CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 12/07/2022 della Corte d'appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3, cod. pen. ("perché arbitrariamente si allontanava dal luogo ove era ristretto in regime di detenzione domiciliare, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale"), escludendo fra l'altro che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. "alla luce di una valutazione complessiva della personalità dell'imputato gravato da precedenti condanne". 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che non sarebbe preclusa dall'esistenza di precedenti penali dell'imputato. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente darsi atto che, come da provvedimento pronunciato in udienza, non può essere accolta la richiesta di rinvio per adesione del difensore all'astensione proclamata dalle Camere penali, trattandosi di processo trattato in forma cartolare. Secondo la disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di rinvio per adesione dei difensori all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria, pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, stabilito dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non consente alcun differimento dell'udienza camerale, venendo la trattazione orale sostituita dal contraddittorio cartolare (Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724). 2. Non fondata e, per certi aspetti, aspecifica si palesa la doglianza del ricorrente circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale, in ossequio al principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) per cui la valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità va fatta in concreto tenendo conto di tutti gli indici di legge, ha argomentato, circa il difetto del requisito dell'occasionalità e della particolare tenuità della condotta, con riferimento ai precedenti penali da cui l'imputato - detenuto per altra causa - era gravato, in termini di recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Dato di segno negativo, questo, che è stato considerato ostativo alla configurabilità nel caso in esame della particolare tenuità del fatto.Si osserva che il richiamo ai precedenti deve intendersi ricettizio del certificato del casellario penale, che pone in evidenza, fra gli altri, la presenza di due precedenti specifici - risalenti agli anni 2007 e 2012 -, integrandosi quindi il requisito dell'abitualità. Seppure implicitamente inerente agli indici di gravità oggettiva del fatto di evasione dal regime di detenzione domiciliare e al grado di colpevolezza dell'agente, plurirecidivo, alla stregua dell'art. 133, primo comma, cod. pen., trattasi a ben vedere di motivato apprezzamento di merito (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635), che la generica doglianza difensiva, già disattesa in sede di gravame, non vale ad inficiare e che risulta insindacabile da parte della Corte di legittimità. 3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle