CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07333/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 12836-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] in persona del Curatore e rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso e con domicilio telematico all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 638/2021 della Corte Suprema di Cassazione di Roma, depositata il 15/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (breviter [OSCURATO:PERSONA])nonchè dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnano per revocazione la sentenza della Corte di cassazione n. 638/2021 resa pubblica il 15.01.2021 che aveva deciso il ricorso a suo tempo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2. Quest'ultima aveva presentato domanda di insinuazione nel [OSCURATO:PERSONA] assumendo di essere titolare del credito per la restituzione di un mutuo fondiario erogato da Sedicibanca alla società [OSCURATO:SOCIETA] con contratto definitivo del 15 giugno 2009 e garantito da fideiussioni rilasciate dai soci già responsabili illimitatamente. In data 10 dicembre 2012 la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ricevuto in assegnazione, per apposito atto notarile, gli elementi patrimoniali rapporti giuridici individuati nel progetto di scissione parziale, pure iscritto nel registro delle imprese. In tale progetto di scissione risultava ricompreso, secondo la richiedente [OSCURATO:PERSONA], anche il credito verso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], seppure sempre in data 10 dicembre 2012, la società [OSCURATO:SOCIETA] era stata incorporata, con apposito atto notarile, dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], con atto iscritto nel registro delle imprese. 3. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda di insinuazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato Ric. 2021 n. 12836 sez. 51 - ud. 28-10-2022 -2- u opposizione all'esclusione, opposizione rigettata dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 4. In particolare, il tribunale aveva confermato il rigetto rilevando la mancata dimostrazione da parte dell'opponente del trasferimento del diritto di credito derivante dal contratto di mutuo fondiario e dai contratti di fideiussione stipulati da Sedicibanca, posto che nell'atto di scissione parziale non era citato il contratto esame. 5. Avverso la pronuncia del tribunale [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato ricorso per cassazione fondato su due motivi, il secondo dei quali assumeva l'omesso esame di fatto decisivo per non avere il tribunale considerato che il contratto di mutuo azionato e rubricato come n. 5034844 risultava regolarmente citato a pagina 76 dell'allegato D dell'atto di scissione parziale composto di complessive 182 pagine e lo stesso numero 5034844 ( riportato a pagina 76 dell'allegato D dello stesso atto) risultava correttamente indicato nel conteggio ex art.2855 cod. civ.. Conseguentemente nel progetto di scissione era dunque ricompreso il credito vantato da Sedicibanca. 6. La Corte di cassazione accoglieva il predetto secondo motivo di impugnazione dando atto che nel contesto dei documenti prodotti con il ricorso per cassazione ed inseriti nel fascicolo di parte del giudizio di opposizione allo stato passivo con relativo indice atti e documenti, compariva tra gli altri, l'allegato D all'atto di scissione parziale che alla pagina 76 indicava, sotto la voce "crediti in sofferenza ", pure quello numerato 5034844, secondo quanto riferito dalla ricorrente. 7. Veniva pertanto accolto il ricorso per cassazione nei limiti di cui in motivazione, con assorbimento del primo motivo ed annullamento del decreto impugnato e rinvio della controversia al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo riesame. Ric. 2021 n. 12836 sez. 51 - ud. 28-10-2022 -3- 8. Con il presente ricorso per revocazione si deduce che la sentenza n.638/2021 debba essere revocata ai sensi dell'art. 395, n.4, cod. proc. civ. in quanto fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, per essere cioè stato accertato che all'atto del deposito del controricorso l'allegato D non era presente e non risultava prodotto. 9. Al ricorso per revocazione resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. . considerato che 10. Con nota d'udienza la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che, medio tempore, e, precisamente, in data 13.06.2022, il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva riassunto il giudizio all'esito della sentenza di cassazione con rinvio, ha rigettato, con decreto recante n.2612/2022, l'opposizione allo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e che avverso detto decreto non è stato notificato, nei termini di legge, ricorso per cassazione. Sull'assunto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere del presente giudizio di revocazione, ha chiesto. la relativa declaratoria. 11. Ciò posto, rileva il Collegio che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, proviene, tuttavia, dal solo ricorrente. 12. Orbene, nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa - come nella specie - dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice Ric. 2021 n. 12836 sez. 51 - ud. 28-10-2022 -4- conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod.proc.civ., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (Cass.25625/2020). 13. Infatti, in ogni caso in cui la rinuncia al ricorso non sia conforme ai presupposti di legge, la sopravvenuta carenza di interesse (art. 100 cod.proc.civ.) comporta l'inammissibilità del ricorso (Cass.S.U. 28182/2020). 14. Pertanto va dichiarata, l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, tenuto conto delle ragioni della pronuncia, fondata sull'esame di una mera questione pregiudiziale. 15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammisibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Ric. 2021 n. 12836 sez. 51 - ud. 28-10-2022 -5- ricorso, a norma del comma 1-bis dello stess