Risultati per «accertamento fiscale Agenzia delle Entrate»
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 agosto 2026

Cassazione n. 24664/2026

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empore, elettiva-mente domiciliata presso lo studio dell'avvocato professor Lorenzo del Federicoche ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende invirtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroADER – AGENZIA delle ENTRATE / RISCOSSIONE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – (succe-duta ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in per-sona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domi-cilia.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 5733/2022 della Corte d'appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 7 luglio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense (nel prosieguo Cassa) adiva il Tribunale di Roma.Esponeva che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), agente dellariscossione, aveva, con riferimento all'àmbito di Caserta, solo parzialmente ri-scosso e riversato ad essa ricorrente i contributi dovuti alla Cassa dagli avvocatiiscritti.Esponeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso qualsivoglia attività informativa.Chiedeva ingiungersi ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della complessiva sommadi euro 3.758.982,79, oltre accessori, quali contributi previdenziali iscritti neiruoli emessi per gli anni 1996 (suppletivo), 1997 (suppletivo), 1998 (ordinarioe suppletivo), 1999 (ordinario), 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 e 2008.2.

Con decreto n. 16565/2010 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.3.

Con atto notificato in data 2.11.2011 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione.Instava, peraltro, per la revoca dell'ingiunzione.Resisteva la Cassa.Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026Deduceva, nel merito, che l'emissione dei ruoli e la loro consegna al conces-sionario costituivano prova della sussistenza del credito.4.

Nel corso del giudizio, limitatamente ai ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999, sopravveniva la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che “all'art.1, co. 527, 528 e 529, prevedeva l'annullamento automatico dei crediti, incartatinei ruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999, di importo sino ad € 2.000,00 edaltresì il discarico dei ruoli di importo superiore alla predetta soglia non più in-teressati da procedure di riscossione” (così ricorso, pag. 6).Nel corso del giudizio sopravveniva inoltre la legge n. 190/2014 (legge distabilità 2015), che apportava modifiche alla disciplina applicabile ai ruoli con-segnati all'agente della riscossione a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] invocava quindi l'applicazione dello ius superveniens.5.

Con sentenza n. 21971/2015 il Tribunale rigettava l'opposizione.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello.Resisteva la Cassa; proponeva appello incidentale.7.

Con sentenza n. 5733/2022 la Corte d'appello di Roma, respinto il gravameincidentale, accoglieva il gravame principale e, per l'effetto, accoglieva l'oppo-sizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 16565/2010.7.1.

Premetteva la Corte di Roma che (cfr. sentenza d'appello, pag. 13)- il comma 527 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 aveva previsto l'annulla-mento automatico (“rottamazione”) dei ruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999,di importo sino ad euro 2.000,00;- il comma 528 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 aveva previsto per i ruoliresi esecutivi entro il 31.12.1999 di importo superiore ad euro 2.000,00 l'obbligoNumero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026dell'agente della riscossione di dar notizia alla Cassa dell'esaurimento dell'atti-vità di riscossione;- il comma 529 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 aveva previsto per tutti iruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999 – indipendentemente dal loro ammontare‒ l'inapplicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999.Premetteva ancora che con il d.m. 15.6.2015 del Ministero dell'Economia siera stabilito che le quote di importo fino ad euro 2.000,00 fossero oggetto diautomatico “discarico”; che le quote di importo superiore ad euro 2.000,00, senon interessate da procedure esecutive, fossero parimenti oggetto di automa-tico “discarico”; che per le quote di importo superiore ad euro 2.000,00 interes-sate da procedure di riscossione, la procedura di riscossione proseguisse, non-dimeno, in ipotesi esito infausto, che pur queste quote fossero oggetto di auto-matico “discarico”.Evidenziava quindi che alla stregua della normativa sopravvenuta era fondatoil motivo dell'appello principale con il quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva censurato la mancataapplicazione della legge n. 228/2012, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed era destituitadi fondamento l'iniziale domanda della Cassa, siccome, per i ruoli tutti resi ese-cutivi fino al 31.12.1999, l'agente della riscossione risultava “discaricato” perlegge, sicché era venuto meno l'obbligo di pagamento dell'importo residuo daparte dell'agente della riscossione.Evidenziava ulteriormente, al riguardo, che la legge non operava alcuna dif-ferenziazione “tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici (…) e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati (…)” (così sentenzad'appello, pag. 14).Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026Evidenziava per altro verso, la Corte di Roma, che era parimenti fondato ilmotivo di gravame concernente i ruoli resi esecutivi a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. sentenza d'appello, pag. 19).Evidenziava invero che doveva opinarsi per l'applicabilità delle disposizioni dicui ai commi 682 e ss. dell'art. 1 della legge n. 190/2014, disposizioni che ave-vano previsto la proroga dei termini per l'inoltro delle comunicazioni di inesigi-bilità e l'abrogazione della causa di inesigibilità costituita dalla mancata trasmis-sione della comunicazione circa lo stato delle procedure di recupero.Evidenziava segnatamente che “i termini per l'invio delle comunicazioni diinesigibilità non erano (…) decorsi all'atto dell'introduzione del giudizio” (cosìsentenza d'appello, pag. 20), siccome i termini de quibus e per i ruoli resi ese-cutivi sino al 31.12.1999 e per i ruoli resi esecutivi a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]erano stati reiteratamente prorogati per legge.Evidenziava in conclusione che pur per le somme di cui ai ruoli resi esecutivia decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la pretesa della Cassa risultava destituita di fonda-mento (cfr. sentenza d'appello, pag. 21).8.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di sette mo-tivi, la cassazione con ogni conseguente statuizione.L'A.D.E.R. – Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] (subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)) ha depositato controricorso; hachiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.9.

La ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026CONSIDERATO CHE10.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 527, 528e 529, legge n. 228/2012, degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994 e dell'art. 20d.lgs. n. 112/1999.Deduce che ha errato la Corte di Roma a reputare applicabile nel caso dispecie, in ragione della riscossione a mezzo ruolo, la disciplina di cui alla leggen. 228/2012 con riferimento ai ruoli, resi esecutivi sino al 31.12.1999, di im-porto inferiore e di importo superiore ad euro 2.000,00.Deduce che la conclusione cui è addivenuta la Corte d'appello è erronea inconsiderazione della natura privata della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 11),cui lo Stato non può imporre l'annullamento del “carico” iscritto a ruolo (cfr.ricorso, pagg. 12 - 13).Deduce poi che l'automatica estinzione dei crediti della Cassa “assumerebbenatura di (…) illegittima disposizione ablatoria” (così ricorso, pag. 14).Deduce, per altro verso, che è illogico opinare nel senso che le disposizioni dicui ai commi 527, 528 e 529 cit. prefigurano interventi nella sfera patrimonialedella Cassa, che, viceversa, per il suo status privatistico non solo soggiace aldivieto di finanziamenti da parte dello Stato, ma dalla sfera finanziaria delloStato è del tutto autonoma e distaccata (cfr. ricorso, pag. 21).11.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1,cod. proc. civ., siccome la Corte di Roma ha statuito in conformità all'elabora-zione di questa Corte.Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026Invero, questa Corte ha spiegato che alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, madeputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale,è concesso “ex lege” di provvedere alla riscossione mediante ruolo e, pertanto,si applica ad essa la procedura, prevista dall'art. 1, commi 527-529, della leggen. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedential 1999) introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditoripubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; e che la ri-chiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto contoche, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità dellariscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazionee benefici dell'eventuale riscossione, e che, per quelli superiori ad euro2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura diriscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamentodel credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'entesecondo l'ordinaria procedura (cfr. Cass. 9.5.2019, n. 12229).12.

Ingiustificato è pur l'ulteriore assunto della ricorrente secondo cui le di-sposizioni di cui la Corte distrettuale ha fatto applicazione, possono, al più, ap-plicarsi ai rapporti non ancora conclusi e non già nell'ipotesi di specie, in cuirisulta omessa “qualsivoglia forma di rendicontazione e informazione, nonché lecomunicazioni di inesigibilità, e dunque il rapporto tra Cassa ed Esattore è defi-nito ormai da tempo” (così ricorso, pag. 17).Invero questa Corte ha puntualizzato che, “in assenza di diversa previsioneespressa, i ruoli interessati dalla nuova disciplina sono tutti quelli consegnati eNumero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026resi esecutivi anteriormente alla data del 31.12.1999, senza poter distingueretra ruoli per i quali era da ritenere già esaurita l'attività di competenza dell'a-gente e quelli per i quali era pendente la procedura di riscossione.

Non può,infatti, condividersi la tesi difensiva per cui la legge di stabilità 2013 troverebbeapplicazione ai soli ruoli per i quali, alla data di entrata in vigore della legge,risultavano ancora pendenti i termini (triennali) per la comunicazione di inesi-gibilità previsti dall'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 112/1999” (così inmotivazione (pag. 11) Cass. 19.6.2020, n. 11972).13.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionaledell'art. 1, commi 527 e ss., legge n. 228/2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41e 42 Cost.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione delloart. 1 [OSCURATO:PERSONA] della Convenzione E.D.U. e dell'art. 117 Cost., laviolazione dell'art. 6 C.E.D.U.Deduce che, “ove si confermasse l'applicabilità dell'istituto dell'annullamentoautomatico ai crediti ed ai ruoli della Cassa ante 31.12.1999, [i commi 527, 528e 529 dell'art. 1 della legge n. 228/2012] non potrebbero andare esenti da seridubbi di legittimità costituzionale (…), andando a colpire, di fatto attuando unprelievo forzoso (…), gli introiti di un soggetto del tutto estraneo dall'apparatostatale (…)” (così ricorso, pag. 24).Deduce che l'interpretazione recepita dalla Corte d'appello “si pone anche inspregio dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] CEDU” (così ricorso, pag. 26); cherisulta violato l'art. 6 della C.E.D.U. con riferimento al principio della parità delleparti (cfr. ricorso, pag. 26).14.

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026È sufficiente il rinvio alla sentenza n. 26531 del 20.11.2020 di questa Corte.Quivi si è specificato che è manifestamente infondata la questione di legitti-mità costituzionale della legge n. 228 del 2012 per irragionevolezza, in quantonel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione dellerisorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del principio del “non ri-scosso per riscosso” e la “rottamazione dei ruoli inattivi”, sono ricompresi glienti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni,anche a seguito della loro trasformazione in enti “privatizzati”, in senso con-forme al principio sancito dall'art. 3 Cost., né può ravvisarsi, in relazione allalesione dell'art. 6 CEDU, la violazione della norma interposta dell'art. 117 Cost.in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebitaingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'interpretazione of-ferta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019.15.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.e dunque invoca la disapplicazione delle norme interne in contrasto con il dirittodell'Unione; in subordine, formula istanza di rimessione alla Corte di GiustiziaU.E. della questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 267, par. 3,T.F.U.E.Deduce che la sanatoria de qua costituisce un “aiuto di Stato, incompatibilecon il diritto dell'Unione e, come tale, direttamente disapplicabile dai Giudicinazionali in forza degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.” (così ricorso, pag. 27).Deduce in particolare che il meccanismo di cui ai commi 527 e ss. dell'art. 1della legge n. 228/2012 “ha introdotto non solo una misura condonistica a fa-Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026vore dei debitori morosi, ma anche una sanatoria per Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA], in cui sono confluite le società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA].” (cosìricorso, pag. 28).Deduce quindi che la sanatoria de qua “configura (…) un illegittimo aiuto diStato a favore delle società a partecipazione pubblica, poi confluite in AgenziaEntrate - [OSCURATO:SOCIETA], ai danni dei concessionari privati esclusi da tale sanatoria”(così ricorso, pag. 31).Deduce inoltre che alla disapplicazione può farsi luogo ex officio, in ogni statoe grado del giudizio (cfr. ricorso, pag. 31).16.

Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.17.

Difatti, questa Corte ha già spiegato che, in tema di riscossione dei creditidella [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] mediante ruolo, ilmeccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art. 1, commi 527-529, legge n. 228 del 2012, non si traduce in un “aiuto di Stato” contrastantecon l'art. 107 TFUE, non risultando in alcun modo dimostrato che tale discaricoautomatico comporti un vantaggio economico che il beneficiario non avrebbeottenuto in condizioni normali di mercato, trattandosi invece di crediti mera-mente virtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai deltutto inesigibili (cfr. Cass. (ord.) 1.7.2022, n. 21031).18.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 527 ess., legge n. 228/2012 e degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999.Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere che, in caso di mancataNumero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026cata adozione del provvedimento definitivo di diniego di discarico, “il rapportoobbligatorio tra la Cassa e l'agente della riscossione non poteva considerarsidefinito; di talché l'impossibilità di configurare un credito in favore della Cassa”(così ricorso, pag. 34).Deduce invero che l'art. 20 cit. nella sua iniziale formulazione non prefiguravauna condizione di procedibilità ovvero non precludeva agli enti creditori la pos-sibilità di promuovere nei confronti dell'agente della riscossione “un'azione dicognizione ordinaria, volta all'accertamento di eventuali inadempimenti nellosvolgimento del mandato esattoriale” (così ricorso, pag. 34).Deduce poi che nella specie è pacifico che l'agente della riscossione non hainviato le comunicazioni di inesigibilità, così precludendo ad essa ricorrente –alla stregua della ricostruzione della stessa Corte territoriale ‒ l'attivazione diqualsivoglia forma di tutela per effetto di un comportamento omissivo (cfr. ri-corso, pagg. 34 - 35).19.

Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile, siccome, peraltro,la Corte di Roma ha statuito in conformità all'elaborazione di questa Corte.Invero, allorché la Corte d'appello ha opinato per la fondatezza del motivo delgravame principale, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato il primo dictum,“nella parte in cui [aveva] ritenuto non obbligatorio lo svolgimento preliminaredella procedura di inesigibilità di cui all'art. 20 d.lgs. 112/1999”, si è conformataalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza d'appello, pagg. 18 - 19).Difatti, questo Giudice, con la già menzionata pronuncia n. 11972/2020, hapuntualizzato in ordine ai diritti di credito che la Cassa assume di vantare “inconseguenza della perdita del diritto al discarico per mancata trasmissione dellaNumero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026 comunicazione di inesigibilità ”, che, “in mancanza di attivazione del procedi-mento di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 112/1999 e di adozione del provvedimentodefinitivo di diniego del discarico, il rapporto obbligatorio tra ente creditore edagente della riscossione non può ritenersi allo stato ancora definito” (così inmotivazione Cass. n. 11972/2020, pag. 19).Del resto, la controricorrente ha rimarcato che “l'erroneo presupposto dell'op-zione ermeneutica patrocinata da Controparte sta nel superare il concetto di inesigibilità della partita iscritta a ruolo affidata all'agente della riscossione”;e che “l'ente di riscossione (…) non è liberato dalla responsabilità delle sommenon incassate fino alla conclusione dei procedimenti sulla valutazione dell'inesi-gibilità che saranno portati a compimento da parte dell'ente di riscossione (…)”(così controricorso, pagg. 30 - 31).20.

La censura infine veicolata dal mezzo in disamina (l'agente della riscos-sione non ha inviato le comunicazioni di inesigibilità) si risolve in ogni caso inuna doglianza di merito, come tale non scrutinabile in questa sede.21.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 527,legge n. 228/2012 e dell'art. 1, 1° co. e 2° co., d.m. 15.6.2015.Deduce – in via subordinata rispetto ai precedenti motivi ‒ che ha errato laCorte di Roma allorché “ha ritenuto di poter applicare ai crediti della Cassa diimporto inferiore ai 2000 euro l'istituto dell'annullamento automatico” (così ri-corso, pag. 36).Deduce invero che l'automatico discarico dei ruoli eccedenti l'importo di euro2.000,00 “lascia impregiudicati i diritti di credito della Cassa” (così ricorso, pag.Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/202636); viceversa “l'annullamento automatico dei crediti di importo inferiore adeuro 2.000 si spinge ad estinguere non solo il ruolo ma il credito della Cassa”(così ricorso, pag. 36).22.

Il quinto motivo di ricorso è analogamente inammissibile.23.

Invero, questa Corte ha già avuto cura di puntualizzare che, in tema diriscossione dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] mezzo del ruolo, il suo annullamento per crediti inferiori ad euro 2.000,00incidendo solo sulla procedura di riscossione, non coincide con l'annullamentodel credito sottostante, che potrà essere successivamente azionato dall'ente se-condo l'ordinaria procedura (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6767).Ingiustificatamente, perciò, la ricorrente prospetta il venir meno dei crediti diammontare inferiore ad euro 2.000,00 (cfr. ricorso, pag. 37).24.

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 682, 683 e684, legge n. 190/2014 e dell'art. 11 delle preleggi.Deduce, con riferimento ai ruoli consegnati all'agente della riscossione suc-cessivamente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha errato la Corte di Roma a reputare applicabilile modifiche apportate agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 dalla legge n.140/2014 ovvero a ritenere – in dipendenza dell'abrogazione della lett. b) del2° co. dell'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999 – che la mancata comunicazione circalo stato della riscossione non importasse la perdita del diritto al “discarico”.Deduce che i basilari principi che regolano la successione delle leggi neltempo, inducono a ritenere che solo a decorrere dal 1° gennaio 2015 ‒ dì dientrata in vigore della legge n. 140/2014 – opera l'abrogazione della lett. b) delNumero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/20262° co. dell'art. 19 cit., sicché solo a decorrere da tale data la mancata comuni-cazione circa lo stato della riscossione non importa la perdita del diritto al “di-scarico” (cfr. ricorso, pagg. 39 - 40).Deduce che le uniche disposizioni di immediata applicazione, anche retroat-tiva, sono quelle “procedimentali, che scandiscono le fasi amministrative suc-cessive all'invio delle comunicazioni di inesigibilità” (così ricorso, pag. 40).Deduce ulteriormente che, in ragione degli acclarati e reiterati inadempimentidell'agente della riscossione, i rapporti tra l'agente e la Cassa devono intendersidefinitivamente esauriti e nessuna norma preclude alla Cassa il ricorso agli or-dinari rimedi giurisdizionali, siccome il procedimento amministrativo di cui agliartt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 non costituisce condizione di procedibilitàdell'azione (cfr. ricorso, pagg. 41 – 42).25.

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108T.F.U.E. e dunque invoca la disapplicazione delle norme interne in contrasto conil diritto dell'Unione; in subordine, formula istanza di rimessione alla Corte diGiustizia U.E. della questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 267,par. 3, T.F.U.E.Deduce che l'art. 1, comma 682, della legge n. 190/2014, alla stregua dellainterpretazione ‒ il mancato inoltro della comunicazione sullo stato della riscos-sione non comporta perdita del diritto al “discarico” – retroattiva che la Corte diRoma ne ha operato, si configura come illegittimo aiuto di Stato in favore dell'a-gente della riscossione ed a scapito di soggetti privati svolgenti la medesimaNumero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026tamente disapplicabile dai Giudici nazionali in forza degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.(cfr. ricorso, pagg. 43 - 44).26.

Con sentenza n. 31908 dei 27.5/7.12.2025 le Sezioni Unite di questaCorte hanno, nei limiti delle questioni ad esse rimesse, nel ricorso del tutto ana-logo tra le medesime parti iscritto al n. 7137/2021 r.g. rigettato gli identici sestomotivo e settimo motivo di ricorso (e disposto la rimessione della causa a questaSezione per la prosecuzione del giudizio).Più esattamente il dictum delle Sezioni Unite è stato così massimato (Rv.676807-01):In tema di riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa nazionaledi previdenza e assistenza forense, l'efficacia, sulle cause in corso, delle modi-fiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012 (la quale, per i ruoli resi esecutivisino al 31 dicembre 1999, ha escluso l'applicabilità della procedura del discaricoper inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ivi compresol'obbligo di trasmissione della comunicazione di inesigibilità entro il triennio dallaconsegna del ruolo) e dalla legge n. 190 del 2014 (la quale, per i ruoli resiesecutivi dal 1° gennaio 2000, ha previsto la proroga dei termini per l'invio dellecomunicazioni di inesigibilità e ha abrogato, quale causa di decadenza dal dirittoal discarico, la mancata comunicazione annuale dello stato delle procedure) nonsi pone in contrasto con i principi di preminenza del diritto e del giusto processodi cui all'art. 6 CEDU - quale norma interposta in relazione al parametro di cuiall'art. 117, primo comma, Cost. -, inserendosi in un riassetto normativo chenon ha determinato un'imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione delcontenzioso (secondo l'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte cost.Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026n. 51 del 2019), anche tenuto conto della natura marginale ed accessoria dell'a-bolito obbligo di comunicazione annuale dello stato delle procedure rispetto aquello di invio delle comunicazioni di inesigibilità, già oggetto di proroga.27.

In esito alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte non residuano,pur con riferimento al presente ricorso, profili ulteriori da delibare in ordine alsesto motivo ed al settimo motivo, motivi che vanno, pertanto, anche nel casode quo rigettati alla stregua delle argomentazioni di cui alla pronuncia delle Se-zioni Unite.E ciò viepiù, per un verso, alla luce dei rilievi dapprima svolti ai fini delladeclaratoria di inammissibilità dei precedenti motivi.E ciò viepiù, per altro verso, a fronte delle argomentazioni svolte dalla ricor-rente nella memoria datata 23.6.2006, argomentazioni con le quali la Cassa ha,essenzialmente, reputato opportuno “evidenziare l'insanabile contrasto dellanormativa sopravvenuta in materia di annullamento automatico e discarico deiruoli con i principi fondamentali e le norme della nostra Costituzione, con l'au-spicio che questa Ecc.ma Corte voglia sollevare questione di legittimità costitu-zionale” (così memoria ricorrente datata 23.6.2026, pag. 2).Del resto, nella memoria in data 23.6.2026, la ricorrente, “in via gradata, perla denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga di confermare le precedentipronunce rese nei giudizi analoghi, [ha chiesto] che vengano quanto meno com-pensate le spese di tutti i gradi di giudizio, sussistendone tutte le condizioni”(così memoria in data 23.6.2026, pag. 13).28.

Si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudiziodi legittimità.Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026Invero, la materia del contendere è stata oggetto di plurimi interventi – tra iquali, si è detto, la sentenza n. 31908 dei 27.5/7.12.2025 delle Sezioni Unite diquesta Corte – che ne riflettono il disagevole e complesso sviluppo, al cui co-spetto le difficoltà non sono escluse dai “precedenti” già intervenuti.29.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 7 luglio 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, elettiva-mente domiciliata presso lo studio dell'avvocato professor Lorenzo del Federicoche ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende invirtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroADER – AGENZIA delle ENTRATE / RISCOSSIONE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – (succe-duta ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in per-sona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domi-cilia.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 5733/2022 della Corte d'appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 7 luglio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense (nel prosieguo Cassa) adiva il Tribunale di Roma.Esponeva che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), agente dellariscossione, aveva, con riferimento all'àmbito di Caserta, solo parzialmente ri-scosso e riversato ad essa ricorrente i contributi dovuti alla Cassa dagli avvocatiiscritti.Esponeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso qualsivoglia attività informativa.Chiedeva ingiungersi ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della complessiva sommadi euro 3.758.982,79, oltre accessori, quali contributi previdenziali iscritti neiruoli emessi per gli anni 1996 (suppletivo), 1997 (suppletivo), 1998 (ordinarioe suppletivo), 1999 (ordinario), 2000, 2001, 2002, 2003, 2007 e 2008.2. Con decreto n. 16565/2010 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.3. Con atto notificato in data 2.11.2011 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione.Instava, peraltro, per la revoca dell'ingiunzione.Resisteva la Cassa.Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026Deduceva, nel merito, che l'emissione dei ruoli e la loro consegna al conces-sionario costituivano prova della sussistenza del credito.4. Nel corso del giudizio, limitatamente ai ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999, sopravveniva la legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che “all'art.1, co. 527, 528 e 529, prevedeva l'annullamento automatico dei crediti, incartatinei ruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999, di importo sino ad € 2.000,00 edaltresì il discarico dei ruoli di importo superiore alla predetta soglia non più in-teressati da procedure di riscossione” (così ricorso, pag. 6).Nel corso del giudizio sopravveniva inoltre la legge n. 190/2014 (legge distabilità 2015), che apportava modifiche alla disciplina applicabile ai ruoli con-segnati all'agente della riscossione a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] invocava quindi l'applicazione dello ius superveniens.5. Con sentenza n. 21971/2015 il Tribunale rigettava l'opposizione.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello.Resisteva la Cassa; proponeva appello incidentale.7. Con sentenza n. 5733/2022 la Corte d'appello di Roma, respinto il gravameincidentale, accoglieva il gravame principale e, per l'effetto, accoglieva l'oppo-sizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 16565/2010.7.1. Premetteva la Corte di Roma che (cfr. sentenza d'appello, pag. 13)- il comma 527 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 aveva previsto l'annulla-mento automatico (“rottamazione”) dei ruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999,di importo sino ad euro 2.000,00;- il comma 528 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 aveva previsto per i ruoliresi esecutivi entro il 31.12.1999 di importo superiore ad euro 2.000,00 l'obbligoNumero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026dell'agente della riscossione di dar notizia alla Cassa dell'esaurimento dell'atti-vità di riscossione;- il comma 529 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 aveva previsto per tutti iruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999 – indipendentemente dal loro ammontare‒ l'inapplicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999.Premetteva ancora che con il d.m. 15.6.2015 del Ministero dell'Economia siera stabilito che le quote di importo fino ad euro 2.000,00 fossero oggetto diautomatico “discarico”; che le quote di importo superiore ad euro 2.000,00, senon interessate da procedure esecutive, fossero parimenti oggetto di automa-tico “discarico”; che per le quote di importo superiore ad euro 2.000,00 interes-sate da procedure di riscossione, la procedura di riscossione proseguisse, non-dimeno, in ipotesi esito infausto, che pur queste quote fossero oggetto di auto-matico “discarico”.Evidenziava quindi che alla stregua della normativa sopravvenuta era fondatoil motivo dell'appello principale con il quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva censurato la mancataapplicazione della legge n. 228/2012, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed era destituitadi fondamento l'iniziale domanda della Cassa, siccome, per i ruoli tutti resi ese-cutivi fino al 31.12.1999, l'agente della riscossione risultava “discaricato” perlegge, sicché era venuto meno l'obbligo di pagamento dell'importo residuo daparte dell'agente della riscossione.Evidenziava ulteriormente, al riguardo, che la legge non operava alcuna dif-ferenziazione “tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici (…) e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati (…)” (così sentenzad'appello, pag. 14).Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026Evidenziava per altro verso, la Corte di Roma, che era parimenti fondato ilmotivo di gravame concernente i ruoli resi esecutivi a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. sentenza d'appello, pag. 19).Evidenziava invero che doveva opinarsi per l'applicabilità delle disposizioni dicui ai commi 682 e ss. dell'art. 1 della legge n. 190/2014, disposizioni che ave-vano previsto la proroga dei termini per l'inoltro delle comunicazioni di inesigi-bilità e l'abrogazione della causa di inesigibilità costituita dalla mancata trasmis-sione della comunicazione circa lo stato delle procedure di recupero.Evidenziava segnatamente che “i termini per l'invio delle comunicazioni diinesigibilità non erano (…) decorsi all'atto dell'introduzione del giudizio” (cosìsentenza d'appello, pag. 20), siccome i termini de quibus e per i ruoli resi ese-cutivi sino al 31.12.1999 e per i ruoli resi esecutivi a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]erano stati reiteratamente prorogati per legge.Evidenziava in conclusione che pur per le somme di cui ai ruoli resi esecutivia decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la pretesa della Cassa risultava destituita di fonda-mento (cfr. sentenza d'appello, pag. 21).8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di sette mo-tivi, la cassazione con ogni conseguente statuizione.L'A.D.E.R. – Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] (subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)) ha depositato controricorso; hachiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.9. La ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026CONSIDERATO CHE10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 527, 528e 529, legge n. 228/2012, degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994 e dell'art. 20d.lgs. n. 112/1999.Deduce che ha errato la Corte di Roma a reputare applicabile nel caso dispecie, in ragione della riscossione a mezzo ruolo, la disciplina di cui alla leggen. 228/2012 con riferimento ai ruoli, resi esecutivi sino al 31.12.1999, di im-porto inferiore e di importo superiore ad euro 2.000,00.Deduce che la conclusione cui è addivenuta la Corte d'appello è erronea inconsiderazione della natura privata della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 11),cui lo Stato non può imporre l'annullamento del “carico” iscritto a ruolo (cfr.ricorso, pagg. 12 - 13).Deduce poi che l'automatica estinzione dei crediti della Cassa “assumerebbenatura di (…) illegittima disposizione ablatoria” (così ricorso, pag. 14).Deduce, per altro verso, che è illogico opinare nel senso che le disposizioni dicui ai commi 527, 528 e 529 cit. prefigurano interventi nella sfera patrimonialedella Cassa, che, viceversa, per il suo status privatistico non solo soggiace aldivieto di finanziamenti da parte dello Stato, ma dalla sfera finanziaria delloStato è del tutto autonoma e distaccata (cfr. ricorso, pag. 21).11. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1,cod. proc. civ., siccome la Corte di Roma ha statuito in conformità all'elabora-zione di questa Corte.Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026Invero, questa Corte ha spiegato che alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, madeputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale,è concesso “ex lege” di provvedere alla riscossione mediante ruolo e, pertanto,si applica ad essa la procedura, prevista dall'art. 1, commi 527-529, della leggen. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedential 1999) introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditoripubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; e che la ri-chiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto contoche, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità dellariscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazionee benefici dell'eventuale riscossione, e che, per quelli superiori ad euro2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura diriscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamentodel credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'entesecondo l'ordinaria procedura (cfr. Cass. 9.5.2019, n. 12229).12. Ingiustificato è pur l'ulteriore assunto della ricorrente secondo cui le di-sposizioni di cui la Corte distrettuale ha fatto applicazione, possono, al più, ap-plicarsi ai rapporti non ancora conclusi e non già nell'ipotesi di specie, in cuirisulta omessa “qualsivoglia forma di rendicontazione e informazione, nonché lecomunicazioni di inesigibilità, e dunque il rapporto tra Cassa ed Esattore è defi-nito ormai da tempo” (così ricorso, pag. 17).Invero questa Corte ha puntualizzato che, “in assenza di diversa previsioneespressa, i ruoli interessati dalla nuova disciplina sono tutti quelli consegnati eNumero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026resi esecutivi anteriormente alla data del 31.12.1999, senza poter distingueretra ruoli per i quali era da ritenere già esaurita l'attività di competenza dell'a-gente e quelli per i quali era pendente la procedura di riscossione. Non può,infatti, condividersi la tesi difensiva per cui la legge di stabilità 2013 troverebbeapplicazione ai soli ruoli per i quali, alla data di entrata in vigore della legge,risultavano ancora pendenti i termini (triennali) per la comunicazione di inesi-gibilità previsti dall'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 112/1999” (così inmotivazione (pag. 11) Cass. 19.6.2020, n. 11972).13. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionaledell'art. 1, commi 527 e ss., legge n. 228/2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41e 42 Cost.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione delloart. 1 [OSCURATO:PERSONA] della Convenzione E.D.U. e dell'art. 117 Cost., laviolazione dell'art. 6 C.E.D.U.Deduce che, “ove si confermasse l'applicabilità dell'istituto dell'annullamentoautomatico ai crediti ed ai ruoli della Cassa ante 31.12.1999, [i commi 527, 528e 529 dell'art. 1 della legge n. 228/2012] non potrebbero andare esenti da seridubbi di legittimità costituzionale (…), andando a colpire, di fatto attuando unprelievo forzoso (…), gli introiti di un soggetto del tutto estraneo dall'apparatostatale (…)” (così ricorso, pag. 24).Deduce che l'interpretazione recepita dalla Corte d'appello “si pone anche inspregio dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] CEDU” (così ricorso, pag. 26); cherisulta violato l'art. 6 della C.E.D.U. con riferimento al principio della parità delleparti (cfr. ricorso, pag. 26).14. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026È sufficiente il rinvio alla sentenza n. 26531 del 20.11.2020 di questa Corte.Quivi si è specificato che è manifestamente infondata la questione di legitti-mità costituzionale della legge n. 228 del 2012 per irragionevolezza, in quantonel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione dellerisorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del principio del “non ri-scosso per riscosso” e la “rottamazione dei ruoli inattivi”, sono ricompresi glienti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni,anche a seguito della loro trasformazione in enti “privatizzati”, in senso con-forme al principio sancito dall'art. 3 Cost., né può ravvisarsi, in relazione allalesione dell'art. 6 CEDU, la violazione della norma interposta dell'art. 117 Cost.in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebitaingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'interpretazione of-ferta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019.15. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.e dunque invoca la disapplicazione delle norme interne in contrasto con il dirittodell'Unione; in subordine, formula istanza di rimessione alla Corte di GiustiziaU.E. della questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 267, par. 3,T.F.U.E.Deduce che la sanatoria de qua costituisce un “aiuto di Stato, incompatibilecon il diritto dell'Unione e, come tale, direttamente disapplicabile dai Giudicinazionali in forza degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.” (così ricorso, pag. 27).Deduce in particolare che il meccanismo di cui ai commi 527 e ss. dell'art. 1della legge n. 228/2012 “ha introdotto non solo una misura condonistica a fa-Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026vore dei debitori morosi, ma anche una sanatoria per Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA], in cui sono confluite le società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA].” (cosìricorso, pag. 28).Deduce quindi che la sanatoria de qua “configura (…) un illegittimo aiuto diStato a favore delle società a partecipazione pubblica, poi confluite in AgenziaEntrate - [OSCURATO:SOCIETA], ai danni dei concessionari privati esclusi da tale sanatoria”(così ricorso, pag. 31).Deduce inoltre che alla disapplicazione può farsi luogo ex officio, in ogni statoe grado del giudizio (cfr. ricorso, pag. 31).16. Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.17. Difatti, questa Corte ha già spiegato che, in tema di riscossione dei creditidella [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] mediante ruolo, ilmeccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art. 1, commi 527-529, legge n. 228 del 2012, non si traduce in un “aiuto di Stato” contrastantecon l'art. 107 TFUE, non risultando in alcun modo dimostrato che tale discaricoautomatico comporti un vantaggio economico che il beneficiario non avrebbeottenuto in condizioni normali di mercato, trattandosi invece di crediti mera-mente virtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai deltutto inesigibili (cfr. Cass. (ord.) 1.7.2022, n. 21031).18. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 527 ess., legge n. 228/2012 e degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999.Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere che, in caso di mancataNumero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026cata adozione del provvedimento definitivo di diniego di discarico, “il rapportoobbligatorio tra la Cassa e l'agente della riscossione non poteva considerarsidefinito; di talché l'impossibilità di configurare un credito in favore della Cassa”(così ricorso, pag. 34).Deduce invero che l'art. 20 cit. nella sua iniziale formulazione non prefiguravauna condizione di procedibilità ovvero non precludeva agli enti creditori la pos-sibilità di promuovere nei confronti dell'agente della riscossione “un'azione dicognizione ordinaria, volta all'accertamento di eventuali inadempimenti nellosvolgimento del mandato esattoriale” (così ricorso, pag. 34).Deduce poi che nella specie è pacifico che l'agente della riscossione non hainviato le comunicazioni di inesigibilità, così precludendo ad essa ricorrente –alla stregua della ricostruzione della stessa Corte territoriale ‒ l'attivazione diqualsivoglia forma di tutela per effetto di un comportamento omissivo (cfr. ri-corso, pagg. 34 - 35).19. Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile, siccome, peraltro,la Corte di Roma ha statuito in conformità all'elaborazione di questa Corte.Invero, allorché la Corte d'appello ha opinato per la fondatezza del motivo delgravame principale, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato il primo dictum,“nella parte in cui [aveva] ritenuto non obbligatorio lo svolgimento preliminaredella procedura di inesigibilità di cui all'art. 20 d.lgs. 112/1999”, si è conformataalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza d'appello, pagg. 18 - 19).Difatti, questo Giudice, con la già menzionata pronuncia n. 11972/2020, hapuntualizzato in ordine ai diritti di credito che la Cassa assume di vantare “inconseguenza della perdita del diritto al discarico per mancata trasmissione dellaNumero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026 comunicazione di inesigibilità ”, che, “in mancanza di attivazione del procedi-mento di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 112/1999 e di adozione del provvedimentodefinitivo di diniego del discarico, il rapporto obbligatorio tra ente creditore edagente della riscossione non può ritenersi allo stato ancora definito” (così inmotivazione Cass. n. 11972/2020, pag. 19).Del resto, la controricorrente ha rimarcato che “l'erroneo presupposto dell'op-zione ermeneutica patrocinata da Controparte sta nel superare il concetto di inesigibilità della partita iscritta a ruolo affidata all'agente della riscossione”;e che “l'ente di riscossione (…) non è liberato dalla responsabilità delle sommenon incassate fino alla conclusione dei procedimenti sulla valutazione dell'inesi-gibilità che saranno portati a compimento da parte dell'ente di riscossione (…)”(così controricorso, pagg. 30 - 31).20. La censura infine veicolata dal mezzo in disamina (l'agente della riscos-sione non ha inviato le comunicazioni di inesigibilità) si risolve in ogni caso inuna doglianza di merito, come tale non scrutinabile in questa sede.21. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 527,legge n. 228/2012 e dell'art. 1, 1° co. e 2° co., d.m. 15.6.2015.Deduce – in via subordinata rispetto ai precedenti motivi ‒ che ha errato laCorte di Roma allorché “ha ritenuto di poter applicare ai crediti della Cassa diimporto inferiore ai 2000 euro l'istituto dell'annullamento automatico” (così ri-corso, pag. 36).Deduce invero che l'automatico discarico dei ruoli eccedenti l'importo di euro2.000,00 “lascia impregiudicati i diritti di credito della Cassa” (così ricorso, pag.Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/202636); viceversa “l'annullamento automatico dei crediti di importo inferiore adeuro 2.000 si spinge ad estinguere non solo il ruolo ma il credito della Cassa”(così ricorso, pag. 36).22. Il quinto motivo di ricorso è analogamente inammissibile.23. Invero, questa Corte ha già avuto cura di puntualizzare che, in tema diriscossione dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] mezzo del ruolo, il suo annullamento per crediti inferiori ad euro 2.000,00incidendo solo sulla procedura di riscossione, non coincide con l'annullamentodel credito sottostante, che potrà essere successivamente azionato dall'ente se-condo l'ordinaria procedura (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6767).Ingiustificatamente, perciò, la ricorrente prospetta il venir meno dei crediti diammontare inferiore ad euro 2.000,00 (cfr. ricorso, pag. 37).24. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 682, 683 e684, legge n. 190/2014 e dell'art. 11 delle preleggi.Deduce, con riferimento ai ruoli consegnati all'agente della riscossione suc-cessivamente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha errato la Corte di Roma a reputare applicabilile modifiche apportate agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 dalla legge n.140/2014 ovvero a ritenere – in dipendenza dell'abrogazione della lett. b) del2° co. dell'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999 – che la mancata comunicazione circalo stato della riscossione non importasse la perdita del diritto al “discarico”.Deduce che i basilari principi che regolano la successione delle leggi neltempo, inducono a ritenere che solo a decorrere dal 1° gennaio 2015 ‒ dì dientrata in vigore della legge n. 140/2014 – opera l'abrogazione della lett. b) delNumero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/20262° co. dell'art. 19 cit., sicché solo a decorrere da tale data la mancata comuni-cazione circa lo stato della riscossione non importa la perdita del diritto al “di-scarico” (cfr. ricorso, pagg. 39 - 40).Deduce che le uniche disposizioni di immediata applicazione, anche retroat-tiva, sono quelle “procedimentali, che scandiscono le fasi amministrative suc-cessive all'invio delle comunicazioni di inesigibilità” (così ricorso, pag. 40).Deduce ulteriormente che, in ragione degli acclarati e reiterati inadempimentidell'agente della riscossione, i rapporti tra l'agente e la Cassa devono intendersidefinitivamente esauriti e nessuna norma preclude alla Cassa il ricorso agli or-dinari rimedi giurisdizionali, siccome il procedimento amministrativo di cui agliartt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 non costituisce condizione di procedibilitàdell'azione (cfr. ricorso, pagg. 41 – 42).25. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108T.F.U.E. e dunque invoca la disapplicazione delle norme interne in contrasto conil diritto dell'Unione; in subordine, formula istanza di rimessione alla Corte diGiustizia U.E. della questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 267,par. 3, T.F.U.E.Deduce che l'art. 1, comma 682, della legge n. 190/2014, alla stregua dellainterpretazione ‒ il mancato inoltro della comunicazione sullo stato della riscos-sione non comporta perdita del diritto al “discarico” – retroattiva che la Corte diRoma ne ha operato, si configura come illegittimo aiuto di Stato in favore dell'a-gente della riscossione ed a scapito di soggetti privati svolgenti la medesimaNumero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026tamente disapplicabile dai Giudici nazionali in forza degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.(cfr. ricorso, pagg. 43 - 44).26. Con sentenza n. 31908 dei 27.5/7.12.2025 le Sezioni Unite di questaCorte hanno, nei limiti delle questioni ad esse rimesse, nel ricorso del tutto ana-logo tra le medesime parti iscritto al n. 7137/2021 r.g. rigettato gli identici sestomotivo e settimo motivo di ricorso (e disposto la rimessione della causa a questaSezione per la prosecuzione del giudizio).Più esattamente il dictum delle Sezioni Unite è stato così massimato (Rv.676807-01):In tema di riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti della Cassa nazionaledi previdenza e assistenza forense, l'efficacia, sulle cause in corso, delle modi-fiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012 (la quale, per i ruoli resi esecutivisino al 31 dicembre 1999, ha escluso l'applicabilità della procedura del discaricoper inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ivi compresol'obbligo di trasmissione della comunicazione di inesigibilità entro il triennio dallaconsegna del ruolo) e dalla legge n. 190 del 2014 (la quale, per i ruoli resiesecutivi dal 1° gennaio 2000, ha previsto la proroga dei termini per l'invio dellecomunicazioni di inesigibilità e ha abrogato, quale causa di decadenza dal dirittoal discarico, la mancata comunicazione annuale dello stato delle procedure) nonsi pone in contrasto con i principi di preminenza del diritto e del giusto processodi cui all'art. 6 CEDU - quale norma interposta in relazione al parametro di cuiall'art. 117, primo comma, Cost. -, inserendosi in un riassetto normativo chenon ha determinato un'imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione delcontenzioso (secondo l'interpretazione offerta dalla sentenza della Corte cost.Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026n. 51 del 2019), anche tenuto conto della natura marginale ed accessoria dell'a-bolito obbligo di comunicazione annuale dello stato delle procedure rispetto aquello di invio delle comunicazioni di inesigibilità, già oggetto di proroga.27. In esito alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte non residuano,pur con riferimento al presente ricorso, profili ulteriori da delibare in ordine alsesto motivo ed al settimo motivo, motivi che vanno, pertanto, anche nel casode quo rigettati alla stregua delle argomentazioni di cui alla pronuncia delle Se-zioni Unite.E ciò viepiù, per un verso, alla luce dei rilievi dapprima svolti ai fini delladeclaratoria di inammissibilità dei precedenti motivi.E ciò viepiù, per altro verso, a fronte delle argomentazioni svolte dalla ricor-rente nella memoria datata 23.6.2006, argomentazioni con le quali la Cassa ha,essenzialmente, reputato opportuno “evidenziare l'insanabile contrasto dellanormativa sopravvenuta in materia di annullamento automatico e discarico deiruoli con i principi fondamentali e le norme della nostra Costituzione, con l'au-spicio che questa Ecc.ma Corte voglia sollevare questione di legittimità costitu-zionale” (così memoria ricorrente datata 23.6.2026, pag. 2).Del resto, nella memoria in data 23.6.2026, la ricorrente, “in via gradata, perla denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga di confermare le precedentipronunce rese nei giudizi analoghi, [ha chiesto] che vengano quanto meno com-pensate le spese di tutti i gradi di giudizio, sussistendone tutte le condizioni”(così memoria in data 23.6.2026, pag. 13).28. Si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudiziodi legittimità.Numero registro generale 7428/2023Numero sezionale 3031/2026Numero di raccolta generale 24664/2026Data pubblicazione 16/08/2026Invero, la materia del contendere è stata oggetto di plurimi interventi – tra iquali, si è detto, la sentenza n. 31908 dei 27.5/7.12.2025 delle Sezioni Unite diquesta Corte – che ne riflettono il disagevole e complesso sviluppo, al cui co-spetto le difficoltà non sono escluse dai “precedenti” già intervenuti.29. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 7 luglio 2026.Il presidenteGuido Mercolino