CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27457/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 16 settembre 2013 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del Procuratore della Repubblica di confisca, ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, dei beni nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di estorsione con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano del 24 giugno 2004, irrevocabile il 19 marzo 2005, alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione oltre alla multa. Il rigetto della domanda era giustificato in considerazione della mancata imposizione del sequestro nel corso del giudizio di cognizione e dell'assenza di poteri in capo al giudice dell'esecuzione per imporre il sequestro preventivo di beni anche se funzionale alla successiva confisca ex art. 12-sexies citato. Proposto ricorso per cassazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, con sentenza emessa in data 10 luglio 2014, la Prima Sezione di questa Corte qualificava l'impugnazione come opposizione e ne disponeva la trasmissione al giudice di merito. Con successiva ordinanza, emessa in data 11 marzo 2015, il giudice dell'esecuzione, premessa l'ammissibilità della richiesta di confisca per equivalente da autorizzarsi in sede esecutiva, recepiti gli esiti degli accertamenti condotti dal Nucleo di polizia tributaria di Milano, evidenzianti la chiara sproporzione tra i redditi minimi, dichiarati dal Siciliano e dal suo nucleo familiare, ed il valore dei beni immobili e mobili registrati acquisiti senza dover fare ricorso a forme di finanziamento bancario, accoglieva l'opposizione e disponeva la confisca dei beni ivi indicati. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la suindicata ordinanza e la Prima Sezione di questa Corte, con sentenza n. 13621 del 2017, ha annullato con rinvio il provvedimento, rilevando che il giudice dell'esecuzione non avesse fatto corretta applicazione del criterio della "ragionevolezza temporale", poiché era pervenuto alla determinazione di confiscare anche beni immobili acquistati dalla moglie e dalla figlia del ricorrente negli anni 2007 e 2008, nonché due autovetture acquisite nel 2008 e nel 2013, quindi a distanza di diversi anni, sino a nove, dalla condotta costituente reato già giudicata. E poiché il provvedimento impugnato non conteneva alcuna valutazione sul punto, che offrisse giustificazione all'estensione della confisca a tali cespiti, è stato disposto l'annullamento con rinvio per nuovo esame. 2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato come, sulla base degli elementi puntualmente riportati, sussistessero i presupposti per l'applicazione della confisca ex art. 240 bis cod.pen., risultando inoltre soddisfatto il criterio della "ragionevolezza temporale" sottolineato dalla sentenza della Prima Sezione di questa Corte. Il giudice ha dunque disposto il sequestro e la confisca degli immobili indicati di proprietà del condannato. 3. Avverso la suindicata ordinanza ha proposto ricorso il Siciliano, con atto sottoscritto dal difensore ed articolato in un unico motivo. Il ricorrente, pur dando atto che il giudice dell'esecuzione ha assolto all'obbligo di motivazione relativo alle allegazioni difensive, censura l'interpretazione della legge penale evidenziando, in particolare, come il termine "equivalente" nella confisca - che nel caso di specie ha avuto ad oggetto beni di valore superiore a quello dell'illecito - debba essere correlato anche all'entità del profitto del reato attribuito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, in tema di confisca cd. allargata conseguente a condanna per uno dei reati di cui all'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (attualmente art. 240-bis cod. pen.), non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive.). Il rapporto tra bene oggetto di confisca e reato, valutato in relazione al criterio di ragionevolezza temporale, non appare richiedere una diretta proporzione con riferimento al profitto realizzato a seguito del reato commesso (Sez. 3, sentenza n. 1555 del 21/09/2021 -dep. 17/01/2022- Rv. 282407). Nella specie, il giudice dell'esecuzione, argomentando sulle deduzioni difensive, ha ritenuto sussistente la sperequazione patrimoniale, compiutamente motivando sul profilo della "ragionevolezza temporale" e sulla sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della confisca obbligatoria, adempiendo specificamente alle indicazioni della sentenza di annullamento della Prima Sezione di questa Corte e uniformandosi ai principi affermati in materia nella giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis cod. pen. in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Sez. U, sentenza n. 27421 del 25/02/2021, Rv. 281561). D'altronde, il rapporto tra bene oggetto di confisca e reato, valutato in relazione al criterio di ragionevolezza temporale, non appare richiedere una diretta proporzione con riferimento al profitto realizzato a seguito del reato commesso. Invero, ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez. 2, sentenza n. 3854 del 30/11/2021 - dep. 03/02/2022- Rv. 282687). La sproporzione appare, dunque, riferita al raffronto tra il reddito dichiarato o le attività economiche esistenti al momento dell'acquisto, ed il valore del bene acquistato, consistendo la "giustificazione" credibile circa la provenienza dello stesso nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna. Nel caso in esame, la confisca è stata disposta, con motivazione ampia, articolata ed esente da vizi di manifesta illogicità (pagg. 3 e ss della ordinanza impugnata), sussistendo i presupposti di cui all' art. 240 bis cod.pen., con riferimento ai beni intestati al ricorrente, condannato per il delitto di estorsione; nè appaiono emergere ulteriori profili di valutazione idonei ad incidere sulle conclusioni a cui è pervenuto il provvedimento impugnato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.