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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 13888/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo del 12 luglio 2018, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha ridotto a mesi due di arresto ed euro mille di ammenda la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 1, lett. c) e 2-sexies C.d.S. (in [OSCURATO:PERSONA] il 20 novembre 2015).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento allo stato di ebbrezza.

2.2. Violazione dell'art. 164 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rico- noscimento della prescrizione.

3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto la questione prospettata dal ricorrente col primo motivo di ricorso non è manifestamente infondata.

La non manifesta infondatezza del ricorso - determinata dai diversi indirizzi in- terpretativi della giurisprudenza - induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine di cinque anni è venuto a scadenza prima della presente pronuncia e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione.

Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Fermo del 12 luglio 2018, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha ridotto a mesi due di arresto ed euro mille di ammenda la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 1, lett. c) e 2-sexies C.d.S. (in [OSCURATO:PERSONA] il 20 novembre 2015). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento allo stato di ebbrezza. 2.2. Violazione dell'art. 164 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rico- noscimento della prescrizione. 3. La sentenza impugnata va annullata perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto la questione prospettata dal ricorrente col primo motivo di ricorso non è manifestamente infondata. La non manifesta infondatezza del ricorso - determinata dai diversi indirizzi in- terpretativi della giurisprudenza - induce a rilevare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine di cinque anni è venuto a scadenza prima della presente pronuncia e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione. Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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