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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:763
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62010CO0193_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento C‑193/10, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisione 7 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 19 aprile 2010, nella causa KMB Europe BV contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Ottava Sezione), composta dal sig.

K. Schiemann, presidente di sezione, dal sig.

L. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra A. Prechal (relatore), giudici, avvocato generale: sig.

Y. Bot cancelliere: sig.

A. [OSCURATO:PERSONA] intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura, sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della voce 8521 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549 (GU L 301, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la KMB Europe BV (in prosieguo: la «KMB Europe»), ricorrente nella causa principale, e lo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA]), convenuto nella causa principale, in merito alla classificazione doganale dei lettori MP3/multimediali.

Contesto normativo

3. La parte prima della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari.

In tale parte, al titolo primo, dedicato alle disposizioni generali, la sezione A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», dispone quanto segue: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. (…)».

4. La seconda parte della NC contiene la sezione XVI, rubricata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi».

La nota 3 di tale sezione dispone che: «Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».

5. La suddetta sezione XVI contiene il capitolo 85, rubricato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi».

Tale capitolo comprende in particolare la voce 8519, intitolata «Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono», e la sottovoce 8519 89 90, rubricata «altri», nonché la voce 8521, rubricata «Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici», e la sottovoce 8521 90 00, rubricata «altri».

Causa principale e questione pregiudiziale

6. In data 5 aprile 2007, la KMB Europe ha chiesto allo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA]) l’immissione in libera pratica di una spedizione di apparecchi elettronici di origine cinese provenienti da [OSCURATO:PERSONA] (Cina), da essa dichiarati come lettori MP3 rientranti nella sottovoce 8519 89 90 della NC.

Il citato [OSCURATO:PERSONA] ha prelevato campioni dalla spedizione e ha sdoganato le merci, conformemente alla richiesta, prelevando i previsti dazi doganali all’aliquota del 2%.

7. Secondo quanto affermato dal giudice del rinvio, le merci di cui alla causa principale consistono in un assortimento di oggetti imballati in una scatola di cartone per la vendita e constano dei seguenti elementi: – un apparecchio designato, sull’imballaggio di vendita, come lettore MP3/multimediale, in un involucro di 90 mm di lunghezza, 40 mm di larghezza e 8 mm di spessore.

L’involucro contiene un equalizzatore, un display a cristalli liquidi (27 x 28 mm, diagonale di 38 mm o 1,65 pollici), una memoria flash (a seconda del modello, 512 MB o 1 GB), batterie ricaricabili, un connettore per auricolari, un connettore USB 2.0 e comandi; – un cavo USB; – un paio di auricolari; – un alimentatore con funzione di caricabatterie; – un laccetto per il trasporto; – un CD con programmi.

Grazie ad uno dei programmi, è possibile convertire i video di altri formati comuni in formato AMV, e – un libretto d’istruzioni.

8. Dalla descrizione del giudice del rinvio emerge inoltre che il lettore MP3/multimediale può: – riprodurre file audio, in particolare nei formati MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV; – registrare file audio mediante un microfono incorporato in formato WAV e ACT; – rendere disponibile come memoria aggiuntiva per un PC la propria memoria, attraverso un cavo USB; – visualizzare immagini in formato JPEG, e – riprodurre video nel formato gratuito AMV con una risoluzione di 208 x 176 pixel e una frequenza di 16 fotogrammi al secondo o con una risoluzione ed una frequenza di fotogrammi minori.

9. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato i campioni prelevati all’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- und Lehranstalt (istituto per le verifiche doganali e l’insegnamento della Direzione regionale delle entrate di Colonia) affinché venissero esaminati.

Quest’ultima ha dichiarato, nella propria perizia del 16 maggio 2007, che la merce era costituita da apparecchi video di cui alla sottovoce 8521 90 00 della NC. [OSCURATO:PERSONA] ha aderito a tale valutazione e, con decisione 25 luglio 2007, ha posto a carico della KMB Europe un importo totale di EUR 16 752,77 a titolo di riscossione a posteriori di dazi doganali.

10. A seguito del rigetto del suo reclamo, la KMB Europe ha adito il giudice del rinvio, dinanzi al quale essa contesta la classificazione della merce di cui alla causa principale nella voce 8521 della NC.

11. Dinanzi al suddetto giudice, lo [OSCURATO:PERSONA] fa valere che gli apparecchi di cui alla causa principale corrispondono ai termini che definiscono la voce 8521, la quale richiede unicamente che gli apparecchi video siano in grado di registrare o di riprodurre immagini e suoni.

A suo avviso, detti apparecchi non sono costituiti da una combinazione di un apparecchio di audioriproduzione e di un apparecchio di riproduzione di immagini, di modo che non risultano applicabili né la nota 3 della sezione XVI della NC, né la regola generale 3, lett. b).

12. La KMB Europe sostiene invece che gli apparecchi di cui alla causa principale rientrano nella voce 8519 della NC.

Tali apparecchi avrebbero infatti due funzioni, la principale delle quali sarebbe la funzione audio.

Quanto alla funzione video, essa sarebbe assai limitata e secondaria.

13. Ritenendo che la soluzione della controversia che è chiamato a risolvere richieda l’interpretazione della voce 8521 della NC, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la voce 8521 della [NC] debba essere interpretata nel senso che apparecchi come il lettore MP3/multimediale [di cui alla causa principale] sono esclusi dalla suddetta voce perché occorre fare riferimento alla funzione principale di apparecchi per la riproduzione di suoni ovvero perché la capacità degli stessi di riprodurre immagini e filmati su un piccolo schermo a bassa risoluzione e a bassa frequenza di fotogrammi è limitata».

Sulla questione pregiudiziale

14. Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla giurisprudenza pertinente.

15. La Corte ritiene che tale ipotesi ricorra nella presente causa.

16. Con la propria questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la voce 8521 della NC debba essere interpretata nel senso che sono esclusi da detta voce i lettori MP3/multimediali come quelli di cui alla causa principale.

17. Va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in linea generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v. sentenza 29 ottobre 2009, cause riunite C‑522/07 e C‑65/08, Dinter ed [OSCURATO:PERSONA]‑Food, Racc. pag.

I‑10333, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

18. Quanto al testo della voce 8521 della NC, occorre rilevare che quest’ultimo fa riferimento agli apparecchi per la videoregistrazione «o» la videoriproduzione.

Ne deriva che i lettori MP3/multimediali come quelli di cui alla causa principale non possono essere considerati esclusi dall’ambito di applicazione di tale voce per il solo motivo che essi possono unicamente riprodurre video, ma non possono registrarne.

19. Inoltre, la rubrica della voce 8521 non indica alcun criterio specifico di qualità.

Ne consegue che la capacità limitata di lettori MP3/multimediali, come quelli di cui alla causa principale, di riprodurre immagini o filmati su un piccolo schermo a bassa risoluzione ed a bassa frequenza non può, di per sé, essere sufficiente a sottrarre siffatti lettori dall’ambito di applicazione della suddetta voce, dato che, come emerge dalla decisione di rinvio, è indubbio che sia possibile identificare facilmente immagini in movimento con un sottofondo musicale sotto forma di breve filmato.

20. Per quanto riguarda la possibilità di far eventualmente rientrare lettori MP3/multimediali, come quelli di cui alla causa principale, nella voce 8521 della NC in considerazione della loro funzione principale di apparecchi di riproduzione sonora, occorre ricordare che la destinazione del prodotto può costituire, in materia di classificazione doganale, un criterio obiettivo, sempreché essa sia inerente a detto prodotto, e tale inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto stesso (v., in particolare, sentenza 17 marzo 2005, causa C‑467/03, Ikegami, Racc. pag.

I‑2389, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

21. Come risulta dalla descrizione dei suddetti lettori MP3/multimediali, riportata ai punti 7 e 8 della presente ordinanza, la destinazione di simili lettori è non solo quella di riprodurre i video ed il loro accompagnamento sonoro, ma anche quella di riprodurre file audio indipendentemente da qualunque lettura di video.

Quest’ultima destinazione, connaturata agli apparecchi di cui alla causa principale in quanto derivante dalle loro proprietà oggettive e, in particolare, dalla varietà di formati di file audio che essi sono in grado di riprodurre, è tale da escludere che detti apparecchi corrispondano interamente agli stessi termini della voce 8521 della NC.

22. Si deve peraltro rilevare che, a causa di tale funzione di riproduzione di file audio, i lettori MP3/multimediali di cui alla causa principale possono in linea di principio corrispondere altresì ai termini della voce 8519, che fa riferimento ad apparecchi di registrazione e/o di riproduzione del suono.

23. Tanto premesso, occorre tenere conto della nota 3 della sezione XVI della NC al fine di procedere alla classificazione in quest’ultima dei lettori MP3/multimediali in questione.

24. Ai sensi della suddetta nota, le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

25. Orbene, come emerge dalla decisione di rinvio, la funzione principale dei lettori MP3/multimediali, come quelli di cui alla causa principale, consiste, secondo quanto rilevato dal medesimo giudice del rinvio, nella registrazione e riproduzione di suoni, e ciò a causa della qualità limitata della funzione video.

26. Conseguentemente, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che la voce 8521 della NC deve essere interpretata nel senso che sono esclusi dalla medesima i lettori MP3/multimediali, come quelli di cui alla causa principale, con riguardo ai quali il giudice del rinvio accerti che la funzione principale che caratterizza il complesso di tali apparecchi consiste nella registrazione e nella riproduzione di suoni.

Sulle spese

27. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi la Corte (Ottava Sezione) dichiara: La voce 8521 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549, deve essere interpretata nel senso che sono esclusi dalla medesima i lettori MP3/multimediali, come quelli di cui alla causa principale, con riguardo ai quali il giudice del rinvio accerti che la funzione principale che caratterizza il complesso di tali apparecchi consiste nella registrazione e nella riproduzione di suoni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010CO0193_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento C‑193/10, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisione 7 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 19 aprile 2010, nella causa KMB Europe BV contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Ottava Sezione), composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, dal sig. L. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra A. Prechal (relatore), giudici, avvocato generale: sig. Y. Bot cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA] intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura, sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della voce 8521 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549 (GU L 301, pag. 1; in prosieguo: la «NC»). 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la KMB Europe BV (in prosieguo: la «KMB Europe»), ricorrente nella causa principale, e lo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA]), convenuto nella causa principale, in merito alla classificazione doganale dei lettori MP3/multimediali. Contesto normativo 3. La parte prima della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo primo, dedicato alle disposizioni generali, la sezione A, rubricata «Regole generali per l’interpretazione della [NC]», dispone quanto segue: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole. 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. (…)». 4. La seconda parte della NC contiene la sezione XVI, rubricata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi». La nota 3 di tale sezione dispone che: «Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso». 5. La suddetta sezione XVI contiene il capitolo 85, rubricato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi». Tale capitolo comprende in particolare la voce 8519, intitolata «Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono», e la sottovoce 8519 89 90, rubricata «altri», nonché la voce 8521, rubricata «Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici», e la sottovoce 8521 90 00, rubricata «altri». Causa principale e questione pregiudiziale 6. In data 5 aprile 2007, la KMB Europe ha chiesto allo [OSCURATO:PERSONA] (ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA]) l’immissione in libera pratica di una spedizione di apparecchi elettronici di origine cinese provenienti da [OSCURATO:PERSONA] (Cina), da essa dichiarati come lettori MP3 rientranti nella sottovoce 8519 89 90 della NC. Il citato [OSCURATO:PERSONA] ha prelevato campioni dalla spedizione e ha sdoganato le merci, conformemente alla richiesta, prelevando i previsti dazi doganali all’aliquota del 2%. 7. Secondo quanto affermato dal giudice del rinvio, le merci di cui alla causa principale consistono in un assortimento di oggetti imballati in una scatola di cartone per la vendita e constano dei seguenti elementi: – un apparecchio designato, sull’imballaggio di vendita, come lettore MP3/multimediale, in un involucro di 90 mm di lunghezza, 40 mm di larghezza e 8 mm di spessore. L’involucro contiene un equalizzatore, un display a cristalli liquidi (27 x 28 mm, diagonale di 38 mm o 1,65 pollici), una memoria flash (a seconda del modello, 512 MB o 1 GB), batterie ricaricabili, un connettore per auricolari, un connettore USB 2.0 e comandi; – un cavo USB; – un paio di auricolari; – un alimentatore con funzione di caricabatterie; – un laccetto per il trasporto; – un CD con programmi. Grazie ad uno dei programmi, è possibile convertire i video di altri formati comuni in formato AMV, e – un libretto d’istruzioni. 8. Dalla descrizione del giudice del rinvio emerge inoltre che il lettore MP3/multimediale può: – riprodurre file audio, in particolare nei formati MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV; – registrare file audio mediante un microfono incorporato in formato WAV e ACT; – rendere disponibile come memoria aggiuntiva per un PC la propria memoria, attraverso un cavo USB; – visualizzare immagini in formato JPEG, e – riprodurre video nel formato gratuito AMV con una risoluzione di 208 x 176 pixel e una frequenza di 16 fotogrammi al secondo o con una risoluzione ed una frequenza di fotogrammi minori. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato i campioni prelevati all’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- und Lehranstalt (istituto per le verifiche doganali e l’insegnamento della Direzione regionale delle entrate di Colonia) affinché venissero esaminati. Quest’ultima ha dichiarato, nella propria perizia del 16 maggio 2007, che la merce era costituita da apparecchi video di cui alla sottovoce 8521 90 00 della NC. [OSCURATO:PERSONA] ha aderito a tale valutazione e, con decisione 25 luglio 2007, ha posto a carico della KMB Europe un importo totale di EUR 16 752,77 a titolo di riscossione a posteriori di dazi doganali. 10. A seguito del rigetto del suo reclamo, la KMB Europe ha adito il giudice del rinvio, dinanzi al quale essa contesta la classificazione della merce di cui alla causa principale nella voce 8521 della NC. 11. Dinanzi al suddetto giudice, lo [OSCURATO:PERSONA] fa valere che gli apparecchi di cui alla causa principale corrispondono ai termini che definiscono la voce 8521, la quale richiede unicamente che gli apparecchi video siano in grado di registrare o di riprodurre immagini e suoni. A suo avviso, detti apparecchi non sono costituiti da una combinazione di un apparecchio di audioriproduzione e di un apparecchio di riproduzione di immagini, di modo che non risultano applicabili né la nota 3 della sezione XVI della NC, né la regola generale 3, lett. b). 12. La KMB Europe sostiene invece che gli apparecchi di cui alla causa principale rientrano nella voce 8519 della NC. Tali apparecchi avrebbero infatti due funzioni, la principale delle quali sarebbe la funzione audio. Quanto alla funzione video, essa sarebbe assai limitata e secondaria. 13. Ritenendo che la soluzione della controversia che è chiamato a risolvere richieda l’interpretazione della voce 8521 della NC, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la voce 8521 della [NC] debba essere interpretata nel senso che apparecchi come il lettore MP3/multimediale [di cui alla causa principale] sono esclusi dalla suddetta voce perché occorre fare riferimento alla funzione principale di apparecchi per la riproduzione di suoni ovvero perché la capacità degli stessi di riprodurre immagini e filmati su un piccolo schermo a bassa risoluzione e a bassa frequenza di fotogrammi è limitata». Sulla questione pregiudiziale 14. Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata contenente riferimento alla giurisprudenza pertinente. 15. La Corte ritiene che tale ipotesi ricorra nella presente causa. 16. Con la propria questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la voce 8521 della NC debba essere interpretata nel senso che sono esclusi da detta voce i lettori MP3/multimediali come quelli di cui alla causa principale. 17. Va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in linea generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v. sentenza 29 ottobre 2009, cause riunite C‑522/07 e C‑65/08, Dinter ed [OSCURATO:PERSONA]‑Food, Racc. pag. I‑10333, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). 18. Quanto al testo della voce 8521 della NC, occorre rilevare che quest’ultimo fa riferimento agli apparecchi per la videoregistrazione «o» la videoriproduzione. Ne deriva che i lettori MP3/multimediali come quelli di cui alla causa principale non possono essere considerati esclusi dall’ambito di applicazione di tale voce per il solo motivo che essi possono unicamente riprodurre video, ma non possono registrarne. 19. Inoltre, la rubrica della voce 8521 non indica alcun criterio specifico di qualità. Ne consegue che la capacità limitata di lettori MP3/multimediali, come quelli di cui alla causa principale, di riprodurre immagini o filmati su un piccolo schermo a bassa risoluzione ed a bassa frequenza non può, di per sé, essere sufficiente a sottrarre siffatti lettori dall’ambito di applicazione della suddetta voce, dato che, come emerge dalla decisione di rinvio, è indubbio che sia possibile identificare facilmente immagini in movimento con un sottofondo musicale sotto forma di breve filmato. 20. Per quanto riguarda la possibilità di far eventualmente rientrare lettori MP3/multimediali, come quelli di cui alla causa principale, nella voce 8521 della NC in considerazione della loro funzione principale di apparecchi di riproduzione sonora, occorre ricordare che la destinazione del prodotto può costituire, in materia di classificazione doganale, un criterio obiettivo, sempreché essa sia inerente a detto prodotto, e tale inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto stesso (v., in particolare, sentenza 17 marzo 2005, causa C‑467/03, Ikegami, Racc. pag. I‑2389, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 21. Come risulta dalla descrizione dei suddetti lettori MP3/multimediali, riportata ai punti 7 e 8 della presente ordinanza, la destinazione di simili lettori è non solo quella di riprodurre i video ed il loro accompagnamento sonoro, ma anche quella di riprodurre file audio indipendentemente da qualunque lettura di video. Quest’ultima destinazione, connaturata agli apparecchi di cui alla causa principale in quanto derivante dalle loro proprietà oggettive e, in particolare, dalla varietà di formati di file audio che essi sono in grado di riprodurre, è tale da escludere che detti apparecchi corrispondano interamente agli stessi termini della voce 8521 della NC. 22. Si deve peraltro rilevare che, a causa di tale funzione di riproduzione di file audio, i lettori MP3/multimediali di cui alla causa principale possono in linea di principio corrispondere altresì ai termini della voce 8519, che fa riferimento ad apparecchi di registrazione e/o di riproduzione del suono. 23. Tanto premesso, occorre tenere conto della nota 3 della sezione XVI della NC al fine di procedere alla classificazione in quest’ultima dei lettori MP3/multimediali in questione. 24. Ai sensi della suddetta nota, le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso. 25. Orbene, come emerge dalla decisione di rinvio, la funzione principale dei lettori MP3/multimediali, come quelli di cui alla causa principale, consiste, secondo quanto rilevato dal medesimo giudice del rinvio, nella registrazione e riproduzione di suoni, e ciò a causa della qualità limitata della funzione video. 26. Conseguentemente, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che la voce 8521 della NC deve essere interpretata nel senso che sono esclusi dalla medesima i lettori MP3/multimediali, come quelli di cui alla causa principale, con riguardo ai quali il giudice del rinvio accerti che la funzione principale che caratterizza il complesso di tali apparecchi consiste nella registrazione e nella riproduzione di suoni. Sulle spese 27. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi la Corte (Ottava Sezione) dichiara: La voce 8521 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 17 ottobre 2006, n. 1549, deve essere interpretata nel senso che sono esclusi dalla medesima i lettori MP3/multimediali, come quelli di cui alla causa principale, con riguardo ai quali il giudice del rinvio accerti che la funzione principale che caratterizza il complesso di tali apparecchi consiste nella registrazione e nella riproduzione di suoni.
Sentenza Corte di giustizia UE/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris