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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33998/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminati i due motivi di ricorso e letta la memoria difensiva, con la quale si chiede il rinvio della trattazione del presente procedimento, non essendo possibile evincere, dall'avviso di fissazione udienza, quale processo sarebbe stato trattato.

Rilevato, preliminarmente, che le osservazioni contenute nella memoria difensiva sono destituite di fondamento, poiché nell'avviso di fissazione dell'udienza odierna è indicato il numero di ruolo del presente procedimento.

Osservato che il primo - avente ad oggetto la responsabilità per il reato - è generico non confrontandosi con la sentenza di appello che evidenzia, a pag. 3 che, sebbene l'imputato fosse stato colto nella vicinanza della sua abitazione, ciò non poteva escludere la sua responsabilità in quanto l'evasione si era configurata in ragione del semplice allontanamento/mancato rientro dell'imputato dalla stessa.

Il secondo motivo, avente ad oggetto l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è, del pari, generico, a fronte della motivazione della sentenza, che si sofferma sulla adeguatezza e proporzionalità alla gravità del fatto della pena (pag. 4).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminati i due motivi di ricorso e letta la memoria difensiva, con la quale si chiede il rinvio della trattazione del presente procedimento, non essendo possibile evincere, dall'avviso di fissazione udienza, quale processo sarebbe stato trattato. Rilevato, preliminarmente, che le osservazioni contenute nella memoria difensiva sono destituite di fondamento, poiché nell'avviso di fissazione dell'udienza odierna è indicato il numero di ruolo del presente procedimento. Osservato che il primo - avente ad oggetto la responsabilità per il reato - è generico non confrontandosi con la sentenza di appello che evidenzia, a pag. 3 che, sebbene l'imputato fosse stato colto nella vicinanza della sua abitazione, ciò non poteva escludere la sua responsabilità in quanto l'evasione si era configurata in ragione del semplice allontanamento/mancato rientro dell'imputato dalla stessa. Il secondo motivo, avente ad oggetto l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è, del pari, generico, a fronte della motivazione della sentenza, che si sofferma sulla adeguatezza e proporzionalità alla gravità del fatto della pena (pag. 4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 33998/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris