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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24030/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato; lette le conclusioni della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado ovvero l'accoglimento del ricorso, con rifusione delle spese, come da nota allegata; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna riformava la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato l'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno a favore della parte civile.

In particolare, la Corte di appello assolveva l'imputata, perché il fatto non era punibile ai sensi degli artt. 59, quarto comma, e 393-bis cod. pen.

Secondo l'imputazione, il 27 aprile 2015 la Marchio aveva offeso l'onore e il prestigio di un funzionario di P.S. mentre compiva un atto del suo ufficio (segnatamente un servizio di ordine pubblico in occasione di un pubblico dibattito), rivolgendogli frasi oltraggiose.

In appello, la Corte territoriale riteneva ravvisabile la fattispecie scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. in forma putativa, in quanto la imputata aveva reagito al comportamento del suddetto funzionario "percepito" come improntato alla prevaricazione e al disprezzo, tenuto conto del contesto in cui si era svolti i fatti che rendevano giustificabile una siffatta percezione.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale indicato in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Vizio di motivazione in relazione all'applicazione della scriminante putativa.

La Corte di appello ha operato una ricostruzione errata degli accadimenti quanto al fatto ritenuto scatenante della reazione dell'imputata (non il ferimento dell'amico, ma la mancata risposta ai chiarimenti chiesti al funzionario di polizia).

Difetta inoltre l'atto arbitrario che giustifica la scriminante (nella specie la mancata risposta a richiesta di chiarimenti, nè poteva il silenzio assumere il significato di un comportamento di capriccio, malanimo, sopruso, prepotenza, ecc,) e quindi la sua configurabilità in forma putativa.

La motivazione è illogica, in quanto pur ammettendo che il comportamento del pubblico ufficiale non fosse arbitrario, gli attribuisce tale carattere solo per il mero "contesto".

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e le altre parti hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Sono in primo luogo da ritenersi precluse in questa sede le censure versate nel ricorso riguardanti la ricostruzione dei fatti, viepiù genericamente formulate.

3. Non hanno fondamento alcuno i rilievi sulla ritenuta arbitrarietà dell'atto in forma putativa.

L'arbitrarietà di cui all'art. 393-bis cod. pen. può riguardare qualsiasi "comportamento" del pubblico agente - e non necessariamente uno specifico atto del suo ufficio - che sia disfunzionale - anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione - rispetto al fine per cui il potere è conferito (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282906).

Nella specie, la Corte di appello ha in modo incensurabile valorizzato la sequenza degli accadimenti che ha fatto ragionevolmente ritenere il complessivo comportamento di colui che era il responsabile gerarchico del servizio d'ordine come improntato ad arbitrarietà e prevaricazione: in sintesi, secondo quanto accertato in sede di merito, l'imputata si era recata con alcuni amici, facenti parte di un collettivo studentesco, ad una manifestazione politica sul lavoro giovanile per prendere la parola, quando - pur in assenza di un loro comportamento di disturbo - venivano inseguiti da una trentina di agenti antisommossa e costretti a fuggire; poco dopo, la imputata aveva visto che uno degli amici era sanguinante e aveva riferito di aver ricevuto una manganellata da un agente e di aver denunciato agli agenti l'accaduto senza ricevere alcun riscontro; a quel punto la donna aveva chiesto al funzionario sovraordinato della squadra spiegazioni per l'accaduto e, a fronte del suo perdurante silenzio (lo stesso aveva ammesso in giudizio di non aver prestato alcun interesse alle lamentele della donna), aveva pronunciato le frasi oltraggiose indicate nella imputazione.

Ebbene, la giurisprudenza è ferma nel ritenere necessaria la relazione tra il comportamento del pubblico ufficiale e la reazione, nel senso che non sarebbe scriminata la protesta nei confronti della P.A. che veda come obiettivo il pubblico ufficiale che tuttavia nulla ha fatto: l'atto arbitrario del pubblico ufficiale deve aver dato causa al fatto e se pertanto la reazione del privato sia stata causata non dal comportamento del pubblico ufficiale, ma dall'essere stato in passato vittima di un comportamento illegittimo ed arbitrario da parte di altro pubblico ufficiale, si ritiene non applicabile la citata scriminante (Sez. 6, n. 3943 del 27/03/1972, Rv. 121222; Sez. 6, n. 404 del 11/11/1998, dep. 1999, Rv. 212913).

La "reazione" deve trovare quindi in quel comportamento arbitrario la sua giustificazione.

Nel caso in esame, con accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, il funzionario di polizia, destinatario delle offese, è stato identificato dalla imputata non come il bersaglio della sua reazione in ragione di pregressi accadimenti al primo estranei ma come il responsabile dell'intera operazione.

Correttamente la Corte di appello non ha limitato l'esame soltanto alla ultima condotta della persona oggetto dell'azione delittuosa, ma ha considerato tutta la serie di atti concatenati svoltisi sotto la responsabilità di quest'ultimo che hanno finito per potenziare "per accumulo" la percezione della carica afflittiva e arbitraria del comportamento del pubblico ufficiale.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato; lette le conclusioni della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado ovvero l'accoglimento del ricorso, con rifusione delle spese, come da nota allegata; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia comunque rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna riformava la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato l'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno a favore della parte civile. In particolare, la Corte di appello assolveva l'imputata, perché il fatto non era punibile ai sensi degli artt. 59, quarto comma, e 393-bis cod. pen. Secondo l'imputazione, il 27 aprile 2015 la Marchio aveva offeso l'onore e il prestigio di un funzionario di P.S. mentre compiva un atto del suo ufficio (segnatamente un servizio di ordine pubblico in occasione di un pubblico dibattito), rivolgendogli frasi oltraggiose. In appello, la Corte territoriale riteneva ravvisabile la fattispecie scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. in forma putativa, in quanto la imputata aveva reagito al comportamento del suddetto funzionario "percepito" come improntato alla prevaricazione e al disprezzo, tenuto conto del contesto in cui si era svolti i fatti che rendevano giustificabile una siffatta percezione. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale indicato in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione in relazione all'applicazione della scriminante putativa. La Corte di appello ha operato una ricostruzione errata degli accadimenti quanto al fatto ritenuto scatenante della reazione dell'imputata (non il ferimento dell'amico, ma la mancata risposta ai chiarimenti chiesti al funzionario di polizia). Difetta inoltre l'atto arbitrario che giustifica la scriminante (nella specie la mancata risposta a richiesta di chiarimenti, nè poteva il silenzio assumere il significato di un comportamento di capriccio, malanimo, sopruso, prepotenza, ecc,) e quindi la sua configurabilità in forma putativa. La motivazione è illogica, in quanto pur ammettendo che il comportamento del pubblico ufficiale non fosse arbitrario, gli attribuisce tale carattere solo per il mero "contesto". 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e le altre parti hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Sono in primo luogo da ritenersi precluse in questa sede le censure versate nel ricorso riguardanti la ricostruzione dei fatti, viepiù genericamente formulate. 3. Non hanno fondamento alcuno i rilievi sulla ritenuta arbitrarietà dell'atto in forma putativa. L'arbitrarietà di cui all'art. 393-bis cod. pen. può riguardare qualsiasi "comportamento" del pubblico agente - e non necessariamente uno specifico atto del suo ufficio - che sia disfunzionale - anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione - rispetto al fine per cui il potere è conferito (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282906). Nella specie, la Corte di appello ha in modo incensurabile valorizzato la sequenza degli accadimenti che ha fatto ragionevolmente ritenere il complessivo comportamento di colui che era il responsabile gerarchico del servizio d'ordine come improntato ad arbitrarietà e prevaricazione: in sintesi, secondo quanto accertato in sede di merito, l'imputata si era recata con alcuni amici, facenti parte di un collettivo studentesco, ad una manifestazione politica sul lavoro giovanile per prendere la parola, quando - pur in assenza di un loro comportamento di disturbo - venivano inseguiti da una trentina di agenti antisommossa e costretti a fuggire; poco dopo, la imputata aveva visto che uno degli amici era sanguinante e aveva riferito di aver ricevuto una manganellata da un agente e di aver denunciato agli agenti l'accaduto senza ricevere alcun riscontro; a quel punto la donna aveva chiesto al funzionario sovraordinato della squadra spiegazioni per l'accaduto e, a fronte del suo perdurante silenzio (lo stesso aveva ammesso in giudizio di non aver prestato alcun interesse alle lamentele della donna), aveva pronunciato le frasi oltraggiose indicate nella imputazione. Ebbene, la giurisprudenza è ferma nel ritenere necessaria la relazione tra il comportamento del pubblico ufficiale e la reazione, nel senso che non sarebbe scriminata la protesta nei confronti della P.A. che veda come obiettivo il pubblico ufficiale che tuttavia nulla ha fatto: l'atto arbitrario del pubblico ufficiale deve aver dato causa al fatto e se pertanto la reazione del privato sia stata causata non dal comportamento del pubblico ufficiale, ma dall'essere stato in passato vittima di un comportamento illegittimo ed arbitrario da parte di altro pubblico ufficiale, si ritiene non applicabile la citata scriminante (Sez. 6, n. 3943 del 27/03/1972, Rv. 121222; Sez. 6, n. 404 del 11/11/1998, dep. 1999, Rv. 212913). La "reazione" deve trovare quindi in quel comportamento arbitrario la sua giustificazione. Nel caso in esame, con accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, il funzionario di polizia, destinatario delle offese, è stato identificato dalla imputata non come il bersaglio della sua reazione in ragione di pregressi accadimenti al primo estranei ma come il responsabile dell'intera operazione. Correttamente la Corte di appello non ha limitato l'esame soltanto alla ultima condotta della persona oggetto dell'azione delittuosa, ma ha considerato tutta la serie di atti concatenati svoltisi sotto la responsabilità di quest'ultimo che hanno finito per potenziare "per accumulo" la percezione della carica afflittiva e arbitraria del comportamento del pubblico ufficiale. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissib
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