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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 23197/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] (PZ) [OSCURATO:PERSONA], 27 -ricorrente- contro Questura di Potenza, in persona del Questore pro tempore -intimato- avverso il decreto di rigetto emesso il 14.09.22 dal Tribunale di Potenza, nell'ambito del procedimento di riesame della convalida del trattenimento dello straniero nel CPR ex art. 15, comma3, direttiva UE n.115 del 2008 e art. 737 c.p.c. nel giudizio r.g. n. 2367 - 1 /22 ; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 27.4 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] trattenimento [OSCURATO:PERSONA] quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] (PZ) [OSCURATO:PERSONA], 27 -ricorrente- contro Questura di Potenza, in persona del Questore pro tempore -intimato- avverso il decreto di rigetto emesso il 14.09.22 dal Tribunale di Potenza, nell'ambito del procedimento di riesame della convalida del trattenimento dello straniero nel CPR ex art. 15, comma3, direttiva UE n.115 del 2008 e art. 737 c.p.c. nel giudizio r.g. n. 2367 - 1 /22 ; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 27.4 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] trattenimento [OSCURATO:PERSONA] quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
Decreto Cassazione n. 23197/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris