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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 39871/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa.

Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per essere stata affermata la penale responsabilità dell'imputato, pur in difetto di artifizi o raggiri.

2. Il ricorso è inammissibile.

La Corte d'appello, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e delle indagini compiute dal teste sull'intestazione del conto corrente, su cui era confluita la somma bonificata, ha ritenuto accertato che l'imputato mediante artifici (la pubblicazione dell'annuncio di vendita su un sito on line) e raggiri (l'instaurazione della trattativa, la pretesa della caparra, i differimenti nell'inviare la documentazione e/o indicazioni sul numero di targa e gli altri elementi identificativi del mezzo per la stipula del contratto, le scuse accampate per la consegna del bene) aveva indotto in errore la persona offesa sul buon esito dell'affare, procurandosi un ingiusto profitto con corrispondente altrui danno, dato dalla somma versata dalla persona offesa a titolo di acconto per l'acquisto del bene, mai consegnatole.

A fronte della motivazione della sentenza impugnata le critiche difensive non sono deducibili nel giudizio di legittimità, delineando una rilettura e una reinterpretazione delle fonti di prova, apprezzate dalle due conformi decisioni, certamente non consentite in sede di legittimità.

Giova ricordare che questa Corte (Sez. 2, n. 51551 del 4/12/2019, Rv. 278231) ha già avuto modo di affermare che integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] gostinacchio I D E 'P C; T A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione, per essere stata affermata la penale responsabilità dell'imputato, pur in difetto di artifizi o raggiri. 2. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e delle indagini compiute dal teste sull'intestazione del conto corrente, su cui era confluita la somma bonificata, ha ritenuto accertato che l'imputato mediante artifici (la pubblicazione dell'annuncio di vendita su un sito on line) e raggiri (l'instaurazione della trattativa, la pretesa della caparra, i differimenti nell'inviare la documentazione e/o indicazioni sul numero di targa e gli altri elementi identificativi del mezzo per la stipula del contratto, le scuse accampate per la consegna del bene) aveva indotto in errore la persona offesa sul buon esito dell'affare, procurandosi un ingiusto profitto con corrispondente altrui danno, dato dalla somma versata dalla persona offesa a titolo di acconto per l'acquisto del bene, mai consegnatole. A fronte della motivazione della sentenza impugnata le critiche difensive non sono deducibili nel giudizio di legittimità, delineando una rilettura e una reinterpretazione delle fonti di prova, apprezzate dalle due conformi decisioni, certamente non consentite in sede di legittimità. Giova ricordare che questa Corte (Sez. 2, n. 51551 del 4/12/2019, Rv. 278231) ha già avuto modo di affermare che integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] gostinacchio I D E 'P C; T A [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39871/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris