CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 30227/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Firenze hacondannato l’imputato alla pena di euro 5000 di ammenda per il reato di cuiall'art. 10-bis d. Lgs. n. 286 del 1998.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un unico motivo (inosservanza ed erronea applicazione della causa diesclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n.274 del 2000 perché non è stata valutata dal giudice procedente, l’esiguità deldanno e del pericolo prodotti dal reato e il modesto grado di colpevolezzadell’imputato) è inammissibile perché manifestamente infondato e comunquenon consentito perché generico.[OSCURATO:PERSONA], infatti, che il motivo non censura la ragione per la quale il Giudicedi pace ha escluso la particolare tenuità del fatto sicché il ricorso non è specificoperché non si contrappone alle ragioni su cui fonda la sentenza nella parte in cuiafferma che, per trovare applicazione l'esiguità dell'offesa dell'interesse deltutelato, necessita l'occasionalità della violazione e il ridotto grado dicolpevolezza ma che nel caso di specie, tale condotta non è risultata occasionale,come confermato dall’esistenza, a carico dell'imputato, di precedenti di polizia.[OSCURATO:PERSONA] che la motivazione è in linea con la giurisprudenza di questaCorte secondo la quale, ai fini di reputare sussistente l’invocata causa diimprocedibilità, necessita una valutazione congiunta degli indici normativamenteindicati, ossia l'esiguità del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza e,altresì, l'occasionalità del fatto (Sez. 5, n. 51905 del 25/10/2017, Cannistraro,Rv. 271463 – 01, in motivazione; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv.244910),Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]