CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 14657/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di danneggiamento già pronunciata dal Tribunale di Fermo con sentenza 5 marzo 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, GIROLAMI Mirella, che ha successivamente depositato memoria con cui ulteriormente affronta i motivi articolati in sede di ricorso. 2.1 Il ricorso è inammissibile. 2.2. L'intera articolazione del ricorso, con cui si afferma che la Corte avrebbe totalmente travisato il fatto di cui all'imputazione, condannando per un sostanziale disastro ambientale conseguente allo sversamento di idrocarburi a fronte di una contestazione che riguardava gli esiti dell'uso di un piccolo spruzzino da cucina, risulta essere inammissibile. Anche a non voler considerare la natura fattuale ed apodittica della contestazione operata nell'atto di impugnazione, deve rilevarsi che i'tricorrente non si confronta minimamente con il tenore della motivazione e con gli elementi istruttori in essa richiamati, incorrendo nel vizio di aspecificità. Peraltro, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che la condanna abbia riguardato un danneggiamento risultando sul punto dirimente non solo l'operata ricostruzione, ma anche la valutazione della sanzione applicata. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il P