CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28774/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Campobasso visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Gamberini, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Campobasso ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Campo marino. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona sottoposta ad indagini, per i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.2.1. Travisamento delle risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti sulla sostanza stupefacente in sequestro, volti alla deteiminazione qualitativa e quantitativa del principio attivo. Nella prospettazione difensiva l'ordinanza impugnata ha erroneamente considerato il peso in grammi di principio attivo puro contenuto in ogni reperto esaminato e in tutta la sostanza sequestrata, senza, però, rapportarlo rispettivamente al peso di ogni reperto e al peso di tutta la sostanza. In questo modo non ha calcolato la percentuale di principio attivo effettivamente presente nella sostanza in sequestro. Ad esempio, il reperto Al contiene 1,2313 grammi di principio attivo, ma è costituito da ben 947,400 grammi di sostanza e possiede, pertanto, una percentuale minima di principio attivo dello 0,13%, ossia una quantità di 0,0013 grammi per ogni grammo. Da ciò consegue che la sostanza in sequestro non ha attitudine drogante e che la condotta posta in essere non integra il reato ipotizzato per difetto di offensività. 2.2. Travisamento dell'oggetto dell'accertamento tecnico, che, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, ha riguardato anche la sostanza rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente, corrispondente ai reperti A4 e A5, aventi un contenuto di principio attivo irrisorio pari a 0,20%, il primo, e il secondo. Del tutto illogicamente, poi, il Tribunale avrebbe valorizzato ai fini della gravità indiziaria elementi che non sono connessi alla ipotizzata attività di detezione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, quali la detenzione di un coltello a farfalla e di una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. 2. Il Tribunale per il riesame, in sede di appello, ha affermato, in primo luogo, il principio secondo cui in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo ilprincipio di offensività (Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, PMT in proc. Castignani, Rv. 275956 - 01). Ha, poi, rilevato che gli accertamenti hanno permesso di riscontrare la presenza di un principio attivo non inferiore allo 0,5%; in particolare i reperti Al, A2 e A3 si caratterizzano per un principio attivo pari a 1,23 il primo, a 0,5011, il secondo, e a 0,5099 il terzo, e che la quantità complessiva di principio attivo puro è pari a grammi 2,268, da cui è possibile ricavare 89 dosi medie droganti. Aggiunge che il ricorrente aveva la disponibilità non soltanto di 1558 foglie e inflorescenze di cannabis ma anche che, all'interno della propria abitazione, aveva 60,02 grammi di marijuana e materiale utile al confezionamento (una bilancia da cucina con residui di sostanza erbacea di colore verdastro, una macchina per sottovuoto con lacci e buste un coltello tipo farfalla). A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente non chiarisce in quale misura il dato relativo al peso medio delle singole unità costituenti il campione sarebbe idoneo a incrinare il quadro indiziario. Tale valore, infatti, esprime un dato percentuale che deve essere valutato congiuntamente a quello concernente il quantitativo di principio attivo puro ricavabile da ciascun campione. In ogni caso, quel che rileva è che la contestazione attiene alla detenzione a fini di cessione di una quantità di stupefacente che può dirsi corrispondente a 89 dosi: altro sarebbe se fosse contestata la cessione di una parte di esso, in quanto, in tal caso, si potrebbe porre la questione della efficacia drogante della quantità ceduta. Parimenti infondata è la censura concernente il richiamo, contenuto nell'ordinanza impugnata, ai 60,2 grammi di marijuana rinvenuti presso l'abitazione dell'indagato. Dalla motivazione non emerge che tale circostanza sia stata valorizzata per affermare che la sostanza fosse stata sottratta agli accertamenti tecnici. Essa è stata, piuttosto, richiamata quale ulteriore elemento sintomatico della non occasionalità dell'attività di spaccio e della destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi, conclusione ulteriormente corroborata dal rinvenimento, presso l'abitazione dell'imputato, di materiale destinato alla pesatura e al confezionamento della sostanza. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M