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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33013/2026

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parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in epigrafe, concui il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il reclamo avversoil provvedimento del Magistrato di sorveglianza reiettivo dell’istanza diammissione all’esecuzione presso il domicilio, ai sensi della legge 26 novembre2010, n. 199, della pena irrogata per violazioni della legge sugli stupefacenti,commesse negli anni 2015 e 2016, nonché per i delitti di cui agli artt. 648 e 617-quiquies cod. pen., commessi nel 2018;rilevato che il ricorrente articola due motivi con cui denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza ancorato ilpericolo di commissione di nuovi delitti a un complesso di dati eterogenei, senzaesplicitare in che modo si traducano in un rischio attuale e specifico direiterazione criminosa, anche alla luce della richiesta dell’instante di applicazionedel cosiddetto “braccialetto elettronico”, svalutando gli elementi positivienucleabili dalle relazioni penitenziarie in ordine al percorso trattamentaleintramurario e rendendo una motivazione apparente riguardo alla ritenutainidoneità del domicilio proposto;preso atto che l’art. 1, comma 2, legge n. 199 del 2010 contempla, tra lecause ostative all’esecuzione presso il domicilio della pena detentiva breve, laconcreta possibilità, risultante da «specifiche e motivate ragioni», che ilcondannato commetta altri delitti;ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha fondato laprognosi di recidivanza delittuosa sulla condanna in primo grado alla pena di annidieci di reclusione, inflitta al [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.commesso sino al 2019, su ulteriore pendenza per il delitto di cui all’art. 391-tercod. pen., commesso il 2 novembre 2023 nel carcere di [OSCURATO:PERSONA], suinformazioni negative di polizia, che delineano un ruolo operativo e di ausilio aun sodalizio camorristico, su allarmanti fatti commessi in ambito penitenziario,ove il condannato si è reso protagonista di «una vera e propria “spedizionepunitiva” ai danni di altri detenuti nel gennaio 2025», attuata dopo averstrappato con forza il mazzo di chiavi delle camere detentive dalle manidell’Agente di sezione;considerato pertanto che la decisione, con motivazione logica ed esente dacensure, ha enucleato un concreto rischio di commissione di nuovi delitti dallaricaduta in manifestazioni criminose di accentuato disvalore in epoca successivaai fatti per cui [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna e da gravi contegni tenuti inambito intramurario, coi quali il ricorrente non si confronta specificamente,evidenziando altresì, con argomentazioni congrue e non apparenti, l’inidoneitàdel domicilio proposto, in quanto ubicato all’interno di uno stabile prefabbricatoin un parcheggio per camion, luogo di continuo transito di persone, ove già inpassato erano registrati numerosi incontri tra il condannato e soggettipregiudicati;ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, in quanto manifestamente infondato, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendoipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende,determinabile equitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza in epigrafe, concui il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il reclamo avversoil provvedimento del Magistrato di sorveglianza reiettivo dell’istanza diammissione all’esecuzione presso il domicilio, ai sensi della legge 26 novembre2010, n. 199, della pena irrogata per violazioni della legge sugli stupefacenti,commesse negli anni 2015 e 2016, nonché per i delitti di cui agli artt. 648 e 617-quiquies cod. pen., commessi nel 2018;rilevato che il ricorrente articola due motivi con cui denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza ancorato ilpericolo di commissione di nuovi delitti a un complesso di dati eterogenei, senzaesplicitare in che modo si traducano in un rischio attuale e specifico direiterazione criminosa, anche alla luce della richiesta dell’instante di applicazionedel cosiddetto “braccialetto elettronico”, svalutando gli elementi positivienucleabili dalle relazioni penitenziarie in ordine al percorso trattamentaleintramurario e rendendo una motivazione apparente riguardo alla ritenutainidoneità del domicilio proposto;preso atto che l’art. 1, comma 2, legge n. 199 del 2010 contempla, tra lecause ostative all’esecuzione presso il domicilio della pena detentiva breve, laconcreta possibilità, risultante da «specifiche e motivate ragioni», che ilcondannato commetta altri delitti;ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha fondato laprognosi di recidivanza delittuosa sulla condanna in primo grado alla pena di annidieci di reclusione, inflitta al [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.commesso sino al 2019, su ulteriore pendenza per il delitto di cui all’art. 391-tercod. pen., commesso il 2 novembre 2023 nel carcere di [OSCURATO:PERSONA], suinformazioni negative di polizia, che delineano un ruolo operativo e di ausilio aun sodalizio camorristico, su allarmanti fatti commessi in ambito penitenziario,ove il condannato si è reso protagonista di «una vera e propria “spedizionepunitiva” ai danni di altri detenuti nel gennaio 2025», attuata dopo averstrappato con forza il mazzo di chiavi delle camere detentive dalle manidell’Agente di sezione;considerato pertanto che la decisione, con motivazione logica ed esente dacensure, ha enucleato un concreto rischio di commissione di nuovi delitti dallaricaduta in manifestazioni criminose di accentuato disvalore in epoca successivaai fatti per cui [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna e da gravi contegni tenuti inambito intramurario, coi quali il ricorrente non si confronta specificamente,evidenziando altresì, con argomentazioni congrue e non apparenti, l’inidoneitàdel domicilio proposto, in quanto ubicato all’interno di uno stabile prefabbricatoin un parcheggio per camion, luogo di continuo transito di persone, ove già inpassato erano registrati numerosi incontri tra il condannato e soggettipregiudicati;ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, in quanto manifestamente infondato, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendoipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende,determinabile equitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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