CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 38546/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente 3 ORDINANZA sul ricorso 2091-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3964/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con riguardo al contratto preliminare inter partes del 14 febbraio 2007, modificato con la scrittura del 4 aprile 2007, chiedeva che fosse accertato l'inadempimento della convenuta, promittente venditrice di un complesso alberghiero, e che la stessa fosse condannata al versamento del doppio della caparra. La convenuta si costituiva e deduceva che era la controparte a essere inadempiente; chiedeva quindi che fosse accertata la legittimità del proprio recesso e il diritto alla ritenzione della somma versata dalla promissaria a titolo di caparra; chiedeva inoltre che la promissaria fosse condannata a versare la parte residua di caparra, pattuita nella scrittura a latere del contratto preliminare, oltre interessi ex d. lgs. n. 232 del 2002 dal 4 aprile 2002. Il Tribunale, dopo aver identificato le obbligazioni derivanti dal preliminare, poneva in luce che c'erano state reciproche diffide ad adempiere; la prima, inoltrata dalla convenuta il 3 agosto 2007, l'altra, successiva, inviata dall'attrice per il 20 settembre 2007. Il primo giudice, in particolare, rilevava che la convenuta [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui inoltrò la diffida, era inadempiente all'obbligo, espressamente assunto con il preliminare, di estinguere il mutuo ipotecario gravante sull'immobile promesso in vendita; aggiungeva che l'inadempimento persisteva ancora alla data del 20 settembre 2007, indicata dall'attrice per la sottoscrizione del contratto definitivo. Ric. 2017 n. 02091 sez. 52 - ud. 07-10-2021 -2- Ciò posto, il primo giudice, accertata la legittimità del recesso della promissaria acquirente a causa di tale inadempimento, condannava la promittente al pagamento della caparra, oltre interessi. Contro la sentenza proponeva appello Alberghi NIalpensa in forza di cinque motivi, che la Corte d'appello dichiarava inammissibili. In particolare, con riferimento ai primi due motivi, la Corte di merito li riteneva inammissibili per difetto di specificità. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a sei motivi. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per contrasto fra dispositivo e motivazione. Si mette in luce che, al rilievo di inammissibilità dei motivi di gravame operato dalla Corte d'appello nella motivazione, fa riscontro, nel dispositivo, la statuizione di rigetto dell'appello. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. Si deduce che i rilievi della sentenza impugnata in ordine agli oneri imposti all'appellante dall'attuale art. 342 c.p.c. sono in contrasto con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, in base ai quali la norma ha un significato del tutto diverso. Sulla base della norma correttamente intesa, l'appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva tutti i requisiti per essere dichiarato ammissibile. Il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per omessa motivazione. La decisione di inammissibilità dei motivi di gravame riflette un percorso motivazionale illogico e contraddittorio. Il quarto motivo denuncia nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, dalla quale risulta che la Corte d'appello ha Ric. 2017 n. 02091 sez. 52 - ud, 07-10-2021 -3- perfettamente compreso il senso delle censure formulate da [OSCURATO:PERSONA]. Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.333 e 334 c.p.c. La Corte d'appello ha accolto l'appello incidentale, mentre questo, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione principale, avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. È oggetto di censura l'interpretazione del contratto preliminare data dalla Corte d'appello; si sostiene che, in forza di tale erronea interpretazione, la Corte d'appello ha determinato l'importo della caparra nella somma originariamente stabilita con il preliminare, senza tenere conto della successiva riduzione operata con la scrittura integrativa del 4 aprile 2007. 2. Il primo motivo è infondato. Nel giudizio d'impugnazione non sussiste contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo qualora entrambi siano tesi a disattendere il gravame ove la divergenza sia dovuta a mero errore materiale, sicché, in tale evenienza, va esclusa la nullità della sentenza (Cass. n. 24841/2014). In base a questo principio è agevole riconoscere che la statuizione di rigetto, contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata, costituisce semplice errore materiale, privo di incidenza sulla validità della decisione. 3. Il secondo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento delle restanti censure. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal dl. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla 1. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza Ric. 2017 n. 02091 sez. 52 - ud. 07-10-2021 -4- impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio priori instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. n. 27199/2017; n 13535/2018). Sulla scia di tale principio, oramai consolidato nella giurisprudenza della Corte, è stato chiarito: a) che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Cass. n. 7675/2019); b) che l'appellante, il quale intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello (Cass. n. 3115/2018); c) che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non Ric. 2017 n. 02091 sez. 52 - ud. 07-10-2021 -5- essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo Giudice (Cass. n. 23781/2020). 4. Secondo la Corte d'appello, il primo giudice aveva posto a fondamento della decisione il rilievo che la cancellazione dell'ipoteca avrebbe dovuto essere fatta prima della stipula del contratto definitivo e, quindi, prima della data fissata nella diffida a adempiere intimata da [OSCURATO:PERSONA]. Ora, emerge con chiarezza della stessa sentenza impugnata che, con riguardo a tale ratio decidendi, l'appellante, con i primi due motivi di gravame, aveva obiettato che la ricorrente era pronta a adempiere al momento della stipula; si fece notare che il primo giudice non aveva considerato la circostanza che l'attuale ricorrente si era recata a Roma con un funzionario della banca MPS, pronto a prestare l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca. Sempre dalla sintesi dei primi due motivi d'appello operata dalla Corte di merito si evince ancora che l'appellante aveva denunciato la violazione dei principi dell'affidamento e della buona fede contrattuale, tenuto conto che il contratto non prevedeva un termine per la cancellazione dell'ipoteca. Secondo la Corte capitolina i rilievi di cui sopra, poiché costituivano la riproposizione delle questioni già sollevate da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, 'eludevano' la questione «posta dal primo giudice a fondamento della decisione», e cioè «l'avvenuta estinzione del mutuo prima della data fissata per la stipula del definitivo». Tali considerazioni della Corte d'appello sono in contrasto con gli insegnamenti di questa Corte sulla specificità dell'appello, quali risultano dai principi sopra richiamati. Ric. 2017 n. 02091 sez. 52 - ud. 07-10-2021 -6- Il giudice di primo grado aveva ritenuto che la cancellazione dell'ipoteca dovesse essere un fatto compiuto già prima della conclusione del contratto definitivo, pena l'inadempimento della promittente. L'appellante ha criticato la decisione, in forza del rilievo che la cancellazione ben poteva farsi in sede di stipula, non essendo previsto un termine. Tali argomenti, quantunque identici a quelli già proposti e disattesi dal primo giudice, determinavano certamente un'adeguata critica della decisione impugnata, idonea a incrinarne il fondamento logico giuridico: non c'era inadempimento della promittente, riconosciuto dal primo giudice, perché la promittente ben avrebbe potuto assicurare la cancellazione della formalità in concomitanza con la stipula. In conclusione, è rigettato il primo motivo; è accolto il secondo; sono assorbiti i restanti motivi. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. La corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. accog/ie il secondo motivo; rigetta il primo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le