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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31812/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] luglio 2021, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione con sentenza del 5 febbraio 2020, ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Napoli 1'8 febbraio 2018, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., e 73, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (artt. 133, 81, comma 2, e 62 bis cod. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio, anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'erronea applicazione della disciplina del reato continuato.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto generico e non in grado di confrontarsi con la motivazione posta alla base della sentenza impugnata, non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua.

La Corte evidenzia al riguardo l'estrema gravità del fatto, la partecipazione dell'imputato ad una associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, la tardiva e generica ammissione degli addebiti/priva peraltro di concreta incidenza, nonché i precedenti penali a carico dell'imputato, quali elementi che escludono l'attuale cambiamento di vita dello stesso (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] luglio 2021, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione con sentenza del 5 febbraio 2020, ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Napoli 1'8 febbraio 2018, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., e 73, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge (artt. 133, 81, comma 2, e 62 bis cod. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio, anche in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'erronea applicazione della disciplina del reato continuato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto generico e non in grado di confrontarsi con la motivazione posta alla base della sentenza impugnata, non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua. La Corte evidenzia al riguardo l'estrema gravità del fatto, la partecipazione dell'imputato ad una associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, la tardiva e generica ammissione degli addebiti/priva peraltro di concreta incidenza, nonché i precedenti penali a carico dell'imputato, quali elementi che escludono l'attuale cambiamento di vita dello stesso (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso