CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 aprile 1987; avverso la ordinanza n. 72/22 RRReali del Tribunale di Catanzaro del 14 aprile 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha, con ordinanza pronunziata in data 14 aprile 2022, rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della "Associazione interregionale Vivere insieme", avverso il provvedimento di convalida di sequestro preventivo disposto a suo carico, in data 18 marzo 2022, dal Gip del Tribunale di Catanzaro. Il giudice della cautela, una volta dato atto della correttezza della instaurazione del contraddittorio, ha osservato che il ricorso proposto non conteneva alcuna reale censura in merito al provvedimento del Gip, per cui su di esso si era formato il giudicato cautelare; ha, tuttavia, osservato come dal testo di esso, al cui contenuto il Tribunale ha inteso richiamarsi, fosse comunque possibile evincere la esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo, altresì, rilevato come l'oggetto del sequestro fosse stato parametrato all'ammontare della imposta in ipotesi evasa. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza il [OSCURATO:PERSONA], nella indicata qualità, adducendo a suo sostegno un unico motivo di impugnazione, riguardante la nullità della notificazione dell'avviso di fissazione della udienza per il riesame (questione che già era stata dedotta di fronte a tale ufficio), per violazione del termine dilatorio previsto per tale incombente. Ha, infatti, rilevato il ricorrente che l'avviso in questione era stato notificato al [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, solo in data 11 aprile 2022, sebbene la udienza fosse stata fissata già per il 14 aprile 2022; ha, pertanto, rilevato che fra le due date non vi era l'intervallo temporale stabilito dall'art.324 cod. proc. pen. e, pertanto, aveva errato il Tribunale del riesame, di fronte al quale, come detto, la questione già era stata dedotta, nel non dichiarare la nullità di tale notificazione e, di conseguenza, degli atti da essa derivanti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, stante la manifesta infondatezza del motivo posto a suo sostegno, deve essere dichiarato inammissibile. Premessa la unicità del motivo di impugnazione, riguardante la mancata rilevazione da parte del Tribunale del riesamé catanzarese della intempestiva, e pertanto nulla, notificazione dell'avviso della trattazione di fronte ad esso del ricorso cautelare presentato, nella qualità di cui in epigrafe, dall'odierno ricorrente, per essere stato lo stesso portato alla formale conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della Associazione ora ricorrente, solo in data 11 aprile 2022, essendo stata fissata la relativa udienza di trattazione per il successivo 14 aprile, osserva questo Collegio che correttamente il Tribunale di Catanzaro ha escluso la fondatezza della eccezione al riguardo sollevata in sede di riesame in quanto, per come emerge dalla lettura della ordinanza impugnata, la notificazione dell'avviso di udienza è stato notificato in data 9 aprile 2022, e quindi nel rispetto del termine indicato dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. essendo l'udienza fissata per il giorno 14 aprile 2022, all'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre ad essere il patrono della parte ricorrente nel giudizio di riesame, rivestiva anche la qualifica, per come espressamente indicato nella procura rilasciata in suo favore dal legale rappresentante della "Associazione interregionale Vivere insieme", di procuratore speciale della detta Associazione, munito di tutti i poteri di cui all'art. 122 cod. proc. pen. Tanto considerato si rileva che, per come questa Corte ha di recente confermato, la notificazione al terzo interessato (quale è l'Associazione in questione, non rivestendo essa, evidentemente, la qualifica di indagato) degli avvisi di deposito dei provvedimenti emessi dal Tribunale del riesame (ma il principio deve ritenersi estensibile data la identità di ratio anche agli avvisi precedenti alla celebrazione dell'incidente cautelare) deve essere effettuata presso il difensore cui sia stata conferita procura speciale, dovendosi intendere eletto domicilio presso quest'ultimo ad ogni effetto processuale (Corte di cassazione, Sezione III penale 14 gennaio 2022, n. 1352; al riguardo si veda anche: Corte di cassazione, Sezione V penale, 7 luglio 2017, n. 33273, in tema di notificazione degli atti al procuratore speciale della parte civile, in relazione alla quale la identità dell'interesse esclusivamente civile agitato vuoi dal terzo interessato alla restituzione del bene sequestrato, vuoi dal danneggiato dal reato il quale chieda la ristorazione del danno, giustificano la identità di soluzione giuridica data alla questione). Deve, pertanto, concludersi, concordando sul punto con il Tribunale catanzarese, per la regolarità della notificazione dell'avviso di udienza eseguita presso il curatore speciale della Associazione ricorrente e, pertanto, per la manifesta infondatezza del ricorso da questa ora proposto. Conseguendo a tale conclusione la inammissibilità del ricorso stesso, deve, altresì, visto l'art. 616 cod. proc. pen., disporsi la condanna del ricorrente, nella qualità, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,