CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 2024
Cassazione n. 21254/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/05/1.961 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 532/24 SANTAMARIA (PARTE CIVILE) OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso della parte civile nonché la memoria depositata in data 30 aprile 2024; Vista altresì la memoria depositata in data 24 aprile 2024 nell'interesse della imputata [OSCURATO:PERSONA] con la quale la difesa insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che le pur articolate doglianze dedotte nel ricorso (e ribadite con la citata memoria)- attinenti alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato - sono manifestamente infondate e ripropongono le censure già avanzate in sede di appello cui la Corte territoriale ha fornito risposta adeguata e immune da fratture logiche (v. in particolare pag. 6), dovendosi peraltro rilevare che il debitore esecutato non era presente; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec