CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 41205/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 336 e 340 cod. pen., ritenuti avvinti dalla continuazione, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano il primo generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed il secondo (sulla pena) non consentito, poiché precluso dalla mancata previa deduzione con l'atto di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere e tnsore Orla / D E POSITA CANcH I I O 2 NO o