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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 29677/2022

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ronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 18139-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; -intimati - avverso l'ordinanza n. 16383/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/08/2015; Ric. 2021 n. 18139 sez.

M1 -ud. 13-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

1. Con il ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia corretto l'errore materiale contenuto nell'epigrafata ordinanza di questa Corte che, nell'atto di disporre la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente, non ha provveduto a distrarre le stesse a favore del procuratore antistatatario dell'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazionee la sua materiale rappresentazione grafica » (Cass., Sez.

I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, posto che, sebbene in chiusa del ricorso a questa Corte l'istante avesse formulato espressa richiesta che,in caso di accoglimento di esso e di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, queste fossero distratte in favore del proprio procuratore antistatario, il collegio decidente, pur provvedendo in conformità, ha omesso di procedere alla richiesta distrazione, liquidando le spese del procedimento in favore della parte, in tal modo incorrendo nel lamentato errore materiale.

Va perciò disposta l'emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull'originale dell'ordinanza.

PQM Ric. 2021 n. 18139 sez.

M1 -ud. 13-09-2022 -3- Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 16383/2015 di questa Corte e dispone che -che alla pagina 4 di essa, al rigo 3, dopo la parola «legge» e prima del segno di interpunzione «.» siano inserite le parole «da distrarsi in favore del procuratore antistatario».

Manda la cancelleria perché faccia annotazione della disposta correzione sull'originale dell'ordinanza.

Cosi deciso in Roma nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 18139-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; -intimati - avverso l'ordinanza n. 16383/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/08/2015; Ric. 2021 n. 18139 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con il ricorso in atti [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia corretto l'errore materiale contenuto nell'epigrafata ordinanza di questa Corte che, nell'atto di disporre la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente, non ha provveduto a distrarre le stesse a favore del procuratore antistatatario dell'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è fondato e va accolto. Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazionee la sua materiale rappresentazione grafica » (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, posto che, sebbene in chiusa del ricorso a questa Corte l'istante avesse formulato espressa richiesta che,in caso di accoglimento di esso e di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, queste fossero distratte in favore del proprio procuratore antistatario, il collegio decidente, pur provvedendo in conformità, ha omesso di procedere alla richiesta distrazione, liquidando le spese del procedimento in favore della parte, in tal modo incorrendo nel lamentato errore materiale. Va perciò disposta l'emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull'originale dell'ordinanza. PQM Ric. 2021 n. 18139 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -3- Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 16383/2015 di questa Corte e dispone che -che alla pagina 4 di essa, al rigo 3, dopo la parola «legge» e prima del segno di interpunzione «.» siano inserite le parole «da distrarsi in favore del procuratore antistatario». Manda la cancelleria perché faccia annotazione della disposta correzione sull'originale dell'ordinanza. Cosi deciso in Roma nella c
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