CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18234/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello di Firenze, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto rideterminate il trattamento sanzionatorio con riferimento ad entrambi i delitti satellite accertati e non già solo con riferimento a quello di lesioni personali; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza n. 29557 del 20/07/2020 della Corte di cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 4 giugno 2019 solo per la determinazione della pena per il delitto di lesioni personali (pag. 4) e, dunque, sulla pena determinata per gli altri reati satellite si è formato il giudicato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 20