CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01875/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 14.4.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di tentato furto pluriaggravato (in questi termini riqualificata la originaria imputazione) e di ricettazione e, con la continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 2 e giorni 10 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto sul delitto di cui al capo 1) della rubrica la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che ha stimato equivalente alle contestate aggravanti ed ha perciò rideterminato la pena complessiva in anni 2 di reclusione ed Euro 180 di multa; ha confermato nel resto. 3. ricorre per cassazione il difensore del Mancini lamentando: 3.1 vizio di motivazione sul capo 2): rileva che con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato tutta una serie di elementi che portavano ad escludere che il ricorrente potesse rispondere del delitto di ricettazione e che, invece, facevano propendere per la responsabilità per il delitto di furto; ciò, aggiunge, a partire dalla deposizione della persona offesa circa le modalità con cui si era avveduta del furto, avvenuto all'interno dell'ospedale dove costei aveva avuto modo, quello stesso giorno, di vedere il Mancini fare ingresso e, in particolare, introdursi nella stanza degli armadietti del personale da cui era stato per l'appunto trafugato il tablet; segnala la illogicità della motivazione con cui il Tribunale aveva tentato di screditare la deposizione della persona offesa al fine di escludere che il Mancini si fosse reso responsabile egli stesso del furto; sottolinea ancora la illogicità delle considerazioni del Tribunale circa le ragioni per le quali la Briola non si sarebbe allarmata nel notare uno sconosciuto introdursi nella stanza degli armadietti e la brevità del tempo trascorso dal fatto alla fissazione dell'udienza; segnala, ancora, il carattere a suo avviso paradossale della affermazione secondo cui l'imputato, assente, non avrebbe fornito spiegazioni alternative rispetto alla ricostruzione accusatoria; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: sottolinea che la sentenza impugnata ha congruamente motivato sulla responsabilità del ricorrente "al di là di ogni ragionevole dubbio"; 5. la difesa ha trasmesso una memoria in replica alle conclusioni del PG di cui contesta le argomentazioni rilevando come il ricorso avesse invece evidenziato le numerose incongruità ed illogicità che caratterizzano la motivazione del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, oltre che del furto di cui al capo a) (ritenuta la fattispecie tentata rispetto alla originaria contestazione), anche del delitto di ricettazione contestatogli al capo b) "... in quanto veniva trovato in possesso di un tablet marca Huawei ... il tutto provento di furto patito da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Lodi". 2. Dalla lettura delle due sentenze di merito risulta che il giorno 10.1.2018 il Mancini era stato venuto lo stesso giorno 10.1.2018 quando il Mancini era stato fermato dalla [OSCURATO:PERSONA] a séguito del furto perpetrato presso i grandi magazzini Zara e, in quella occasione, trovato in possesso del tablet e della SIM che sarebbero stati oggetto di denunzia di furto da parte di [OSCURATO:PERSONA] in quanto sottratti nello spogliatoio del personale dell'ospedale di Melegnano dove la moglie del predetto, [OSCURATO:PERSONA], lo aveva riposto all'inizio della giornata all'interno del suo armadietto che, tuttavia, alle 14.30, al rientro dalla pausa pranzo, si era accorta che era stato forzato. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non si era avveduta immediatamente della sottrazione del tablet che non ricordava di avere con sé nella borsa, circostanza che le era tornata alla memoria soltanto nel momento in cui, due giorni dopo, erano stati contattati dalla Polizia che era risalita al marito dalla titolarità della SIM che vi era inserita. Ed era stato in quella occasione che la donna aveva fatto presente che quella stessa mattina un tale l'aveva avvicinata per chiederle una informazione e che, subito dopo, aveva avvertito dei rumori provenire dallo spogliatoio ma di non avervi prestato attenzione; aveva aggiunto che, ricevuta la notifica del decreto di citazione a giudizio ed appreso il nome dell'imputato, aveva fatto una ricerca su "facebook" ed aveva riconosciuto in uno dei "[OSCURATO:PERSONA]" ivi presenti proprio la persona che si era affacciata nel suo ambulatorio nella mattinata del 10 gennaio del 2018. 3. Il Tribunale e la Corte di Appello hanno replicato alle deduzioni difensive sottolineando, in primo luogo, che mai il Mancini si era difeso dall'accusa di ricettazione sostenendo di essere stato lui stesso ad impossessarsi del tablet nella disponibilità della Brioli; per altro verso, aveva messo in dubbio il "riconoscimento" operato da costei "... poiché non è emerso che l'imputato avesse un profilo facebook" (cfr., pag. 9 della sentenza di primo grado) e, comunque, la coincidenza tra l'autore del furto da un lato e lo sconosciuto che si era affacciato per chiedere l'informazione, dall'altro. La Corte di Appello, dal canto suo, ha fatto presente che, a fronte della mancanza di ogni giustificazione da parte del Mancini circa il possesso del tablet rinvenuto nel suo zainetto, si doveva in ogni caso prendere atto che "... la sola circostanza per cui l'imputato abbia astrattamente avuto la possibilità di spostarsi da [OSCURATO:PERSONA] (luogo di commissione del furto del tablet) alla Stazione di [OSCURATO:PERSONA] (luogo in cui è avvenuto il tentativo di furto nel negozio Zara) nel lasso di tempo intercorrente tra la commissione dei due reati, non è di per sé sufficiente a ritenere con certezza che egli sia anche l'autore del furto, non sussistendo ulteriori elementi in grado di corroborare tale tesi" (cfr., pag. 4 della sentenza di appello). In tal modo la Corte ha dato conto della soluzione cui è pervenuta nel confermare la responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione ricorrendo ad argomentazioni non manifestamente illogiche o in diretta contraddizione con elementi acquisiti al processo. Detto questo, il ricorso finisce per reiterare argomentazioni già spese nel corso del giudizio di primo grado e compiutamente affrontate e risolte dai giudici di merito con motivazione di cui la difesa non riesce ad evidenziare profili di illogicità o contraddittorietà riconducibili al novero dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; in definitiva, la difesa si limita a sollevare dubbi sulla ricostruzione della vicenda ed a contestare l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione e che è compito esclusivo del giudice di merito considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula d'altra parte dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro