CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è generico nella parte in cui non riesce a confutare adeguatamente la giudicata congrua pena irrogata che la Corte di merito ha escluso potesse essere sostituita (in tal senso militava il motivo di gravame) con quella pecuniaria e rilevato l'impossibilità di ritenere, a cagione della tipologia di recidiva contestata, prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla citata aggravante; osservato, infatti, che quanto alla pena, va ribadito che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (tra le tante, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso