CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 09428/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 luglio 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa il 10 marzo 2023 dal Tribunale di Asti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto l'imputata dal reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., perché il fatto non sussiste, e ha rideterminato la pena in mesi quattrodi reclusione in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen.; ha confermato nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado al difensore e all'imputata. La ricorrente ha ricordato di avere trasmesso la nomina a nuovo difensore, con la revoca di quello precedente e l'elezione di domicilio presso il nuovo difensore, tramite posta certificata all'indirizzo della segreteria della Procura della Repubblica il 20 luglio 2020, prima dell'emissione del decreto di citazione in giudizio, datato 14 settembre 2020, depositato il successivo 18 settembre. Nel decreto di citazione erano stati indicati il difensore di fiducia ormai revocato e la precedente elezione di domicilio dell'imputata presso lo studio di tale difensore. Il decreto, inoltre, era stato notificato al precedente difensore di fiducia sia in proprio che quale domiciliatario, mentre nulla era stato notificato al nuovo effettivo difensore e donniciliatario dell'imputata. 2.2. Erronea applicazione della legge, essendo stato ritenuto integrato il reato di cui all'art. 337 cod. pen., pur se l'azione dell'imputata era stata finalizzata non ad opporsi all'operato dei pubblici ufficiali, ma ad adempiere all'invito ad allontanarsi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Dagli atti del fascicolo, il cui esame è imposto in ragione della natura processuale dell'eccezione sollevata, risulta che la ricorrente, prima dell'emissione del decreto di citazione in giudizio, aveva trasmesso alla Procura procedente la revoca del precedente difensore di fiducia e la nomina del nuovo difensore, presso il cui studio aveva eletto domicilio. Risulta, inoltre, che il decreto di citazione è stato notificato al precedente difensore di fiducia anche quale domiciliatario dell'imputata. Alla luce di quanto precede va rilevato che all'imputata non è stato notificato il decreto di citazione in giudizio e ciò integra un'ipotesi di nullità assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., poiché attiene alla mancata costituzione del contraddittorio. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. 2 P.Q.M)1)— [OSCURATO:PERSONA] 11 MAR 2026 [OSCURATO:PERSONA] useppina Cirimel 3CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE tre u (APA. le 023 41)6\\ t,,Q e.Júv.el..Q(,...e oilee (4-To`ù,i' 4.Qets- \Jpc\w‘uk_u, tke( pNece- \A,,e,L10 g 365,/)z)5 Qkk?qek„.1,e,\YL-, yuLDu / kas, (peaz " 0,Ne ciou, QL q QA,3,ku.1.,-k. p u1/4 •)'-`-^5 ,)".1-`40Q ciLgILDLe L_ \"(.._nk,v_rvà- ge,k2o k \.~0 [OSCURATO:PERSONA] Aless mi