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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 13363/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per essa quale procuratrice speciale [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], inRoma, via [OSCURATO:PERSONA],25 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma, piazza Santiago del Cile, 7 –controricorrente– Oggetto: conto corrente saldo zero avverso la sentenza n. 502 /20 1 9 , del la Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, pubblicata l ’11 .1 1.2019 , notificata il 19.11.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 22 . 2 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che

1. –Con sentenza n. 2425/2017 il T ribunale di Taranto revocava il decreto n. 402/2013, col quale era stato ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione il pagamento della somma di € 299.086,28 in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata, a titolo di rimborso di credito in sofferenza relativo al conto corrente n. 182/00046415, aperto il 2/7/1973 ed estinto il 22/1/2013 (opponendosi, la [OSCURATO:PERSONA] spa aveva contestato il tasso diinteresse, determinato mediante rinvio agli usi piazza, la chiusura periodica dei conti con capitalizzazione degli interessi, le valute, le spese di tenuta conto).

Riteneva il giudice di prime cure che: la banca non aveva offerto prova del proprio credito (art. 2697 c.c.), non avendo allegato tutti gli estratti conto afferenti al rapporto eil ricalcolo partendo da saldo zero avrebbe costituito un espediente dell'istituto volto ad escludere quella parte del rapporto inficiata dall'inosservanza di norme imperative.

2. – Avverso questa sentenza ha interposto appello , dinanzi alla Corte di Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto,la [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata (cui è succeduta l'appellante [OSCURATO:SOCIETA]. oggi ricorrente, quale cessionaria del credito dalla predetta banca) .

La Corte adita rigettava il gravame. 3.– [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione con due motivi . [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha presentato controricorso.

4. – In data 23.1.2024 [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di rinunziare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazioneha aderito alla rinunzia.

5. –Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto.Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa l’intervenuta accettazione della rinunzia al ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per essa quale procuratrice speciale [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a e difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], inRoma, via [OSCURATO:PERSONA],25 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma, piazza Santiago del Cile, 7 –controricorrente– Oggetto: conto corrente saldo zero avverso la sentenza n. 502 /20 1 9 , del la Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, pubblicata l ’11 .1 1.2019 , notificata il 19.11.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 22 . 2 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1. –Con sentenza n. 2425/2017 il T ribunale di Taranto revocava il decreto n. 402/2013, col quale era stato ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione il pagamento della somma di € 299.086,28 in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata, a titolo di rimborso di credito in sofferenza relativo al conto corrente n. 182/00046415, aperto il 2/7/1973 ed estinto il 22/1/2013 (opponendosi, la [OSCURATO:PERSONA] spa aveva contestato il tasso diinteresse, determinato mediante rinvio agli usi piazza, la chiusura periodica dei conti con capitalizzazione degli interessi, le valute, le spese di tenuta conto). Riteneva il giudice di prime cure che: la banca non aveva offerto prova del proprio credito (art. 2697 c.c.), non avendo allegato tutti gli estratti conto afferenti al rapporto eil ricalcolo partendo da saldo zero avrebbe costituito un espediente dell'istituto volto ad escludere quella parte del rapporto inficiata dall'inosservanza di norme imperative. 2. – Avverso questa sentenza ha interposto appello , dinanzi alla Corte di Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto,la [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata (cui è succeduta l'appellante [OSCURATO:SOCIETA]. oggi ricorrente, quale cessionaria del credito dalla predetta banca) . La Corte adita rigettava il gravame. 3.– [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato ricorso per cassazione con due motivi . [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha presentato controricorso. 4. – In data 23.1.2024 [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato di rinunziare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazioneha aderito alla rinunzia. 5. –Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto.Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa l’intervenuta accettazione della rinunzia al ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consi
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