Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 24322/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18149-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Gallarate, al largo Camussi, n. 2, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,alla via dei Portoghesi n. 12 - intimata — avverso la sentenza n. 3423/07/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 17/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

La CORTErilevato: - che il ricorso per cassazione è stato notificato all'Agenzia delle entrate presso l'Avvocatura dello Stato, da cui non era rappresentata nel giudizio d'appello; - che «In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura.

Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.» (Cass. n. 17700 del 2021); - che nel caso in esame, non essendosi costituita l'Agenzia delle entrate, deve disporsi la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, da effettuarsi a cura del ricorrente presso la sede dell'Ufficio costituito in grado di appello; - che, essendo stata dedotta dal ricorrente l'inesistenza della notifica del ricorso in appello, occorre procedere anche all'acquisizione dei fascicoli dei gradi merito; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso alla parte intimata, da effettuarsi a cura del ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, nonché l'acquisizione, a cura della cancelleria di questa Corte, dei fascicoli dei gradi di merito.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18149-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in Gallarate, al largo Camussi, n. 2, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,alla via dei Portoghesi n. 12 - intimata — avverso la sentenza n. 3423/07/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 17/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. La CORTErilevato: - che il ricorso per cassazione è stato notificato all'Agenzia delle entrate presso l'Avvocatura dello Stato, da cui non era rappresentata nel giudizio d'appello; - che «In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.» (Cass. n. 17700 del 2021); - che nel caso in esame, non essendosi costituita l'Agenzia delle entrate, deve disporsi la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, da effettuarsi a cura del ricorrente presso la sede dell'Ufficio costituito in grado di appello; - che, essendo stata dedotta dal ricorrente l'inesistenza della notifica del ricorso in appello, occorre procedere anche all'acquisizione dei fascicoli dei gradi merito; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso alla parte intimata, da effettuarsi a cura del ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, nonché l'acquisizione, a cura della cancelleria di questa Corte, dei fascicoli dei gradi di merito. Così decis
Sentenza Cassazione n. 24322/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris