Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 534/1989
ECLI:IT:COST:1989:534
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ordinanza emessa il 9 marzo 1989 il Pretore di Roma, nel
procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e I.N.P.S. ed
altro (ord. n. 304/1989), ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53
Cost., dell'art. 10, terzo e quarto comma, l. 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 1988).
Viene censurata "l'omissione in subiecta materia di modifiche
radicali da parte del legislatore ordinario".
A sostegno delle ragioni addotte dal giudice a quo si sono
costituiti i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri. È intervenuto
altresì, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura
generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità della
sollevata questione (data "la estrema genericità e indeterminatezza
nella prospettazione della questione") ovvero, in subordine, per la
sua infondatezza.
2. - Con altra ordinanza, emessa il 19 gennaio 1989 dal Pretore di
Palermo nel procedimento civile tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri e I.N.P.S.
ed altro (ord. n. 369/1989), è stata sollevata analoga questione con
riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost.
Per il rimettente "con la disposizione citata il legislatore,
lungi dall'introdurre il mutamento strutturale di disciplina del
sistema contributivo auspicato dalla Corte, si sarebbe in realtà
limitato a modificare in ribasso le aliquote di contribuzione ed a
prevedere la riduzione e successiva soppressione dei contributi posti
a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende
autonome e dell'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, nonché la detrazione su
quanto dovuto per il 1988 o il rimborso dei contributi versati nel
1987 per i soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'art. 31".
Da ciò deriverebbe la "implicita conferma di considerare lo
strumento contributivo in questione non un premio assicurativo,
seppure non rapportato al costo ed all'entità delle prestazioni, né
distribuito in modo diverso sugli assicurati in attuazione coattiva
della solidarietà sociale cui in materia ci si ispira, bensì una
sorta di ibrida imposta speciale e di scopo al tempo stesso, con cui
far fronte all'occorrenza ai dissesti di bilancio provocati dalla
incapacità di controllo della spesa nel settore di cui trattasi".
Nel giudizio si è costituito l'I.N.P.S., assumendo l'infondatezza
della questione (essendosi il legislatore comunque mosso, con la
norma impugnata "per realizzare una più equa ripartizione degli
oneri").
Analoghe richieste sono state avanzate nell'intervento
dell'Avvocatura dello Stato.
1. - Stante l'identità della questione proposta dai rimettenti, i
giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia.
2.1. - I giudici a quibus, a fronte della norma che riduce
l'aliquota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale a carico di talune categorie aventi titolo alle prestazioni
medesime (legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, nn. 3 e 4), dubitano
della legittimità di essa, limitata a una mera riduzione
quantitativa, senza incidenza, cioè, nella disciplina del sistema
contributivo in atto, già oggetto di trascorse censure.
2.2. - La genericità e l'indeterminatezza di prospettazione e di
contenuto dell'ordinanza del Pretore di Roma non ne consentono
l'esame, giusta quanto rilevato dall'Avvocatura dello Stato, con
conseguente declaratoria di inammissibilità.
2.3. - Per quanto attiene all'ordinanza del Pretore di Palermo, va
subito ricordato che l'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
su cui continua a incentrarsi - come lo stesso rimettente esattamente
considera - la disciplina contributiva, fu già oggetto di ampia
disamina da parte di questa Corte. Se ne riconobbero (sentenza n. 431
del 1987) le manifeste incongruenze originate da una globale
inadeguatezza del contenuto normativo tenuto conto della pregressa
imponente trasformazione costituzionalmente protetta: non già più,
in negativo, la mera cura delle malattie, bensì la tutela del bene
intangibile della salute. Sicché, della disciplina medesima venne
esclusa, nell'immediato, la illegittimità, sol nella mera
considerazione che il sistema, se così può essere denominata una
congerie di disposizioni contingenti e disperse, veniva a costituire
l'ultimo anello di congiunzione tra il ristretto campo mutualistico
regolamentato nel passato (confr. sentenza n. 89 del 1984) e
l'odierna realtà di civile solidarismo cui il servizio sanitario va
indubbiamente adeguato.
3. - Per le considerazioni che qui precedono può ancora
eccezionalmente consentirsi, se pure in via estremamente contingente,
la vigenza della disposizione venuta ora all'esame: l'art. 10 della
legge n. 67 del 1988, che alla disciplina del menzionato art. 31
legge del 1986 comunque attiene, ma rivela, ancorché su di un piano
di stretta provvisorietà (cfr. ord. n. 403 del 1989), un tentativo,
sia pur modesto, di rendere maggiormente uniforme il prelievo.
4. - La Corte, tuttavia, ribadisce fermamente, in coerenza con
quanto rilevato, che tutta la normativa attuale sulla contribuzione
sanitaria continua ad essere espressione d'interventi meramente
episodici, non plausibili con riguardo specifico alle evidenti
connotazioni d'ordine solidaristico cui deve sottostare la materia in
discussione, nella sua regolamentazione paritaria per tutti i
cittadini in ossequio ai fondamentali precetti contenuti nell'art. 32
Cost.
Conclusivamente, si impongono, in uno alla effettiva puntuale
individuazione dei costi del servizio sanitario, la
razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione e l'effettivo
incremento dell'efficienza di esso per l'intero territorio nazionale,
obiettivi peraltro già previsti dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595
(Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario
triennale 1986-88) e sin qui non attuati.
Nel delineato senso di temporaneità estrema, la questione va
dichiarata non fondata, con la specifica e ribadita avvertenza,
tuttavia, che il protrarsi dell'inerzia ovvero il perpetuarsi
dell'adozione di interventi disarmonici ed episodici, avulsi dalle
garanzie costituzionali, non potrà non essere seguito,
nell'immediato futuro, da un conseguente adeguato riesame della
materia.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Riuniti i giudizi:
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, nn. 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n.
67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3,
35 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Roma, con l'ordinanza n.
304/1989;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10, nn. 3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3 e
53 Cost., sollevata dal Pretore di Palermo, con l'ordinanza n.
369/1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI