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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 30117/2026

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iudice per le indagini preliminari delTribunale di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Salerno in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato lasospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenzaemessa in data 11 dicembre 2012, divenuta definitiva il 5 luglio 2013, per esserestato commesso nel quinquennio dall’irrevocabilità di tale sentenza, in data 13marzo 2016, il medesimo titolo di reato (art. 73 d.

P.R. n. 309 del 1990), comeaccertato con sentenza di applicazione di pena concordata, intervenuta il 5febbraio 2019, divenuta definitiva il 22 marzo 2019.Rilevato altresì che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo (violazione degliartt. 674, 445 cod. proc. pen. e 168 cod. pen.: la revoca della sospensionecondizionale della pena è stata emessa in violazione dell'art. 445 cod. proc. pen.in quanto, trattandosi di sentenza di applicazione di pena concordata divenutadefinitiva il 22 marzo 2019, gli effetti estintivi della già concessa sospensionecondizionale erano già maturati prima dell’irrevocabilità, cioè il 5 luglio 2018) cheè inammissibile in quanto manifestamente infondato.Reputato che è noto l’indirizzo secondo il quale (Sez. 1, n. 5501 del29/09/2016, dep. 2017, Rv. 268994 – 01) la dichiarazione di estinzione del reatooggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2,cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della penaconcessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquenniodecorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commessoulteriore delitto (conf.

Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Rv. 276201 – 01), mache a tale orientamento è seguito l’indirizzo di legittimità (Sez. 1, n. 44296 del19/11/2024, Rv. 287153 – 01) secondo il quale in tema di esecuzione, non ostaalla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma primo,cod. pen. la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia già dichiarato estintoil reato per positivo superamento del periodo di sospensione, atteso che iprovvedimenti del giudice dell'esecuzione sono caratterizzati da stabilità relativae il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena ha naturadichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenza già avvenutaope legis.[OSCURATO:PERSONA], in ogni caso, che questa Corte di legittimità che si è espressanel senso che, in tema di sospensione condizionale della pena, la nozione dicommissione del reato, da cui dipende, ex art. 167 cod. pen., l'ostacoloall'effetto estintivo, è riferita alla data di consumazione dello stesso in relazioneal quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinatoall'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione dinon colpevolezza sancita dall'art. 27, comma primo, Cost. (Sez. 3, n. 37192 del08/10/2025, Rv. 288686 – 01, fattispecie in cui la Corte ha escluso l'effettoestintivo a causa di un nuovo reato commesso nel quinquennio dall'irrevocabilitàdella sentenza che aveva concesso il beneficio, ma definitivamente accertato inepoca successiva, ritenendo legittima, di conseguenza, la revoca dellasospensione condizionale disposta in sede esecutiva ex art. 168, comma primo,n. 1, cod. pen)Rilevato che, comunque, nello specifico caso al vaglio, il ricorrente nondeduce l’avvenuta dichiarazione di estinzione degli effetti penali della condanna apena sospesa e, comunque, cita un precedente non pertinente al caso in esame.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iudice per le indagini preliminari delTribunale di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Salerno in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato lasospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenzaemessa in data 11 dicembre 2012, divenuta definitiva il 5 luglio 2013, per esserestato commesso nel quinquennio dall’irrevocabilità di tale sentenza, in data 13marzo 2016, il medesimo titolo di reato (art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990), comeaccertato con sentenza di applicazione di pena concordata, intervenuta il 5febbraio 2019, divenuta definitiva il 22 marzo 2019.Rilevato altresì che avverso il descritto provvedimento è stato presentatotempestivo ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo (violazione degliartt. 674, 445 cod. proc. pen. e 168 cod. pen.: la revoca della sospensionecondizionale della pena è stata emessa in violazione dell'art. 445 cod. proc. pen.in quanto, trattandosi di sentenza di applicazione di pena concordata divenutadefinitiva il 22 marzo 2019, gli effetti estintivi della già concessa sospensionecondizionale erano già maturati prima dell’irrevocabilità, cioè il 5 luglio 2018) cheè inammissibile in quanto manifestamente infondato.Reputato che è noto l’indirizzo secondo il quale (Sez. 1, n. 5501 del29/09/2016, dep. 2017, Rv. 268994 – 01) la dichiarazione di estinzione del reatooggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2,cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della penaconcessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquenniodecorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commessoulteriore delitto (conf. Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Rv. 276201 – 01), mache a tale orientamento è seguito l’indirizzo di legittimità (Sez. 1, n. 44296 del19/11/2024, Rv. 287153 – 01) secondo il quale in tema di esecuzione, non ostaalla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma primo,cod. pen. la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia già dichiarato estintoil reato per positivo superamento del periodo di sospensione, atteso che iprovvedimenti del giudice dell'esecuzione sono caratterizzati da stabilità relativae il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena ha naturadichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenza già avvenutaope legis.[OSCURATO:PERSONA], in ogni caso, che questa Corte di legittimità che si è espressanel senso che, in tema di sospensione condizionale della pena, la nozione dicommissione del reato, da cui dipende, ex art. 167 cod. pen., l'ostacoloall'effetto estintivo, è riferita alla data di consumazione dello stesso in relazioneal quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinatoall'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione dinon colpevolezza sancita dall'art. 27, comma primo, Cost. (Sez. 3, n. 37192 del08/10/2025, Rv. 288686 – 01, fattispecie in cui la Corte ha escluso l'effettoestintivo a causa di un nuovo reato commesso nel quinquennio dall'irrevocabilitàdella sentenza che aveva concesso il beneficio, ma definitivamente accertato inepoca successiva, ritenendo legittima, di conseguenza, la revoca dellasospensione condizionale disposta in sede esecutiva ex art. 168, comma primo,n. 1, cod. pen)Rilevato che, comunque, nello specifico caso al vaglio, il ricorrente nondeduce l’avvenuta dichiarazione di estinzione degli effetti penali della condanna apena sospesa e, comunque, cita un precedente non pertinente al caso in esame.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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