CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09528/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ma con sede in Pesaro (PU), alla via Nitti n. 28,elettivamente domiciliato in Pesaro, alla via Castelfidardo n. 82/84, pressolo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale allegata al ricorso.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Parma, alla via Università n.1, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata in Rimini, al corso d’Augusto n. 81, presso lo studio dell’AvvocatoVinicio Squillacioti, che la rappresenta e difende giusta procura specialeallegata al controricorso.- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. cron. 2106/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi BOLOGNA il giorno 14/11/2024.Numero registro generale 10704/2025Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 9528/2026Data pubblicazione 14/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno01/04/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto ritualmente notificato il 25 febbraio 2016, [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., citò [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]. innanzi al Tribunale di Rimini formulandole seguenti domande: «Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contrariaistanza disattesa, previo accertamento della esatta entità del credito vantatodalla [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., […], nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a fronte del mutuo fondiario alla stessa concesso concredito vantato dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Banca convenuta afar data dal rilascio della delega, in favore del [OSCURATO:PERSONA] diquest’ultima, ad operare, per il tramite della [OSCURATO:PERSONA] S.A.,mediante investimenti realizzati dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], da computarsi allordo di interessi e rivalutazione monetaria, dichiarare parzialmentecompensate le somme pretese dalla Banca con quelle alla stessa versatedall’attore a garanzia e condannare, per l’effetto, la Banca convenuta allarestituzione del maggior importo da quest’ultimo vantato nei suoi confronti,dichiarando conseguentemente l’estinzione del mutuo fondiario ed il diritto dirivalsa, da parte del garante [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dallostesso amministrata. In subordine, e sempre previo accertamento dellaesatta entità del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] – Cassa di Risparmio diRimini s.p.a., […], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a fronte del mutuofondiario alla stessa concesso con atto del 14.10.2005 ed accertata, altresì,la grave responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e del suo [OSCURATO:PERSONA], Sig. MarcoMasetti, per il notevole danno causato all’attore [OSCURATO:PERSONA] con evidenteviolazione dei compiti e delle funzioni attribuite ex lege ai sensi dell’art. 31T.U.F. ed a seguito dell’attività di gestione abusivamente operata sulportafoglio dell’attore, nonché previo accertamento della effettiva entità delcredito vantato dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Banca convenuta aNumero registro generale 10704/2025Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 9528/2026Data pubblicazione 14/04/2026far data dal rilascio della delega, in favore del [OSCURATO:PERSONA] diquest’ultima, ad operare, per il tramite della [OSCURATO:PERSONA] S.A.,mediante investimenti realizzati dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], da computarsi allordo di interessi e rivalutazione monetaria, dichiarare parzialmentecompensate le somme pretese dalla Banca con quelle alla stessa versatedall’attore a garanzia e condannare, per l’effetto, la Banca convenuta allarestituzione del maggior importo da quest’ultimo vantato nei suoi confronti,dichiarando conseguentemente l’estinzione del mutuo fondiario ed il diritto dirivalsa, da parte del garante [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dallostesso amministrata. In ulteriore e denegato subordine e sempre previoaccertamento della esatta entità del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]., […], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.a fronte del mutuo fondiario alla stessa concesso con atto del 14.10.2005 edaccertata, altresì, la grave responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e del suo PromotoreMazzoli con evidente violazione dei compiti e delle funzioni attribuite ex legeai sensi dell’art. 31 T.U.F. ed a seguito dell’attività di gestione abusivamenteoperata sul portafoglio dell’attore, nonché previo accertamento della effettivaentità del credito vantato dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Bancaconvenuta a far data dal rilascio della delega, in favore del PromotoreInvestimenti S.A., mediante investimenti realizzati dalla stessa [OSCURATO:PERSONA],da computarsi al lordo di interessi e rivalutazione monetaria, condannarequest’ultima al risarcimento del danno da determinarsi, se del caso, in viaequitativa e dichiarare comunque integralmente compensato il creditovantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Maré a fronte del mutuo fondiarioper cui è causa, con estinzione dello stesso e salva rivalsa, da parte delMazzoli, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso amministrata».Costituitasi la suddetta convenuta, che contestò le avverse pretese,l’adito Tribunale, con sentenza 1 ottobre 2021, n. 876, rigettò le domandedegli attori.Numero registro generale 10704/2025Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 9528/2026Data pubblicazione 14/04/20262. Esito negativo ebbe anche il gravame promosso da questi ultimiavverso tale decisione, respinto dall’adita Corte di appello di Bologna consentenza del 14 novembre 2024, n. 2106, pronunciata nel contraddittorio conCrédit [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] – Cassa diRisparmio di [OSCURATO:SOCIETA].).Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i) evidenziò, anzitutto,che «il primo giudice, a fronte delle numerose, specifiche ed articolatecontestazioni di parte convenuta, rigettava le domande attoree, applicando ilnoto principio della ragione più liquida, evidenziando come parte attriceneppure avesse allegato quale fosse stata la composizione del dossier titoli,cui aveva solo genericamente fatto riferimento in citazione con laconseguenza che non poteva procedersi alla quantificazione dei lamentatidanni»; ii) riportata, poi, l’intera motivazione della decisione del tribunale,esaminò prioritariamente la censura, con la quale parte appellante avevalamentato il rigetto delle sue richieste di ammissione di prove testimoniali edi ordine di esibizione, entrambe ribadite in quella sede. Consideròinammissibile la prima «poiché non tiene conto della motivazione dellasentenza, […], con la quale il primo giudice ha rilevato come già la mancataallegazione dei patiti danni imponesse il rigetto delle domande, conconseguente irrilevanza di tutte le circostanze che parte attrice volevaprovare tramite le richieste prove testimoniali»; ritenne infondata la seconda,«sia pure integrando la motivazione del primo giudice e specificatamenteponendo in evidenza che la documentazione bancaria, per cui viene richiestol’ordine di esibizione, è documentazione relativa ad investimenti effettuatidalla società S.M.I., mandataria senza rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], senzache risulti in alcun modo quali investimenti della società fiduciaria siano statieffettivamente effettuati nell’ambito della gestione del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA],rispetto al quale neppure è provato il collegamento con il conto, di cui agliestratti conto intestati alla S.M.I., per come correttamente ribadito da parteappellata»; iii) disattese, infine, le altre censure della medesima parteappellante riguardanti, rispettivamente, l’omessa considerazione dellamancata comparizione a rendere interrogatorio formale da parte del legaleNumero registro generale 10704/2025Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 9528/2026Data pubblicazione 14/04/2026rappresentante della convenuta banca e la ragione più liquida scelta daltribunale. Considerò la prima «inammissibile e, comunque, palesementeinfondata», ribadendo che «il primo giudice ha deciso in base al principio dellaragione più liquida, soffermandosi sulla mancata idonea allegazione dellacomposizione del dossier titoli e dunque non verificando tutto il resto, perchénon necessario ai fini della decisione. Ne consegue che non aveva motivo diesaminare le risultanze documentali non afferenti i titoli, sulle quali continua,incomprensibilmente, parte appellante ad appuntare la sua attenzione anchein appello. Neppure doveva il primo giudice prendere in considerazione lamancata comparizione del legale rappresentate della convenuta banca arendere l’interrogatorio formale, posto che gli articolati di cui all’interrogatorioformale neppure afferivano i titoli, ma circostanze ritenute correttamenteirrilevanti dal primo giudice, a fronte della scelta per la ragione più liquida».Ritenne, invece, infondata la seconda, «sia pure parzialmente modificando lamotivazione del primo giudice, richiamando le difese ribadite da parteappellata ex art. 346 c.p.c.», rimarcando «che gli estratti conto afferiscono,come già sopra evidenziato, ad un conto intestato ad una società fiduciariasammarinese, la stessa alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito l’incarico, cui si èfatto riferimento prima. Non ricorrono, tuttavia, a differenza di quanto pareritenere, immotivatamente, lo stesso primo giudice, come esattamentecontestato da parte appellata, elementi probatori per affermare che quelconto era lo strumento con il quale la società fiduciaria operava con i titoli delMazzoli e solo con gli stessi. Deve, pertanto, escludersi che potesse procedersiefficacemente ad una c.t.u., onde quantificare i danni solo genericamenteallegati con l’atto di citazione, patiti dal [OSCURATO:PERSONA], già a prescindere dallaquestione afferente la legittimazione attiva, che all’evidenza si poneva, afronte di una intestazione formale ad altro soggetto».3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualeamministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorsoaffidandosi a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].p.a.Numero registro generale 10704/2025Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 9528/2026Data pubblicazione 14/04/2026In data 1/2 ottobre 2025, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.,come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Con istanza del 7 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaindicata qualità, ha chiesto la decisione del proprio ricorso, altresìdepositando memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. nell’imminenzadell’odierna adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. conl’applicazione del principio della ragione più liquida in deroga all’art. 276 c.p.c.Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.». Si assume, tra l’altro, che «la Corte Felsinea,confermando la sentenza di primo grado, ha finito per legittimare unadecisione fondata non su quella che potrebbe essere rilevata come ragionepiù liquida, bensì in base ad un mero giudizio prognostico di impossibilità diraggiungere la prova in ordine al quantum, nonostante l’articolazione diistanze istruttorie all’uopo finalizzate e, quindi, prevedendoneinfondatamente gli esiti negativi, pur senza ammetterle ed assumerle. Tuttociò anche se l’originaria parte attrice, odierna ricorrente, aveva domandato,seppur in via subordinata, la quantificazione del danno anche in viaequitativa, dimostrando l’azzeramento del valore del dossier titoli e lacontraffazione delle comunicazioni inviate al Sig. [OSCURATO:PERSONA]. D’altra parte, ovepure si ritenga che la asserita mancata dimostrazione della composizione deldossier titoli non sia un giudizio prognostico sull’impossibilità di raggiungerela prova in ordine al quantum, per non incorrere in una illegittima applicazionedel predetto principio i Giudici di Merito avrebbero dovuto quanto menoaffermare l’esclusività del criterio (composizione del dossier titoli) per laquantificazione del danno. Infatti, il danno lamentato – causato non solo dallatipologia di investimenti, ma dalla violazione del dovere di vigilanza e dallafalsa e contraffatta comunicazione - ben poteva essere quantificatoutilizzando altri parametri tra cui i valori di volta in volta comunicati nonchéNumero registro generale 10704/2025Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 9528/2026Data pubblicazione 14/04/2026l’importo assunto come garanzia dall’Istituto di Credito. […]. Deve, dunque,rilevarsi che l’applicazione, nel caso di specie, del principio della ragione piùliquida, così come confermato in sede di gravame, si è tradotta in unaviolazione del diritto di difesa, del giusto processo e della corrispondenza trail chiesto ed il pronunciato, avendo condotto ad un diniego di effettività dellagiustizia e ad una omessa pronuncia che non potrà che portare alla cassazionedella sentenza con rinvio»;II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art.24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.». Si contestaalla corte distrettuale di avere disatteso il motivo di gravame avente adoggetto l’illegittimo esame del Tribunale di Rimini delle risultanze documentalie l’errata valutazione della mancata comparizione del legale rappresentantedella Banca convenuta chiamato a rendere l’interrogatorio formale. Sisostiene che «La motivazione resa dalla Corte di Appello si sostanzia in unaillegittima applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. che ha determinato unanullità del procedimento e, quindi, della sentenza, atteso che, in ogni caso, viè stato un palese travisamento sia delle istanze istruttorie sia delle risultanzedocumentali che, in caso di corretta interpretazione, avrebbero impedito ilricorso alla ragione più liquida per come intesa dai Giudici di Merito»;III) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art.24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Nullità dell’ordinanzaper difetto di motivazione nonché del diritto di difesa della parte resistente».Si contesta alla corte territoriale di essersi appiattita (sostanzialmentecondividendone le corrispondenti argomentazioni) sulla negativa valutazioneeffettuata dal tribunale riguardanti le istanze di prove orali, la richiesta diesibizione ex art. 210 cod. proc. civ. e, successivamente, di c.t.u. contabile.2. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. ha il seguente tenore:«1. Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile.Esso, infatti, per come concretamente argomentato, non si confronta,specificamente ed adeguatamente, con le complessive argomentazioni dellacorte distrettuale, la quale: i) ha evidenziato che il tribunale aveva rigettatoNumero registro generale 10704/2025Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 9528/2026Data pubblicazione 14/04/2026le domande di parte attrice applicando il principio cd. della ragione più liquida,posto che parte attrice non aveva allegato quale fosse stata la composizionedel dossier titoli, cui aveva solo genericamente fatto riferimento in citazione,con la conseguenza che nemmeno poteva procedersi alla quantificazione deilamentati danni; ii) ha spiegato esaurientemente le ragioni per cui hadisatteso il motivo di gravame con cui gli appellanti avevano contestato ilrigetto della loro richieste di ammissione di prove testimoniali e di ordine diesibizione, su cui avevano insistito in quella sede. In particolare, ha chiaritoche: ii-a) proprio la mancata allegazione dei patiti danni, stante la mancatadescrizione della composizione del dossier titoli predetto, rendeva irrilevantitutte le circostanze che parte attrice/appellante avrebbe voluto provaretramite le richieste prove testimoniali; ii-b) ha ritenuto che la documentazionebancaria, oggetto del richiesto ordine di esibizione, era relativa adinvestimenti effettuati dalla società S.M.I., mandataria senza rappresentanzadi [OSCURATO:PERSONA], senza che risultasse in alcun modo quali investimenti dellasocietà fiduciaria fossero stati effettivamente effettuati nell’ambito dellagestione del patrimonio di quest’ultimo, rispetto al quale neppure era provatoil collegamento con il conto, di cui agli estratti conto intestati alla S.M.I., percome ribadito da parte appellata; iii) ha opinato che il tribunale, avendodeciso in base al principio della ragione più liquida, soffermandosi sullamancata idonea allegazione della composizione del dossier titoli e, dunque,non verificando tutto il resto, perché non necessario ai fini della decisione,non aveva ragione di esaminare le risultanze documentali non afferenti i titoli,né valutare la mancata comparizione del legale rappresentate dellaconvenuta banca a rendere l’interrogatorio formale, posto che gli articolati dicui all’interrogatorio formale neppure afferivano i titoli; iv) ha rimarcato chel’argomento degli appellanti secondo cui la composizione del dossier titolirisultava dagli estratti conto prodotti, così da consentire lo svolgimento di unac.t.u. ed il ricorso ad una valutazione equitativa, non poteva trovare seguito.Infatti, gli estratti conto riguardavano un conto intestato ad una societàfiduciaria sammarinese, la stessa alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito l’incarico,né ricorrevano elementi probatori per affermare che quel conto era loNumero registro generale 10704/2025Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 9528/2026Data pubblicazione 14/04/2026strumento con il quale la società fiduciaria operava con i titoli del [OSCURATO:PERSONA] esolo con gli stessi. Ragioni, queste, idonee a denegare la c.t.u. invocata alfine di quantificare i danni solo genericamente allegati dal [OSCURATO:PERSONA] con l’attodi citazione.La censura, pertanto, risulta carente del requisito di specificità, attesoche, come del tutto condivisibilmente chiarito, tra le più recenti, da Cass. nn.19277, 8669 e 3284 del 2025 (cfr. anche nelle rispettive motivazioni), nonchéda Cass. nn. 35012 e 26871 del 2024 (cfr. pure nelle rispettive motivazioni),«l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod.proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione" […], maanche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo"decisum" che sorregge la sentenza impugnata. Difatti, il motivo diimpugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schemanormativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni perle quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea,con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisognaidentificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del dirittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modoidoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in unacritica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specificaindicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciatecome tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono eda esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che nonrispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento delloscopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione, "tale nullità,risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamenteNumero registro generale 10704/2025Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 9528/2026Data pubblicazione 14/04/2026sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ."(così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564- 01; in sensoanalogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01,nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, nonmassimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018,n. 22478, Rv. 650919-01)».2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamenteperché evidentemente connessi, si rivelano parimenti inammissibili.Va osservato, innanzitutto, con particolare riferimento alla censura di cuial terzo motivo, che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn.18079, 16448, 15033, 13621, 9807 e 6127 del 2024, la nuova formulazionedell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ha ormai ridotto al “minimocostituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito(cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 956 del2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabilein Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", – tutte fattispecie concretamente insussistenti, rispetto allasentenza della corte bolognese oggi impugnata, del cui contenuto si èampiamente dato conto disattendendosi il precedente motivo – esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso sensoanche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn 395, 1522e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022) o di sua“contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022).Numero registro generale 10704/2025Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 9528/2026Data pubblicazione 14/04/2026In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisionesussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita lorodisamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 18079,16117, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn.26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n.9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisareuna “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice dimerito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e nonconsentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere allaconclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioniassolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratiodecidendi seguita dal giudice. Un simile vizio, da apprezzarsi, peraltro, nonrispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza dellamotivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di unamotivazione effettiva (cfr. Cass. n. 16117 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598del 2018; Cass. n. 23940 del 2017), è chiaramente insussistente nellasentenza della corte bolognese oggi impugnata, del cui contenuto si èampiamente dato conto disattendendosi il precedente motivo.Quanto, poi, alla contestata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. (lamentata nel secondo terzo motivo dell’odierno ricorso), è sufficienteconsiderare che il [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella indicata qualità, non solo nonriporta specificamente il contenuto dei capitoli delle prove costituende dellacui mancata ammissione ancora si duole, così violando il principio cd. diautosufficienza del ricorso ed impedendo a questa Corte di valutarnel’effettiva decisività, ma incorre, altresì, nell'equivoco di ritenere che laviolazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano osiano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materialeistruttorio, laddove, al contrario, - come chiarito, ancora recentemente daCass. n. 35006 del 2024 (cfr. in motivazione) - un'autonoma questione diNumero registro generale 10704/2025Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 9528/2026Data pubblicazione 14/04/2026malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente,solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a basedella decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al difuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. nn.25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. 35782, 16303,11299 e 28385 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza cheegli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forzadi convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass.,SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento dellaprova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto,affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato dispostodell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede algiudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le proveprodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornireuna motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando leprove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr.Cass. 24434 del 2016).In definitiva, la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attivitàriservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattualenon sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, inmotivazione). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ.,di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di provalegale), peraltro, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gliNumero registro generale 10704/2025Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 9528/2026Data pubblicazione 14/04/2026elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendoad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezziistruttori richiesti dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020): il relativoapprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico ecoerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementiutilizzati (cfr. Cass. n. 11176 del 2017). Né potendosi surrettiziamentetrasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulterioregrado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisioneimpugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne lasostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn.1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118,19423 e 27328 del 2024; Cass. nn. 1166, 8671 e 20895 del 2025)».3. [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto esaustive e condivisibili tali conclusioni, che,pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che lestesse nemmeno sono state efficacemente confutate dal ricorrente, in proprioe nella indicata qualità, nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. datata18 marzo 2026.Quest’ultima, infatti, contiene l’elencazione di una serie di documenti chesi assumono essere stati depositati fin dal primo grado di giudizio e dai qualisi pretenderebbe di ricavare, se non lo prova “incontrovertibile”, almenoelementi “fortemente indiziari” in ordine alle seguenti circostanze: i) laesistenza del cd. dossier titoli, così come del suo ammontare (per originariEuro 1.500.000,00); ii) il mandato fiduciario conferito a SMI San MarinoInvestimenti SA e, all’interno di detta operazione, il mandato conferito alpromotore finanziario [OSCURATO:PERSONA] (menzionato dal SMI, così come dallaBanca, così come la revoca della procura a questo conferita); iii) latriangolazione SMI - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] nell’esecuzione del rapporto fiduciariosotteso al dossier titoli; iv) la identificazione dei rapporti accesi presso laNumero registro generale 10704/2025Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 9528/2026Data pubblicazione 14/04/2026Banca; v) la problematica nota a SMI [OSCURATO:PERSONA], nonché a [OSCURATO:PERSONA], relativaalla disastrosa gestione del dossier titoli.Va rilevato, tuttavia, che la menzionata documentazione, già solo percome riprodotta nella citata memoria: i) non specifica l’effettiva composizionedel dossier titoli suddetto, con la conseguenza che l’assunto dei giudici dimerito secondo cui la medesima documentazione non poteva consentire laquantificazione dei lamentati danni (rendendo, così, irrilevanti tutte lecircostanze che parte attrice/appellante avrebbe voluto provare tramite lerichieste prove testimoniali) rimane tuttora pienamente valido; ii) nonconsente di stabilire quali investimenti della società fiduciaria fossero statieffettivamente effettuati nell’ambito della gestione del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA],né prova il collegamento di quest’ultima con il conto di cui agli estratti contointestati alla S.M.I.Il tutto senza dimenticare, peraltro, che i corrispondenti accertamentifattuali compiuti dalla corte distrettuale sui relativi punti sarebbero staticensurabili, in questa sede, solo per vizio motivazionale, la cui configurabilità,però, nella specie, per come dedotta in ricorso, è insussistente comeampiamente e condivisibilmente spiegato nella riportata, e qui condivisa,ampia ed articolata proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.Resta solo da aggiungere che la recente decisione resa da Cass. 7 giugno2025, n. 15219, ha sancito che, «dinanzi ad una proposta molto articolata edin assenza di sviluppo di argomenti idonei a riconsiderarla, l’impegno diaggiungere altro a sostegno della già illustrata inammissibilità del ricorso, ovenon costituisse un vacuo esercizio di retorica e un inutile dispendio delleesigue risorse giudiziarie (in proposito, v. Cass. Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228),colliderebbe proprio con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesaall’introduzione dell’art. 380-bis c.p.c.» (cfr., nello stesso senso, inmotivazione, anche la più recente Cass. n. 5616 del 2026).4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in proprio equale amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., deve esseredichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio dilegittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente.Numero registro generale 10704/2025Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 9528/2026Data pubblicazione 14/04/20264.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), vadisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4,cod. proc. civ.Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dalmenzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ. – codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva“tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessariaper confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dallasuddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del2023), il ricorrente suddetto, in proprio e nella indicata qualità, vacondannato, nei confronti della costituitasi parte controricorrente, alpagamento della somma equitativamente determinata di € 5.000,00, oltreche al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassadelle ammende.4.2. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte del medesimo ricorrente, in proprio e nella indicataqualità, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare laNumero registro generale 10704/2025Numero sezionale 1566/2026Numero di raccolta generale 9528/2026Data pubblicazione 14/04/2026debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., e locondanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, cheliquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.Condanna il [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella indicata qualità, al pagamento dellasomma di € 5.000,00 in favore della costituitasi parte controricorrente e diuna ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale amministratore e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il giorno 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]