvedimentoimpugnato l’invincibile e radicale contraddittorietà della motivazione, laquale, rilevata la sussistenza di una “chiara violazione di legge”nell’ambito dell’originario provvedimento di liquidazione, ha di poi,incongruamente disatteso l’opposizione, ritenendo applicabili i parametri dicui al D.M. n. 55/2014, fonte neppure richiamata nell’originarioprovvedimento di liquidazione, integralmente trasfuso alle pagg. 4 e 5 delpresente ricorso (cfr. anche decreto allegato in atti), senza neppure fareNumero registro generale 20784/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 21758/2026Data pubblicazione 25/06/2026un cenno alle critiche mosse al decreto di liquidazione con l’attod’opposizione.Quel che il Giudice denomina “Motivi della decisione” in alcun modopuò sussumersi nel “genus” di motivazione, della quale non presentaalcuna delle necessarie qualità.La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice delmerito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsimeramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribaditoquesta Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma giàS.U. n. 22232/2016).A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risultidotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediatao indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talchéappaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modelloargomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sulfatto.Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che èpertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoNumero registro generale 20784/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 21758/2026Data pubblicazione 25/06/2026testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv.629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).Alla luce dei richiamati principi l’impugnata sentenza deve esseredichiarata nulla, poiché sorretta da un costrutto motivazionale di pura edevidente apparenza, oltre che radicalmente contraddittorio, attraverso ilquale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare leragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprioridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere,avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto ilproprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazionepriva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in talmodo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019,13248/2020).In definitiva, resta insondabile il percorso argomentativo seguito dalgiudice e cripticamente apodittica la decisione con la quale è statarigettata l’opposizione.In ragione dell’accoglimento del primo motivo gli altri restano assorbitiin senso proprio.La sentenza è cassata e il Giudice del rinvio, che si individua siccomein dispositivo, procederà anche a statuire sulle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MNumero registro generale 20784/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 21758/2026Data pubblicazione 25/06/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa al Presidente del Tribunale di Bari oad altro magistrato da lui delegato, diverso da quello dell’opposizione,anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 965/2024 depositata il27/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Bari liquidò all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la complessivasomma di € 510,00, già ridotta della metà ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002,oltre accessori di legge, a titolo di compenso per l'attività legale prestatadall’istante, quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], ammessa a patrocinio aspese dello Stato, nel giudizio di separazione consensuale dei coniugisvoltosi innanzi al medesimo Tribunale.Numero registro generale 20784/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 21758/2026Data pubblicazione 25/06/20262. Avverso la predetta liquidazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizioneinnanzi al Tribunale di Bari, lamentando l’errata quantificazionedell’importo dovuto a titolo di compenso professionale e ritenendo erroneal’applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 127/2004, atteso che il primogiudice avrebbe dovuto liquidare i compensi sulla base dei criteri di cui alD.M. n. 140/2012.Il Ministero della Giustizia rimase contumace.Il Tribunale, dopo aver premesso che “il decreto impugnato presenta unachiara violazione di legge”, rigettò l’opposizione proposta dall’avv.Guarino, sulla base delle considerazioni che di seguito si riportano.“L'assunto è infondato e rigettato.È jus receptum che il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinioa spese dello stato, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del2002, artt. 82 e che la liquidazione avviene osservando la tariffaprofessionale in modo che la somma riconosciuta non superi i valori medidelle tariffe vigenti (art. 82, d.p.r. n. 115/2002) e 116, ha diritto alrimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessida parte del giudice (Cass. Pen. n. 30484 del 2017).Per quanto attiene il quantum della liquidazione risulta evidente che ilGiudice è tenuto a conformarsi alla normativa prevista dal l'art. 82.comma 1. del citato d.P.R., il quale prevedendo l'osservanza delle tariffeprofessionali in modo che in ogni caso, l'onorario e le spese liquidati nonrisultino superiori ai valori medi delle stesse, lascia, attraverso talerichiamo, implicitamente salva l'inderogabilità dei minimi, prevista dall'art.1, comma 5, della tariffa penale di cui al d. m. n. 127/2004 (Corte diCassazione, sez. Il Civile, ordinanza n. 6686/19; depositala il 7 marzo),trovando applicazione, al caso di specie, i parametri di cui al D.M.55/2014.Nel caso che ci impegna la liquidazione è da ritenersi congrua avendo, ilPresidente, determinato correttamente il compenso professionaleNumero registro generale 20784/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 21758/2026Data pubblicazione 25/06/2026adottando i valori medi relativi a ciascuna fase processuale ai sensi delD.M. n. 55 del 2014 ed applicando la riduzione prevista dal D.P.R. n. 115del 2002 art. 130.Ne consegue che la domanda va rigettata.In ordine alle spese del presente giudizio si ritiene opportuno procederecon la compensazione tenuto conto del comportamento del Ministeroconvenuto che non costituendosi non si è, di fatto, opposto al ricorso.”3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base diquattro motivi.Resiste il Ministero con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce l’illegittimità, erroneità e/onullità, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della sentenza, per"vizio di motivazione"; in relazione al combinato disposto di cui agli articoli2, 3, 24, 25, 97, 111, commi 1, 2, 6 e 7, Cost.; 296, comma 2, TFUE; 41,comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali dellaU.E.; 19, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificata con legge4.8.1955, n. 848); 112, 115, 132, 134 e 156 c.p.c.; 75 e 118 disp. att.c.p.c., 2697 c.c., in combinato disposto con gli articoli 13, comma 6, l. 31dicembre 2012, n. 247, 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, 1, 4, 5, 11 e 41,d.m. 20 luglio 2012, n. 140, 10 e 11, disp. sulla legge in generale, 10, 91e 92 c.p.c., 2043 e 2233, comma 1 e 2, c.c., tenuto contodell'interpretazione delle norme regolanti la fattispecie resa dallagiurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina.Il ricorrente evidenzia la mancanza di una motivazione che possa talequalificarsi da parte del Giudice dell’opposizione, anche sotto il profilodella coerenza logica: si era in presenza, in definitiva, di una meraapparenza motivazionale.2. Con il secondo motivo viene denunciata illegittimità, erroneità e/onullità, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per "omessaNumero registro generale 20784/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 21758/2026Data pubblicazione 25/06/2026pronuncia sul proposto motivo di ricorso"; e ciò in relazione al combinatodisposto di cui agli articoli 2, 3, 24, 25, 97, 111, commi 1, 2, 6 e 7, Cost.;296, comma 2, TFUE; 41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta deidiritti fondamentali della U.E.; 19, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U.(come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848); 112, 115, 116 c.p.c.; 2697c.c., in combinato con l'interpretazione delle norme regolatrici lafattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalladottrina.Il ricorrente deduce che in sede d’opposizione aveva espressamenteprospettato che “se, da un lato, il d.m. n. 127/2004 non era comunqueapplicabile perché abrogato espressamente dall'art. 9 del d.l. 24 gennaio2012, n. 1 (d.l. entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazionenella [OSCURATO:PERSONA] n. 19 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], S.O. n. 18), convertito conmodificazioni dalla l. 24.03.2012 n. 27 (in G.U. n. 71 del 24.3.2012, S.O.n. 53), d'altro canto, il giudizio di separazione consensuale rubricato sottoil n. 9403/2012 r.g. si è svolto ed è stato chiaramente definito nellavigenza dello stesso d.m. n. 140/2012: esso ha avuto inizio con ricorsodel 31 luglio 2012 (depositato in cancelleria in pari data), si è sviluppatocon la udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi e ditrattazione del giorno 26 novembre 2012 ed è stato definito con decreto diomologa del 04 dicembre 2012. E dunque, la attività professionaleprestata si è svolta e conclusa nella vigenza (ed applicabilità) deiparametri di cui al detto d.m. n. 140/2012 di riferimento”. (cfr. pagg. 9 e10 del ricorso).Inoltre, il ricorrente fa presente che la liquidazione risulta inferiore aivalori di tabella, avuto riguardo a quelli medi (limite superiore dellaliquidazione da ridurre della metà), come anche a quelli mediani (traminimi e medi) e quelli minimi, come da prospetti sviluppati alle pagg. 12e 13 del ricorso.Numero registro generale 20784/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 21758/2026Data pubblicazione 25/06/20263. Con il terzo motivo il professionista deduce l’illegittimità, erroneità e/onullità, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. della sentenza,avuto riguardo al combinato disposto di cui agli artt. 4, 35 e 36 Cost., 13,comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247, 82, comma 1, e 142 d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, 5 e 6, d.m. 8 aprile 2004, n. 127, 9, d.l. 24 gennaio2012, n. 1, 1, 4, 5, 11 e 41, d.m. 20 luglio 2012, n. 140, 10, 91 e 92c.p.c., 2043 e 2233, comma 1 e 2, c.c., 112, c.p.c., 10 e 11, disp. sullalegge in generale in relazione all'art. 75, disp. att. c.p.c., nonchéall'interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dallagiurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina.A tal riguardo il ricorrente evidenzia che, ai sensi dell’art. 82, comma 1,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicabile ratione temporis, "... 1.L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autoritàgiudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionalein modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delletariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità ...".,censurando per l’effetto la liquidazione determinata in complessivi €510,00 dal Tribunale di Bari, in quanto “compiuta non applicando la tariffaprofessionale vigente ratione temporis (ovverosia, quella di cui al decretodel Ministro della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012) e la tabella ad essaallegata, né tantomeno in osservanza dell'art. 2233, comma 2, c.c., cheimpone il rispetto del decoro professionale”.Sempre in ordine al predetto motivo, il ricorrente rimarca la violazione deivalori medi, mediani e minimi come da prospetti sviluppati alle pagg. 16 e17 del ricorso.4. Con il quarto motivo il Guarino deduce l’illegittimità, erroneità e/onullità della decisione impugnata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., per l’omesso esame i un fatto controverso e decisivo.A tal riguardo il ricorrente allega l’erroneità dell’applicazione del d.m. n.55/2014 da parte del Tribunale di Bari, in quanto il provvedimentoNumero registro generale 20784/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 21758/2026Data pubblicazione 25/06/2026impugnato «ha omesso di valutare il "fatto storico" consistente nellacircostanza che le attività professionali - per le quali è stata richiesta laliquidazione con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato - sono stateespletate e si sono concluse in epoca antecedente alla emanazione edentrata in vigore del d.m. n. 55/2014. Infatti, come già indicato dalTribunale di Bari nell'opposto decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato il 7.7.2023(n. 9403/2012 r.g.), il procedimento di separazione consensuale "... èstato definito con decreto di omologa del 27.11.2012 depositato il03.12.2012" (questo è il dato testuale da cui "il fatto" risulta esistente),sicché a tale procedimento andavano applicati i parametri e i valori di cuial decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 (inGazzetta Ufficiale n. 195 del 22.08.2012 ed in vigore dal 23 agosto 2012),non anche quelli di cui al successivo d.m. 10.03.2014, n. 55 (in G.U. n. 77del 02.04.2014).»Il primo motivo è fondato.Dopo l’incipit radicalmente contraddittorio sopra riportato, ilprovvedimento giunge al rigetto dell’opposizione senza prendere ineffettivo esame le critiche mosse dall’opponente, il quale si era doluto,non solo dell’entità della liquidazione, ma, e soprattutto, dell’applicazionedi tabelle non più in vigore avuto riguardo al tempo dello svolgimentodella prestazione professionale. Questione decisiva, del tutto ignorata dalGiudice dell’opposizione.Inoltre, emerge con chiarezza dal richiamato incipit del provvedimentoimpugnato l’invincibile e radicale contraddittorietà della motivazione, laquale, rilevata la sussistenza di una “chiara violazione di legge”nell’ambito dell’originario provvedimento di liquidazione, ha di poi,incongruamente disatteso l’opposizione, ritenendo applicabili i parametri dicui al D.M. n. 55/2014, fonte neppure richiamata nell’originarioprovvedimento di liquidazione, integralmente trasfuso alle pagg. 4 e 5 delpresente ricorso (cfr. anche decreto allegato in atti), senza neppure fareNumero registro generale 20784/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 21758/2026Data pubblicazione 25/06/2026un cenno alle critiche mosse al decreto di liquidazione con l’attod’opposizione.Quel che il Giudice denomina “Motivi della decisione” in alcun modopuò sussumersi nel “genus” di motivazione, della quale non presentaalcuna delle necessarie qualità.La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice delmerito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsimeramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribaditoquesta Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma giàS.U. n. 22232/2016).A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risultidotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediatao indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talchéappaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modelloargomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sulfatto.Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che èpertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoNumero registro generale 20784/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 21758/2026Data pubblicazione 25/06/2026testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assolutadi motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv.629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).Alla luce dei richiamati principi l’impugnata sentenza deve esseredichiarata nulla, poiché sorretta da un costrutto motivazionale di pura edevidente apparenza, oltre che radicalmente contraddittorio, attraverso ilquale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare leragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprioridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere,avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto ilproprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazionepriva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in talmodo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019,13248/2020).In definitiva, resta insondabile il percorso argomentativo seguito dalgiudice e cripticamente apodittica la decisione con la quale è statarigettata l’opposizione.In ragione dell’accoglimento del primo motivo gli altri restano assorbitiin senso proprio.La sentenza è cassata e il Giudice del rinvio, che si individua siccomein dispositivo, procederà anche a statuire sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 20784/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 21758/2026Data pubblicazione 25/06/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa al Presidente del Tribunale di Bari oad altro magistrato da lui delegato, diverso da quello dell’opposizione,anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Decreto Cassazione n. 21758/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris