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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2026

Cassazione n. 09226/2026

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[OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato-controricorrente-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 7/2016depositata il 12/01/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17293/2016Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 9226/2026Data pubblicazione 12/04/2026La contribuente sig.a [OSCURATO:PERSONA] è amministratrice di condomini perconto terzi e, per l’anno di imposta 2006, esponeva redditi nell’ordine di€.24.000,00.

A seguito di indagini bancarie autorizzate dalla Direzioneregionale dell’Agenzia delle entrate del Piemonte, sortiva richiesta dichiarimenti con rilascio di copia dell’autorizzazione alle indagini bancarie, cuiseguiva incontro in data 6 aprile 2010 relativo alle movimentazioni bancariedella contribuente.

Il 27 settembre 2011 era notificato avviso di accertamentosull’anno di imposta 2006, con ripresa a tassazione di maggior reddito pari a€.269.314,00, cui si aggiungevano le sanzioni.Evocato il collegio di prossimità, all’esito di CTU, veniva pressochéannullata la ripresa a tassazione, riscontrando la leggerezza professionale dellacontribuente che aveva convogliato sui propri conti correnti personali i fondiper la gestione dei condomini, senza possibilità di ricostruzione delle diverseprovenienze, ma escludendo l’evasione fiscale.Ne seguiva appello principale dell’Ufficio e appello incidentale dellacontribuente con riproposizione dele doglianze di primo grado rimasteassorbite.Il collegio di secondo grado accoglieva l’impugnazione principale,rimodulando peraltro il maggior reddito in €.199.132,00 e rigettando ledomande proposte dalla parte privata in via incidentale, sull’assunto chel’intervento del CTU (peraltro, neppure in grado di ricostruire l’esatta contabilitàamministrativa) non poteva sopperire alla rigorosa prova liberatoria a caricodella parte contribuente per superare la presunzione (semplice) di maggiorereddito derivante dalla movimentazione bancaria.Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la contribuentesig.a [OSCURATO:PERSONA], agitando quattro motivi di doglianza, cui replica l’Agenziadelle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegandotempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti quattro motivi di ricorso.Numero registro generale 17293/2016Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 9226/2026Data pubblicazione 12/04/20261.

Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 32, primocomma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 54, primo comma,d.P.R. n. 917/1986.

Altresì si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 del codice di rito civile per violazione dell’art. 132, n. 4 delmedesimo codice di rito e dell’art. 118 delle relative disposizioni di attuazione.Ancora, si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4del prefato codice di procedura civile, per violazione dell’art. 62, d.lgs. n.546/1992.

Nell sostanza si lamenta violazione delle norme che presiedono allapresunzione di maggior reddito da movimentazione bancaria e relativa provacontraria, mentre, con il secondo profilo si lamenta motivazione parvente.2.

Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 60 del d.P.R.n. 600/1973, dell’art. 3 l. n. 212/2000, dell’art. 32, primo comma, lett. d)d.P.R. n. 600/1973.

Ancora, si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del prefato codice di procedura civile, per violazione dell’art. 62,d.lgs. n. 546/1992.

Nella sostanza, si contesta la mancanza di motivazionenell’autorizzazione regionale ad espletare le indagini bancarie, lamentando nonsia percepibile per la contribuente individuare le ragioni a sostegno del prefatoprovvedimento amministrativo.3.

Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 13 delladelibera del Comitato direttivo dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 13 dicembre2000, nonché dell’art. 5, terzo comma, della delibera del medesimo organo n.4 del 30 novembre 2000, nonché violazione dell’art. 17, comma 1 bis, del d.lgs.n. 165/2000, nonché dell’art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, nonchédell’art. 3, comma 129, l. n. 662/1996.

Altresì si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di rito civile per violazione dell’art.36, terzo comma, del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 112 del codice diprocedura civile per omissione di pronuncia.

Ancora, si prospetta censura aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 del prefato codice di proceduracivile, per violazione dell’art. 62, d.lgs. n. 546/1992.Numero registro generale 17293/2016Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 9226/2026Data pubblicazione 12/04/2026Nel concreto si lamenta l’impossibilità di delega di firma al funzionario cheha sottoscritto l’atto impositivo, nonché l’assenza di prova -comunque- di taledelega, nonché la mancanza di condizioni e di ragioni per la delega, conindicazioni della data di fine durata della delega.

Inoltre, la sentenza in scrutinionon avrebbe pronunciato sulla censura relativa alla carenza di condizioni per ilrilascio della delega.4.

Con il quarto ed ultimo motivo, si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art.4, primo comma, d.lgs. n. 165/2001, ancora violazione degli articoli 19 e 53del d.lgs. n. 300/1999, nonché dell’art. 2697 del codice civile.

Ancora, siprospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del prefato codicedi procedura civile, per violazione dell’art. 62, d.lgs. n. 546/1992.

Nellasostanza di lamenta la mancanza di qualifica dirigenziale in chi ha sottoscrittomaterialmente l’atto impositivo che ha dato scaturigine alla presentecontroversia.5.

Considerato l’overruling giurisprudenziale delle Corti sovranazionali insbietca materia, non ancora consolidato, occorre rinviare l’affare a nuovo.

P.Q.MLa Corte rinvia l’affare a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026 e, iriconvocazione, il 08/04/2026.Il PresidenteAndreina GIUDICEPIETRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato-controricorrente-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 7/2016depositata il 12/01/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17293/2016Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 9226/2026Data pubblicazione 12/04/2026La contribuente sig.a [OSCURATO:PERSONA] è amministratrice di condomini perconto terzi e, per l’anno di imposta 2006, esponeva redditi nell’ordine di€.24.000,00. A seguito di indagini bancarie autorizzate dalla Direzioneregionale dell’Agenzia delle entrate del Piemonte, sortiva richiesta dichiarimenti con rilascio di copia dell’autorizzazione alle indagini bancarie, cuiseguiva incontro in data 6 aprile 2010 relativo alle movimentazioni bancariedella contribuente. Il 27 settembre 2011 era notificato avviso di accertamentosull’anno di imposta 2006, con ripresa a tassazione di maggior reddito pari a€.269.314,00, cui si aggiungevano le sanzioni.Evocato il collegio di prossimità, all’esito di CTU, veniva pressochéannullata la ripresa a tassazione, riscontrando la leggerezza professionale dellacontribuente che aveva convogliato sui propri conti correnti personali i fondiper la gestione dei condomini, senza possibilità di ricostruzione delle diverseprovenienze, ma escludendo l’evasione fiscale.Ne seguiva appello principale dell’Ufficio e appello incidentale dellacontribuente con riproposizione dele doglianze di primo grado rimasteassorbite.Il collegio di secondo grado accoglieva l’impugnazione principale,rimodulando peraltro il maggior reddito in €.199.132,00 e rigettando ledomande proposte dalla parte privata in via incidentale, sull’assunto chel’intervento del CTU (peraltro, neppure in grado di ricostruire l’esatta contabilitàamministrativa) non poteva sopperire alla rigorosa prova liberatoria a caricodella parte contribuente per superare la presunzione (semplice) di maggiorereddito derivante dalla movimentazione bancaria.Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la contribuentesig.a [OSCURATO:PERSONA], agitando quattro motivi di doglianza, cui replica l’Agenziadelle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegandotempestivo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEVengono proposti quattro motivi di ricorso.Numero registro generale 17293/2016Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 9226/2026Data pubblicazione 12/04/20261. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 32, primocomma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 54, primo comma,d.P.R. n. 917/1986. Altresì si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4 del codice di rito civile per violazione dell’art. 132, n. 4 delmedesimo codice di rito e dell’art. 118 delle relative disposizioni di attuazione.Ancora, si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4del prefato codice di procedura civile, per violazione dell’art. 62, d.lgs. n.546/1992. Nell sostanza si lamenta violazione delle norme che presiedono allapresunzione di maggior reddito da movimentazione bancaria e relativa provacontraria, mentre, con il secondo profilo si lamenta motivazione parvente.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 60 del d.P.R.n. 600/1973, dell’art. 3 l. n. 212/2000, dell’art. 32, primo comma, lett. d)d.P.R. n. 600/1973. Ancora, si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del prefato codice di procedura civile, per violazione dell’art. 62,d.lgs. n. 546/1992. Nella sostanza, si contesta la mancanza di motivazionenell’autorizzazione regionale ad espletare le indagini bancarie, lamentando nonsia percepibile per la contribuente individuare le ragioni a sostegno del prefatoprovvedimento amministrativo.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 13 delladelibera del Comitato direttivo dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 13 dicembre2000, nonché dell’art. 5, terzo comma, della delibera del medesimo organo n.4 del 30 novembre 2000, nonché violazione dell’art. 17, comma 1 bis, del d.lgs.n. 165/2000, nonché dell’art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, nonchédell’art. 3, comma 129, l. n. 662/1996. Altresì si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di rito civile per violazione dell’art.36, terzo comma, del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 112 del codice diprocedura civile per omissione di pronuncia. Ancora, si prospetta censura aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 del prefato codice di proceduracivile, per violazione dell’art. 62, d.lgs. n. 546/1992.Numero registro generale 17293/2016Numero sezionale 1610/2026Numero di raccolta generale 9226/2026Data pubblicazione 12/04/2026Nel concreto si lamenta l’impossibilità di delega di firma al funzionario cheha sottoscritto l’atto impositivo, nonché l’assenza di prova -comunque- di taledelega, nonché la mancanza di condizioni e di ragioni per la delega, conindicazioni della data di fine durata della delega. Inoltre, la sentenza in scrutinionon avrebbe pronunciato sulla censura relativa alla carenza di condizioni per ilrilascio della delega.4. Con il quarto ed ultimo motivo, si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art.4, primo comma, d.lgs. n. 165/2001, ancora violazione degli articoli 19 e 53del d.lgs. n. 300/1999, nonché dell’art. 2697 del codice civile. Ancora, siprospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del prefato codicedi procedura civile, per violazione dell’art. 62, d.lgs. n. 546/1992. Nellasostanza di lamenta la mancanza di qualifica dirigenziale in chi ha sottoscrittomaterialmente l’atto impositivo che ha dato scaturigine alla presentecontroversia.5. Considerato l’overruling giurisprudenziale delle Corti sovranazionali insbietca materia, non ancora consolidato, occorre rinviare l’affare a nuovo. P.Q.MLa Corte rinvia l’affare a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026 e, iriconvocazione, il 08/04/2026.Il PresidenteAndreina GIUDICEPIETRO
Sentenza Cassazione n. 09226/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris